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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Sciacca (sentenza 16/11/2023) a euro 75,00 di ammenda per il reato di porto di arma od oggetto atto a offendere (coltello a serramanico, lunghezza complessiva 18 cm, lama 7 cm) commesso il 1/6/2019. In cassazione Marchese ha denunciato vizio di motivazione perché il giudice di merito non ha riconosciuto la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis c.p., pur essendo stati prodotti elementi (dimensioni ridotte dell'arma, circostanza che il coltello sarebbe stato detenuto solo per l'uso di stupefacenti rinvenuti contestualmente) che, secondo la difesa, soddisfano i requisiti della normativa

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., perché il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta della difesa. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, per un nuovo esame della sussistenza della causa di non punibilità. Inoltre ha precisato che, nel giudizio di rinvio limitato a detta verifica, il giudice non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. L'esito definitivo dipenderà dalla nuova valutazione del Tribunale sul riconoscimento o meno della particolare tenuità

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, quarto comma)

    Norma sul porto e detenzione di armi ed oggetti atti a offendere: è stata richiamata per qualificare il fatto (porto di coltello a serramanico) e giustificare la condanna di merito

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito doveva valutare espressamente tale causa e, non avendolo fatto, la sentenza va annullata limitatamente al diniego di questa causa

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte ricorda che la valutazione della particolare tenuità richiede un esame congiunto di tali elementi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)

    Principio secondo cui la configurabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concrete del caso; la Corte l'ha applicata per censurare l'omessa valutazione del giudice di merito

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e non può essere esclusa con motivazione generica
  • Se la difesa invoca espressamente la particolare tenuità e fornisce elementi concreti (es. modeste dimensioni dell'oggetto, finalità limitata come uso personale di stupefacente, contesto e modalità del porto), il giudice di merito deve valutare e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto di tale richiesta
  • In caso di omessa o insufficiente valutazione della causa di non punibilità, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per nuovo esame
  • Nel rinvio disposto dalla Cassazione per verificare la sussistenza dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di annullamento parziale
  • La semplice piccola dimensione dell'arma è un elemento rilevante ma non automaticamente decisivo: va valutata insieme al contesto (luogo, orario, modalità di occultamento, stato d'animo/condotta dell'imputato, pericolo concreto) per stabilire il ridotto disvalore sociale dell'azione
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità è buona prassi che la difesa documenti e argomenti puntualmente tutti gli elementi richiesti dall'art. 133 c.p., anticipando possibili valutazioni del giudice sulla pericolosità dell'oggetto e sull'intento dell'imputato

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