Ordinanza n. 22/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza del Comune di Gualdo Tadino – Settore pianificazione e territorio n. 12 – Ufficio edilizia n. 102 del 26 giugno 2025, notificata il 3 luglio 2025, con la quale si ordina ai ricorrenti di provvedere alla rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché al ripristino dei luoghi entro novanta giorni; - della nota del Comune di Gualdo Tadino – Settore territorio e pianificazione del 23 settembre 2025, recante il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e di ripristino dei luoghi, nonché diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari destinatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la rimozione di opere edilizie ritenute eseguite in assenza di titolo abilitativo e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. È stato altresì impugnato il successivo rigetto della richiesta di annullamento in autotutela. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. La decisione cautelare è fondata sulla necessità di approfondire le questioni controverse in sede di merito e sulla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare ai ricorrenti dall'esecuzione dell'ordine di rimozione e ripristino. Il Comune è stato onerato di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una dettagliata relazione corredata della documentazione pertinente, ricostruendo la complessiva vicenda amministrativa. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto presenti ragioni cautelari sufficienti a sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice mediante richiesta al Comune di una relazione e della documentazione relativa alla vicenda amministrativa.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell'ambito dei poteri di acquisizione e valutazione degli elementi istruttori necessari per l'approfondimento della controversia.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella fase di merito e l'esecuzione dell'atto possa arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel giudizio amministrativo cautelare il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione pertinente quando tali elementi siano necessari per ricostruire la vicenda amministrativa e approfondire le questioni controverse.
Come è indicizzato
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