Regolamento (UE) 2016/1012
Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce e armonizza il precedente mosaico di direttive UE in materia di riproduzione animale, introducendo regole direttamente applicabili su riconoscimento degli enti selezionatori e ibridatori, approvazione dei programmi genetici, iscrizione nei libri genealogici e nei registri dei suini ibridi, prova di performance, valutazione genetica e certificazione zootecnica. Mira anche a facilitare gli scambi e l’ingresso nell’Unione, garantendo al contempo uniformità dei controlli, tutela della biodiversità e regole specifiche per razze locali, razze a rischio di estinzione ed equidi. Sono inoltre disciplinate l’assistenza amministrativa tra Stati membri, i controlli della Commissione e le misure in caso di non conformità, comprese restrizioni agli scambi e all’ingresso da paesi terzi.
Disciplina armonizzata delle condizioni zootecniche e genealogiche per la riproduzione, lo scambio e l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale.
Ambito di applicazione
Si applica agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e al loro materiale germinale quando gli animali o i discendenti ottenuti da tale materiale sono destinati all’iscrizione o registrazione in libri genealogici o registri suini ibridi, in particolare per scambi commerciali intra-UE, anche all’interno dello stesso Stato membro, e per l’ingresso nell’Unione. Non si applica al materiale e agli animali destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche sotto supervisione delle autorità competenti. Prevede una serie di deroghe/esclusioni per le imprese private in sistemi di produzione chiusi e salva la facoltà degli Stati membri di disciplinare programmi genetici non approvati. Talune disposizioni sono applicabili anche a programmi genetici attuati da autorità competenti in assenza di operatori privati; inoltre il regolamento prevede regole specifiche per gli equidi e per le razze a rischio di estinzione.
Regolamento (UE) 2016/1012 sulla riproduzione degli animali
Il regolamento istituisce un quadro unico e direttamente applicabile per la riproduzione animale nell’Unione, con l’obiettivo di eliminare le divergenze derivanti dalle precedenti direttive e di garantire regole uniformi per commercio, ingresso nell’Unione, selezione genetica e certificazione. Il legislatore pone anche un forte accento sulla tutela della biodiversità, delle razze locali e delle razze a rischio di estinzione, nonché sulla qualità e tracciabilità del materiale germinale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e al loro materiale germinale quando gli animali, o i discendenti ottenuti da tale materiale, sono destinati all’iscrizione in un libro genealogico o alla registrazione in un registro suini ibridi. L’ambito copre gli scambi commerciali all’interno dell’Unione, anche intra-statali, e l’ingresso nell’Unione da paesi terzi. Restano esclusi gli animali e il materiale germinale destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche sotto supervisione delle autorità competenti. Il regolamento contiene inoltre deroghe specifiche per le imprese private in sistemi di produzione chiusi e un regime particolare per equidi e razze a rischio di estinzione.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 fornisce un apparato definitorio molto ampio. Tra le nozioni centrali vi sono: "razza", definita come popolazione sufficientemente uniforme e distinta da altre; "animale riproduttore di razza pura"; "suino ibrido riproduttore"; "materiale germinale"; "libro genealogico" e "registro suini ibridi"; "programma genetico", inteso come insieme sistematico di attività di registrazione, selezione, riproduzione e scambio. Sono inoltre definiti "controllo ufficiale", "altre attività ufficiali", "certificato zootecnico", "ingresso nell’Unione", "scambi commerciali", "razza a rischio di estinzione" e "impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi".
Principi di mercato interno e non discriminazione
L’articolo 3 stabilisce che gli scambi commerciali e l’ingresso nell’Unione non possono essere vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli previsti dal regolamento. È inoltre vietata ogni discriminazione verso allevatori, enti selezionatori, enti ibridatori o organismi di allevamento fondata sul paese di origine degli operatori o degli animali.
Riconoscimento degli enti selezionatori e ibridatori
Il Capo II disciplina il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori. Le domande devono essere presentate per iscritto e possono essere accolte solo se il richiedente ha sede nello Stato membro dell’autorità competente, dimostra di soddisfare le condizioni dell’allegato I e presenta almeno un programma genetico da approvare. Il riconoscimento e l’approvazione dei programmi sono distinti, ma collegati. In caso di diniego, l’autorità deve fornire una motivazione, consentire il riesame entro 60 giorni e, se conferma il rifiuto, informare anche la Commissione. Se entro sei mesi dal rifiuto non viene presentata una versione modificata del programma e non esistono altri programmi approvati, il riconoscimento può essere revocato.
