Cassazione Civile, Ordinanza n. 19226/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore concorsuale)
La controversia
Una società in concordato preventivo aveva commissionato, nell'ambito di un appalto privato per la ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma Abruzzo, lavori di impiantistica a un subappaltatore. Quest'ultimo chiedeva che fosse accertata la natura prededucibile di un credito di euro 638.206,73 relativo a opere eseguite in forza del subappalto, oltre a un ulteriore credito di euro 108.517,00 per opere eseguite dopo la verifica finale dell'opera. Il tribunale aveva riconosciuto la prededuzione del primo credito e collocato al chirografo il secondo. La corte d'appello aveva confermato la prededuzione del credito principale, ritenendo che l'art. 11, comma 11-bis, d.l. 76/2013 imponesse l'autocertificazione dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori come condizione di esigibilità del credito dell'appaltatore verso il committente e che ciò rendesse il credito del subappaltatore funzionale alla procedura concordataria. Con il ricorso per cassazione la società in concordato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 111 l. fall. e dell'art. 11, comma 11-bis, d.l. 76/2013, sostenendo che la norma esclude espressamente l'autocertificazione per la rata finale, sicché mancava il presupposto valorizzato dalla sentenza impugnata per attribuire la prededuzione; ha inoltre contestato che la mera funzionalità astratta del credito del subappaltatore bastasse a giustificare la prededuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di accertamento della prededucibilità del credito di euro 638.206,73. Ha ritenuto che l'art. 11, comma 11-bis, d.l. 76/2013 attribuisca rilevanza all'autocertificazione dell'avvenuto pagamento dei fornitori e subappaltatori solo come condizione di esigibilità del credito dell'appaltatore per i SAL successivi al primo, con espressa esclusione della rata finale, e che non fosse possibile estendere in via analogica o funzionale la prededuzione del credito del subappaltatore a fatture non ancora scadute alla data dell'ultima autocertificazione. La Corte ha valorizzato il principio per cui le norme che alterano la par condicio e la garanzia patrimoniale generale devono essere interpretate restrittivamente e ha escluso che la mera prededuzione possa neutralizzare l'eccezione di inadempimento del committente; per tale effetto sarebbero necessari strumenti diversi, come il pagamento effettivo del subappaltatore o un finanziamento prededucibile autorizzato. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 111 l. fall.
richiamato come base della prededuzione; la Corte esclude che possa essere esteso oltre i casi consentiti dalla legge e ribadisce che la prededuzione è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 11, comma 11-bis, d.l. n. 76/2013, conv. dalla l. n. 99/2013
i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati (...) solo a fronte di autocertificazione ... con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento
la norma pone l'autocertificazione come condizione di esigibilità dei pagamenti dei SAL successivi al primo, ma esclude espressamente la rata finale; non consente di fondare la prededucibilità del credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute all'ultima autocertificazione.
art. 2740 c.c.
evocato come principio generale della garanzia patrimoniale, rispetto al quale le deroghe che antepongono un creditore alla massa devono essere interpretate restrittivamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nella interpretazione delle norme sulla prededuzione e sull'autocertificazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.
art. 182-quinquies l. fall.
indicato come strumento alternativo, in sede concorsuale, per autorizzare pagamenti o finanziamenti prededucibili funzionali alla procedura.
artt. 99 e 100 CCII
menzionati come ulteriori strumenti del codice della crisi per autorizzazioni funzionali al pagamento del creditore concorsuale.
art. 71, par. 3, Dir. 2014/24/UE
richiamato in via comparativa per evidenziare che la tutela del subappaltatore negli appalti pubblici passa attraverso modalità diverse dalla prededuzione, come il pagamento diretto.
Massime di principio
- Le disposizioni che incidono sulla par condicio creditorum o introducono una preferenza rispetto alla massa devono essere interpretate in senso restrittivo, senza estensioni analogiche a fattispecie non espressamente previste.
- Quando una norma collega il pagamento di un SAL o di una rata all'avvenuto pagamento dei subappaltatori, tale collegamento opera come condizione di esigibilità del credito dell'appaltatore nei limiti testualmente previsti; non può essere automaticamente trasformato in un titolo generale di prededuzione per il subappaltatore.
- La prededuzione non è, di regola, lo strumento idoneo a neutralizzare l'eccezione di inadempimento del committente fondata sul mancato pagamento del subappaltatore; per rimuovere tale presupposto occorre il pagamento effettivo o un diverso provvedimento autorizzatorio previsto dalla legge.
- La prededuzione funzionale richiede una concreta e necessaria inerenza del credito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, non essendo sufficiente una mera utilità astratta per la procedura concorsuale.
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