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Sentenza

Sentenza del 19/06/2017 n. 2722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSAZIONE DI PIÙ DECRETI INGIUNTIVI - Fatturazione con unica parcella - Irrilevanza - Enunciazione del sottostante incarico - Tassabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di più decreti ingiuntivi relativi a distinti atti, pur se le attività professionali erano state fatturate mediante un'unica parcella. Il ricorrente contestava verosimilmente l'applicazione separata dell'imposta ai singoli decreti e/o la tassazione del sottostante incarico professionale. La decisione ha ritenuto irrilevante l'emissione di un'unica parcella, distinguendo tra i singoli provvedimenti giudiziari e il mandato professionale enunciato nei medesimi.

La decisione

È stata affermata la tassabilità separata dei singoli decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, in quanto atti dell'autorità giudiziaria. Inoltre, il mandato professionale sottostante, essendo enunciato e avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto all'imposta prevista dall'art. 9 della medesima Tariffa. L'unica fattura o parcella emessa per attività riferite a più atti non elimina né modifica gli autonomi presupposti impositivi.

Norme richiamate

  • Art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    I singoli decreti ingiuntivi, in quanto atti dell'autorità giudiziaria, devono essere tassati autonomamente, anche quando riguardano attività diverse e sono stati oggetto di un'unica parcella.

  • Art. 9 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il mandato o incarico professionale enunciato, quando ha a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, costituisce un autonomo presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina dell'imposta di registro impone di considerare la natura e il contenuto dei singoli atti, senza attribuire rilievo decisivo alla modalità unitaria di fatturazione.

Massime di principio

  • L'emissione di un'unica fattura o parcella non determina necessariamente un'unica tassazione: ai fini dell'imposta di registro rilevano la pluralità e l'autonomia giuridica degli atti sottostanti.
  • Più decreti ingiuntivi distinti devono essere normalmente valutati e tassati separatamente, anche se collegati alla stessa attività professionale o inseriti in un'unica rendicontazione.
  • Quando un atto giudiziario enuncia un incarico o mandato professionale con contenuto patrimoniale, tale rapporto può essere soggetto a un'ulteriore imposizione autonoma rispetto a quella dovuta per il provvedimento giudiziario.
  • Per determinare l'imposta occorre distinguere tra il provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contratto o mandato enunciato e la semplice modalità di fatturazione dell'attività.

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