Gli Stati membri devono mantenere un elenco pubblico degli enti riconosciuti e dei programmi approvati, con indicazione di specie, razza/linea/incrocio, territorio geografico, eventuali deroghe e sito web di riferimento. La Commissione adotta i modelli di formulari per tali elenchi con atti di esecuzione.
Approvazione e modifica dei programmi genetici
L’articolo 8 elenca i contenuti minimi dei programmi genetici: finalità, obiettivi di selezione e riproduzione, rispetto dei requisiti dell’allegato I, parte 2, e, per gli equidi, della parte 3. I programmi possono essere orientati al miglioramento, alla conservazione, alla creazione di nuove razze/linee/incroci o alla ricostituzione di razze. Gli enti possono affidare attività tecniche a terzi, ma restano responsabili verso l’autorità competente e devono evitare conflitti di interesse.
Le modifiche sostanziali ai programmi devono essere comunicate prima dell’attuazione; se l’autorità non si oppone entro 90 giorni, si intendono approvate. Gli allevatori devono essere informati in modo trasparente e tempestivo delle modifiche approvate.
Deroghe e conflitti tra programmi sulla stessa razza
Gli articoli 10-12 disciplinano i casi in cui un programma può essere rifiutato o limitato per evitare sovrapposizioni dannose. Un nuovo programma può essere negato se comprometterebbe un programma già approvato per la stessa razza, in particolare in relazione ai tratti essenziali della razza, alla conservazione della diversità genetica o all’efficace attuazione di programmi per razze a rischio di estinzione o autoctone rare. La decisione va sempre motivata.
Se un ente intende estendere il programma a un altro Stato membro, deve notificare l’estensione all’autorità competente dello Stato membro d’origine, che a sua volta informa l’altro Stato membro. Quest’ultimo può negare l’autorizzazione entro 90 giorni, in presenza dei presupposti indicati dal regolamento; il silenzio equivale a consenso. È prevista cooperazione tra le autorità coinvolte e obbligo di informazione alla Commissione in caso di rifiuto.
Diritti degli allevatori e autonomia degli enti
Gli allevatori hanno diritto a partecipare ai programmi genetici approvati se i loro animali si trovano nel territorio geografico del programma e appartengono alla razza, linea o incrocio interessati. Possono ottenere iscrizione o registrazione dei loro animali, partecipare a prove e valutazioni genetiche, ricevere certificati zootecnici e ottenere i risultati aggiornati delle valutazioni. Se il regolamento interno dell’ente prevede l’adesione, gli allevatori possono anche diventare membri e partecipare alla definizione del programma.
Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori conservano autonomia nella gestione dei programmi, purché rispettino il regolamento e le condizioni di approvazione. Possono escludere allevatori non conformi e devono disporre di regole per la composizione delle controversie, nel rispetto del ruolo degli organi giurisdizionali.
Libri genealogici, sezioni supplementari e riclassificazione
Il regolamento disciplina la struttura dei libri genealogici, che comprendono una sezione principale e, se previsto, sezioni supplementari. Gli enti possono suddividere la sezione principale in classi in base ai meriti, all’età o al sesso, prevedendo eventuali prove di performance o valutazioni genetiche come prerequisito.
Gli enti selezionatori possono istituire sezioni supplementari per animali della stessa specie che non possono accedere alla sezione principale, a condizione che il regolamento interno consenta la riclassificazione dei discendenti secondo regole precise dell’allegato II. Gli animali in sezione supplementare possono dare origine a discendenti iscrivibili nella sezione principale, che sono considerati animali riproduttori di razza pura se soddisfano i requisiti previsti.
Sono previste deroghe specifiche per la creazione di nuove razze e per la ricostituzione di razze estinte o gravemente minacciate. In questi casi l’ente deve indicare un piano dettagliato, il periodo di costituzione o ricostituzione del libro genealogico, i libri genealogici preesistenti eventualmente rilevanti e gli animali fondatori. Per le razze a rischio di estinzione sono ammissibili anche regole meno rigorose di riclassificazione, con controllo ufficiale finale e obbligo di informazione al pubblico tramite l’elenco degli enti riconosciuti.
Ammissione alla riproduzione e uso del materiale germinale
Per gli animali riproduttori di razza pura l’articolo 21 distingue tra monta naturale, inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni. Per bovini, ovini, caprini e suini la riproduzione assistita richiede, in generale, la prova di performance o la valutazione genetica secondo le regole del programma genetico; per gli equidi il programma può prevedere limitazioni o divieti su tecniche di riproduzione e uso di materiale germinale, purché ciò sia coerente con le regole del libro genealogico d’origine.
