Sentenza del 19/06/2017 n. 2722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSAZIONE DI PIÙ DECRETI INGIUNTIVI - Fatturazione con unica parcella - Irrilevanza - Enunciazione del sottostante incarico - Tassabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di più decreti ingiuntivi relativi a distinti atti, pur se le attività professionali erano state fatturate mediante un'unica parcella. Il ricorrente contestava verosimilmente l'applicazione separata dell'imposta ai singoli decreti e/o la tassazione del sottostante incarico professionale. La decisione ha ritenuto irrilevante l'emissione di un'unica parcella, distinguendo tra i singoli provvedimenti giudiziari e il mandato professionale enunciato nei medesimi.
La decisione
È stata affermata la tassabilità separata dei singoli decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, in quanto atti dell'autorità giudiziaria. Inoltre, il mandato professionale sottostante, essendo enunciato e avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto all'imposta prevista dall'art. 9 della medesima Tariffa. L'unica fattura o parcella emessa per attività riferite a più atti non elimina né modifica gli autonomi presupposti impositivi.
Norme richiamate
Art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
I singoli decreti ingiuntivi, in quanto atti dell'autorità giudiziaria, devono essere tassati autonomamente, anche quando riguardano attività diverse e sono stati oggetto di un'unica parcella.
Art. 9 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il mandato o incarico professionale enunciato, quando ha a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, costituisce un autonomo presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell'imposta di registro impone di considerare la natura e il contenuto dei singoli atti, senza attribuire rilievo decisivo alla modalità unitaria di fatturazione.
Massime di principio
- L'emissione di un'unica fattura o parcella non determina necessariamente un'unica tassazione: ai fini dell'imposta di registro rilevano la pluralità e l'autonomia giuridica degli atti sottostanti.
- Più decreti ingiuntivi distinti devono essere normalmente valutati e tassati separatamente, anche se collegati alla stessa attività professionale o inseriti in un'unica rendicontazione.
- Quando un atto giudiziario enuncia un incarico o mandato professionale con contenuto patrimoniale, tale rapporto può essere soggetto a un'ulteriore imposizione autonoma rispetto a quella dovuta per il provvedimento giudiziario.
- Per determinare l'imposta occorre distinguere tra il provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contratto o mandato enunciato e la semplice modalità di fatturazione dell'attività.
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