Sentenza del 19/06/2017 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Contabilità irregolarmente tenuta - Accertamento induttivo fondato su elementi di natura presuntiva, anche semplice, purché gravi, precisi e concordanti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta ammissibile. La contabilità irregolarmente tenuta consente il ricorso all'accertamento induttivo, anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. Non è necessario un collegamento certo e diretto tra i fatti noti e i maggiori ricavi: è sufficiente un collegamento probabilistico fondato sulla regola dell'id quod plerumque accidit.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi, in presenza di una contabilità irregolarmente tenuta. Il ricorrente contestava presumibilmente l'utilizzo di presunzioni e la ricostruzione dei maggiori ricavi, sostenendo l'insufficienza degli elementi utilizzati dall'Ufficio. La questione centrale era se, in tale situazione, fosse sufficiente un collegamento anche probabilistico tra i fatti noti e i maggiori ricavi accertati.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente l'accertamento induttivo dei redditi quando la contabilità è inattendibile o irregolare, utilizzando dati e presunzioni purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
In materia di IVA, la norma permette la rettifica dell'imposta sulla base di elementi presuntivi, quando le irregolarità contabili rendono inattendibili le risultanze dichiarate.
Massime di principio
- Una contabilità irregolare o inattendibile può giustificare il passaggio dall'accertamento analitico a quello induttivo.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare anche presunzioni semplici, ma deve fondarle su elementi complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- Il rapporto tra i fatti accertati e i maggiori ricavi non deve necessariamente essere matematicamente certo: può essere anche probabilistico, purché coerente con ciò che normalmente accade.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve dimostrare concretamente l'inesistenza o l'inaffidabilità degli elementi presuntivi, non limitandosi a negare genericamente la ricostruzione.
- L'irregolarità contabile non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: resta necessario che l'Ufficio esponga una ricostruzione motivata e basata su presunzioni logicamente collegate alla pretesa tributaria.
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