Per le razze a rischio di estinzione gli enti possono vietare o limitare l’uso di animali e materiale germinale quando ciò comprometterebbe conservazione o diversità genetica. Il materiale germinale deve essere raccolto, prodotto, trattato e conservato in strutture riconosciute conformemente alla normativa UE in materia di sanità animale, salvo deroghe nazionali per uso interno nello Stato membro.
Per i suini ibridi il capo equivalente (articolo 24) prevede regole analoghe per monta naturale, inseminazione artificiale, trasferimento di embrioni e uso di seme per test, con ammissione del materiale germinale nelle stesse condizioni anche da parte di altri enti ibridatori per la stessa razza/linea/incrocio.
Prova di performance e valutazione genetica
La prova di performance e la valutazione genetica devono essere effettuate secondo le norme dell’allegato III per bovini, suini, ovini, caprini e suini ibridi; per gli equidi valgono le prescrizioni del programma genetico. Le metodologie devono essere scientificamente accettabili e coerenti con i principi zootecnici consolidati, privilegiando le norme dei centri di riferimento UE o, in mancanza, i principi ICAR.
La prova può riguardare caratteristiche produttive e non produttive, come fertilità, longevità, salute, efficienza alimentare, docilità, sostenibilità e qualità della carne o del latte. I dati possono essere inclusi nella valutazione genetica solo se ottenuti tramite sistemi di registrazione previsti dal programma genetico. Per i tori da inseminazione artificiale di razza bovina sono previsti livelli minimi di affidabilità dei valori riproduttivi; alcune deroghe valgono per tori usati solo per test o in programmi di conservazione.
Gli enti possono effettuare le prove direttamente o delegarle a terzi, che in alcuni casi possono necessitare di autorizzazione nazionale. I risultati e le modalità di prova devono essere resi pubblici, e le informazioni sui difetti genetici e sulle peculiarità rilevanti devono figurare nei certificati o essere pubblicate.
Centri di riferimento dell’Unione europea
L’articolo 29 istituisce centri di riferimento UE per armonizzare e migliorare i metodi di prova e valutazione genetica, nonché per sostenere la conservazione di razze a rischio di estinzione. I centri sono selezionati tramite procedura pubblica, per periodi determinati o soggetti a revisione, e devono rispettare requisiti di personale qualificato, infrastrutture e riservatezza. I loro compiti includono supporto tecnico-scientifico, comparazione dei metodi, valutazioni internazionali, formazione e assistenza al comitato zootecnico permanente.
Certificati zootecnici e relativa documentazione
I certificati zootecnici sono centrali per la circolazione dei riproduttori e del materiale germinale. Devono contenere informazioni dettagliate su identità, genealogia, iscrizione o registrazione, luogo e data di nascita, dati dell’allevatore e del proprietario, risultati delle prove, valutazioni genetiche e difetti genetici rilevanti. L’allegato V specifica i contenuti per animali, sperma, ovociti ed embrioni, distinguendo tra riproduttori di razza pura e suini ibridi.
Per gli equidi, il certificato si integra nel documento unico di identificazione a vita. Sono previste deroghe per l’uso di documentazione alternativa, per il rinvio a siti web pubblici e per il rilascio da parte di centri di raccolta, centri embrionali o altri operatori autorizzati. Il regolamento consente anche che alcuni dati relativi alla valutazione genetica siano consultabili online invece che riprodotti integralmente nel certificato.
Ingresso nell’Unione da paesi terzi ed equivalenza
Il capo VIII regola l’importazione di animali riproduttori e materiale germinale da paesi terzi. La Commissione tiene un elenco degli organismi di allevamento dei paesi terzi e può includere i paesi terzi i cui sistemi siano stati riconosciuti equivalenti. L’equivalenza può riguardare il riconoscimento degli enti, l’approvazione dei programmi genetici, l’iscrizione nei libri genealogici, l’ammissione alla riproduzione, l’uso del materiale germinale, la prova di performance, la valutazione genetica e i controlli ufficiali.
Gli animali e il materiale germinale importati possono essere iscritti o registrati nell’Unione solo se soddisfano condizioni stringenti e se l’organismo di allevamento di origine figura nell’elenco UE. Se il paese terzo non garantisce più i requisiti richiesti, la Commissione deve revocare l’atto di equivalenza e può adottare misure speciali, incluso il divieto di ingresso o di iscrizione/registrazione.
