Cassazione Civile, Ordinanza n. 10381/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una imprenditrice, esercente attività di trasporto con ditta individuale, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture di gasolio effettuate in più occasioni nell’arco di alcuni mesi. L’opponente aveva eccepito la prescrizione presuntiva annuale del credito del venditore ex art. 2955 n. 5 c.c., sostenendo che si trattasse di vendite di beni effettuate senza formalità, con pagamento allo scarico o comunque differito di pochi giorni, e che il carburante fosse acquistato presso un commerciante per il proprio utilizzo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la prescrizione presuntiva si applichi solo alle alienazioni al minuto di beni di largo consumo destinati all’uso personale o familiare, mentre nel caso concreto il gasolio era destinato all’attività di autotrasporto e quindi a un uso strumentale rispetto all’impresa. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 2955 n. 5 c.c., insistendo sul fatto che il carburante veniva acquistato per i bisogni aziendali e pagato in modo non rateizzato, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso l’operatività della prescrizione presuntiva annuale. Secondo la Corte, l’art. 2955 n. 5 c.c. riguarda le vendite al minuto di merci destinate al consumo o all’uso proprio e familiare, con pagamento normalmente immediato e senza quietanza; non si applica invece quando la merce acquistata è destinata a un uso strumentale in senso tecnico nell’ambito di un’attività imprenditoriale. Poiché il gasolio serviva a far funzionare i mezzi impiegati nell’autotrasporto per conto terzi, esso costituiva un bene strumentale all’impresa e non ricadeva nella previsione normativa. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2955 n. 5 c.c.
prescrizione annuale presuntiva del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute
si applica alle alienazioni al minuto di beni di largo consumo destinati all’uso personale o familiare, con pagamento normalmente immediato o quasi; non si applica alla vendita di beni destinati a un uso strumentale in attività produttiva o imprenditoriale
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione del giudizio
la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, confermando la manifesta infondatezza del ricorso
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
condanna ex art. 96 ult. co. cod. proc. civ. della ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende
la mancata adesione alla proposta poi confermata integra una ipotesi normativa di abuso del processo e giustifica la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, anche in assenza di difese della parte intimata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva annuale del prezzo delle merci vendute ai sensi dell’art. 2955 n. 5 c.c. è circoscritta alle vendite al minuto di beni di consumo comune destinati all’uso personale o familiare, caratterizzate da rapporti informali e pagamento normalmente immediato o quasi.
- La prescrizione presuntiva non opera quando il bene acquistato è destinato, anche solo strumentalmente, all’esercizio di un’attività imprenditoriale o produttiva: in tal caso manca la presunzione di pagamento immediato che giustifica il termine breve.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2955 n. 5 c.c. rileva la destinazione concreta della merce acquistata, non la mera qualità soggettiva del compratore come consumatore o commerciante in astratto.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., se poi confermata, può integrare un indice di abuso del processo e legittimare la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c.
- La condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende può essere pronunciata anche se la parte intimata non ha svolto attività difensiva, avendo funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a impugnazioni meramente defatigatorie.
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