Cassazione Penale, Sentenza n. 49676/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore Avv. Veronica Paturzo volto a censurare: 1) la violazione di legge e nullità per omessa notificazione all'avvocato di fiducia nominato il 27/9/2018 (nonostante l'informazione trasmessa alla Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello), e per la notificazione dell'avviso d'udienza ai difensori revocati; illegittimità inoltre della notificazione all'imputato ai sensi dell'art.165 c.p.p. in quanto era cessato lo stato di latitanza; 2) vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità in relazione al capo B) per replica meccanica delle valutazioni di primo grado e valorizzazione di elementi interpretabili diversamente; 3) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha accertato che il 27/9/2018 Tabolacci aveva nominato l'Avv. Veronica Paturzo presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Rebibbia e che tale nomina era stata trasmessa alla Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma; nondimeno le notifiche d'udienza erano state effettuate a difensori ormai revocati. La Corte ha qualificato l'omessa notifica al difensore di fiducia come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità; ha inoltre ritenuto nulle le notificazioni eseguite all'imputato ai sensi dell'art.165 c.p.p. in considerazione della cessazione dello stato di latitanza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio; le restanti censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'omessa notificazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma, così come interpretata dalla Corte
art. 179, comma 1 c.p.p.
Conferma che le nullità di cui agli artt.178 e 179 sono assolute quando ledono il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta
art. 165 c.p.p.
Le notificazioni previste da questa norma sono legittime solo in relazione allo stato di latitanza; se lo stato di latitanza è cessato, le notificazioni eseguite ai sensi dell'art.165 sono nulle
art. 6, comma 3, lett. c) Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ECHR)
Richiamato il principio del diritto dell'imputato ad avere un difensore di propria scelta; la mancata notifica al difensore scelto integra la lesione di tale diritto
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamata la modalità di trattazione con contraddittorio cartolare adottata nel procedimento (rilevazione procedurale, non decisiva sul merito)
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Marican) Rv. 263598
Costante orientamento secondo cui l'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia determina nullità assoluta irrimediabile, anche se la notifica è stata fatta a difensori cessati o a difensore d'ufficio
Massime di principio
- Se l'imputato nomina tempestivamente un difensore e la nomina è comunicata alla sezione competente, il giudice deve notificare tutte le comunicazioni d'udienza a quel difensore: la mancata notifica costituisce nullità assoluta che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Le notificazioni eseguite ai sensi dell'art.165 c.p.p. sono valide solo quando sussiste lo stato di latitanza; con la cessazione della latitanza quelle notifiche diventano invalide.
- Una nullità procedurale assoluta (es. mancata notifica al difensore di fiducia) può assorbire e rendere irrilevanti le rimanenti censure di merito, determinando rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di una nullità che incide sul diritto di difesa, la Cassazione ordina di rinviare il processo ad altra sezione della Corte d'Appello per evitare pregiudizi derivanti dalla decisione della sezione che ha commesso l'errore procedurale.
- Per il difensore: verificare sempre l'iscrizione in atti della nomina e sollecitare l'aggiornamento del fascicolo e l'invio delle comunicazioni; per il giudice: accertare lo stato di latitanza/ detenzione prima di effettuare notificazioni ex art.165 c.p.p.
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