Controlli ufficiali, assistenza e sanzioni
Le autorità competenti degli Stati membri devono essere designate formalmente, pubblicare i propri recapiti e quelli delle notifiche e disporre di procedure che garantiscano efficacia, imparzialità, qualità e assenza di conflitti di interesse. I controlli ufficiali devono essere basati sul rischio, documentati, trasparenti e, per quanto possibile, non gravosi per gli operatori. Gli operatori devono consentire l’accesso a locali, sistemi informatici, animali, materiale germinale e documentazione, e collaborare con le autorità.
In caso di non conformità, le autorità possono imporre rinvii di iscrizione, divieti di utilizzo, sospensione dei certificati, sospensione o revoca di programmi e riconoscimenti, oltre ad altre misure necessarie. Le spese possono essere poste, in tutto o in parte, a carico degli operatori responsabili. Gli Stati membri devono fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e comunicarle alla Commissione entro il 1° novembre 2018.
Cooperazione tra Stati membri e intervento della Commissione
Quando la non conformità ha effetti in più Stati membri, le autorità competenti devono cooperare e scambiarsi assistenza amministrativa, comprese richieste di informazioni, notifiche ad altri Stati membri, indagini o controlli ufficiali e partecipazione reciproca ai controlli. La Commissione coordina le misure quando la non conformità è transfrontaliera o quando gli Stati membri non riescono a concordare azioni adeguate.
La Commissione può anche intervenire se vi sono gravi perturbazioni del sistema di controllo di uno Stato membro, adottando misure temporanee come condizioni particolari o divieti per gli scambi di animali riproduttori e materiale germinale.
Controlli della Commissione nei paesi terzi
La Commissione può svolgere controlli nei paesi terzi per verificare conformità o equivalenza della normativa, la capacità del sistema di controllo e l’esistenza di problemi ricorrenti o emergenti. Le relazioni sui controlli sono pubbliche e possono contenere raccomandazioni. In presenza di gravi e diffuse non conformità, la Commissione può adottare misure speciali, tra cui il divieto di ingresso nell’Unione di animali riproduttori o materiale germinale e il divieto di iscrizione o registrazione nei libri genealogici o registri UE.
Abrogazioni, modifiche e regime transitorio
Il regolamento abroga numerose direttive storiche in materia di riproduzione animale e sostituisce gli atti della Commissione adottati in base a tali direttive. Modifica anche il regolamento (UE) n. 652/2014, la direttiva 89/608/CEE e la direttiva 90/425/CEE, soprattutto per allineare il quadro dei controlli e della cooperazione amministrativa. È previsto un regime transitorio per operatori e programmi già riconosciuti o approvati sotto il vecchio regime, che sono considerati riconosciuti/approvati anche ai sensi del nuovo regolamento, salvo l’obbligo di rispettarne le altre disposizioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2018. L’articolo 65, relativo alle modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014, si applica invece dal 19 luglio 2016. Alcuni atti di esecuzione transitori dovevano essere adottati entro il 1° maggio 2017 per essere applicabili dalla data di applicazione del regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 elenca in modo organico le materie disciplinate: scambi commerciali e ingresso nell’Unione, riconoscimento degli enti selezionatori e ibridatori, diritti e obblighi degli allevatori, iscrizione nei libri genealogici e nei registri suini ibridi, prova di performance e valutazione genetica, certificati zootecnici, controlli ufficiali, assistenza amministrativa e controlli della Commissione. L’articolo 2 definisce le nozioni chiave, tra cui animale, razza, animale riproduttore di razza pura, suino ibrido riproduttore, libro genealogico, registro suini ibridi, programma genetico, certificato zootecnico, ingresso nell’Unione, scambi commerciali, razza a rischio di estinzione e impresa privata in sistema di produzione chiuso.
Principio di non discriminazione e libera circolazione
L’articolo 3 vieta che gli scambi commerciali e l’ingresso nell’Unione siano vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli derivanti dal regolamento. È espressamente sancito che allevatori, enti selezionatori, enti ibridatori e organismi di allevamento non possano essere discriminati in base al paese d’origine.
Riconoscimento degli enti e approvazione dei programmi genetici
Gli articoli 4-12 disciplinano la domanda, il riconoscimento e il possibile rifiuto di riconoscimento degli enti selezionatori e ibridatori, nonché l’approvazione dei programmi genetici. Il riconoscimento richiede sede nello Stato membro dell’autorità competente, soddisfacimento delle condizioni dell’allegato I e presentazione di almeno un programma genetico da approvare. Il rifiuto deve essere motivato, può essere riesaminato entro 60 giorni e, se confermato, va comunicato anche alla Commissione. I programmi genetici possono essere modificati con notifica all’autorità competente e si intendono approvati salvo dissenso entro 90 giorni. Sono previste deroghe per razze a rischio di estinzione, razze autoctone rare e per evitare conflitti tra programmi sulla stessa razza; il rifiuto deve essere motivato e impugnabile. Gli enti possono operare anche in più Stati membri con una procedura di notifica e un possibile diniego da parte dello Stato membro ospitante entro 90 giorni.
Diritti degli allevatori e doveri di enti selezionatori e ibridatori
Gli articoli 13 e 14 riconoscono agli allevatori il diritto di partecipare ai programmi genetici, se i loro animali si trovano nel territorio geografico del programma e appartengono alla razza, linea o incrocio interessati. Gli allevatori hanno diritto all’iscrizione o registrazione degli animali, alla prova di performance e valutazione genetica, al certificato zootecnico, ai risultati aggiornati delle valutazioni e all’accesso agli altri servizi del programma. Se è prevista l’adesione, possono anche aderire all’ente e partecipare alla definizione del programma. Gli enti hanno autonomia di gestione ma possono escludere allevatori non conformi e devono disciplinare la composizione delle controversie e garantire parità di trattamento.
Libri genealogici, registri e ammissione alla riproduzione
Gli articoli 15-24 regolano la struttura dei libri genealogici, le classi della sezione principale, le sezioni supplementari e la riclassificazione dei discendenti. Gli enti selezionatori devono iscrivere gli animali di razza pura che soddisfano i requisiti dell’allegato II e non possono rifiutare l’iscrizione per il solo fatto che l’animale sia già iscritto altrove. Sono previste deroghe per la creazione e la ricostituzione di razze e per le razze a rischio di estinzione, con requisiti specifici e controllo ufficiale finale. Gli animali delle sezioni supplementari possono dare discendenti riclassificabili in sezione principale secondo le regole del programma genetico. L’articolo 21 disciplina l’ammissione alla riproduzione: monta naturale, inseminazione artificiale, trasferimento di embrioni, impiego di seme per test, con regole specifiche per equidi e razze a rischio di estinzione. Per i suini ibridi, gli articoli 23 e 24 disciplinano registrazione nei registri suini ibridi e ammissione alla riproduzione con regole analoghe.
Prova di performance e valutazione genetica
Gli articoli 25-28 stabiliscono che, quando effettuate da enti o terzi designati, prova di performance e valutazione genetica devono rispettare l’allegato III per bovini, suini, ovini, caprini e suini ibridi, mentre per gli equidi valgono le regole del programma genetico. La Commissione può modificare l’allegato III con atti delegati e adottare norme uniformi con atti di esecuzione. Gli enti possono svolgere direttamente tali attività o affidarle a terzi, che in alcuni casi possono dover essere autorizzati dallo Stato membro. È imposto l’obbligo di pubblicare i dettagli su chi effettua le prove e di fornire alle autorità competenti la documentazione tecnica e i dati richiesti; i risultati della valutazione genetica di animali destinati all’inseminazione artificiale devono essere resi pubblici e aggiornati.
Centri di riferimento dell’Unione europea
L’articolo 29 prevede la designazione, con atti di esecuzione, di centri di riferimento dell’Unione europea per armonizzare o migliorare i metodi di prova e valutazione genetica, nonché, separatamente, per sostenere la conservazione delle razze a rischio di estinzione e la protezione della diversità genetica. Le designazioni sono pubbliche, limitate nel tempo o periodicamente riesaminate. L’allegato IV fissa requisiti e compiti; la Commissione può modificare criteri e compiti con atti delegati e ridurre o revocare il contributo finanziario UE in caso di inadempienza.
Certificati zootecnici
Gli articoli 30-33 disciplinano rilascio, contenuto, formato e deroghe dei certificati zootecnici che accompagnano animali e materiale germinale. Il certificato va rilasciato su richiesta dagli enti che attuano il programma genetico, da autorità competenti se decidono in tal senso, o da organismi di allevamento nei paesi terzi; deve contenere le informazioni dell’allegato V, inclusi genealogia, identificazione, risultati di prove, difetti genetici e dati del rilasciante. Per gli equidi, il certificato assume la forma del documento unico di identificazione a vita, con potere delegato alla Commissione sul contenuto e formato. Sono previste deroghe per documentazione alternativa, riferimento a siti web per risultati pubblici e, per l’ingresso nell’Unione, modalità specifiche di rilascio da parte di operatori o organismi di allevamento terzi.
Ingresso nell’Unione da paesi terzi e equivalenza
Gli articoli 34-37 disciplinano l’elenco degli organismi di allevamento dei paesi terzi, il riconoscimento dell’equivalenza delle misure del paese terzo e le condizioni per l’iscrizione nei libri genealogici o registri suini ibridi di animali e discendenti importati. La Commissione può riconoscere l’equivalenza delle misure su riconoscimento degli enti, approvazione dei programmi, iscrizione, ammissione alla riproduzione, uso del materiale germinale, prove e controlli ufficiali; può anche definire meccanismi dettagliati di ingresso e abrogare i riconoscimenti equivalenti se le condizioni cessano di essere soddisfatte. Se l’operatore chiede l’applicazione dei dazi convenzionali per i riproduttori di razza pura, la partita deve essere accompagnata da certificato zootecnico e da documento di destinazione all’iscrizione/registrazione, ed è soggetta ai controlli frontalieri previsti dalla direttiva 91/496/CEE.
Autorità competenti e programmi genetici pubblici
L’articolo 38 consente all’autorità competente di attuare direttamente un programma genetico per una razza, se mancano operatori privati oppure se è necessario conservare o introdurre la razza o se la razza è a rischio di estinzione. Sono fissati requisiti stringenti di personale, strutture, popolazione minima, capacità di tenuta genealogica e regolamento interno sulle controversie e sulla parità di trattamento. In tal caso si applicano mutatis mutandis numerose disposizioni del regolamento, compresi i diritti degli allevatori, l’iscrizione nei libri genealogici, l’ammissione alla riproduzione, i certificati zootecnici e i controlli.
Controlli ufficiali, assistenza amministrativa e misure correttive
Gli articoli 39-52 disciplinano la designazione delle autorità competenti, i loro obblighi organizzativi, di riservatezza e di trasparenza, i controlli ufficiali e le misure in caso di non conformità. Le autorità devono operare con personale qualificato, procedure documentate, accesso a locali e dati, e controlli basati sul rischio e applicati in modo uniforme anche per animali o materiale germinale provenienti da altri Stati membri o in ingresso nell’Unione. In caso di non conformità possono imporre rinvii, divieti d’uso, sospensione dei certificati, sospensione o revoca dell’approvazione dei programmi e del riconoscimento degli enti. È prevista cooperazione e assistenza amministrativa tra Stati membri, nonché coordinamento della Commissione in caso di problemi transfrontalieri o sistemici; gli Stati membri devono anche stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il 1° novembre 2018.
Controlli della Commissione e misure in caso di gravi perturbazioni
Gli articoli 53-60 attribuiscono alla Commissione poteri di controllo negli Stati membri e nei paesi terzi. La Commissione può effettuare controlli, emanare relazioni pubbliche, raccomandare misure correttive e, in caso di grave perturbazione del sistema di controllo di uno Stato membro, adottare misure temporanee, fino al divieto o a condizioni speciali per gli scambi. Nei paesi terzi può verificare conformità o equivalenza della normativa e dei sistemi di controllo e, in presenza di gravi e diffuse non conformità, adottare misure speciali tra cui il divieto di ingresso nell’Unione di animali riproduttori o materiale germinale o il divieto di iscrizione/registrazione nei libri genealogici o registri UE.
Delega, comitato e disposizioni transitorie
L’articolo 61 conferisce alla Commissione deleghe quinquennali, a decorrere dal 19 luglio 2016, per modificare allegati e disciplinare requisiti tecnici, con possibilità di revoca da parte del Parlamento o del Consiglio e obbligo di consultazione degli esperti nazionali. L’articolo 62 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 63 impone l’adozione, entro il 1° maggio 2017, di alcuni atti di esecuzione applicabili dal 1° novembre 2018. L’articolo 64 abroga numerose direttive e la decisione 96/463/CE, con regime transitorio per gli operatori già riconosciuti o approvati; l’articolo 69 prevede entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e applicazione dal 1° novembre 2018, con applicazione anticipata dell’articolo 65 dal 19 luglio 2016.
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