Sentenza del 19/06/2017 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Reddito d'impresa - Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente pretendeva di imputare e detrarre un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, presumibilmente per bilanciare componenti positivi e negativi del reddito. Sosteneva, inoltre, che tale imputazione non avrebbe arrecato alcun danno all'Erario. La questione riguardava quindi la vincolatività delle regole di imputazione temporale dei componenti negativi previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 e l'eventuale rilevanza dell'assenza di un danno erariale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata esclusa. Le regole sulla competenza temporale dei costi sono inderogabili e vincolano sia il contribuente sia l'Amministrazione finanziaria; non è quindi consentito scegliere liberamente l'esercizio nel quale dedurre il costo, neppure per compensare componenti attivi e passivi e anche quando, nel caso concreto, non risulti un danno per l'Erario. Qualora l'errata imputazione determini una doppia imposizione, il rimedio è l'azione di rimborso, la cui decorrenza deve essere valutata secondo le regole applicabili al rimborso.
Norme richiamate
Art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono vincolanti sia per il contribuente che per l'Erario.
La deduzione dei costi deve avvenire nell'esercizio di competenza determinato dalla legge. Il contribuente non può rinviare o anticipare discrezionalmente la deduzione per esigenze di bilanciamento del reddito, e l'assenza di un danno erariale non rende derogabile la regola.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato in relazione al rimedio dell'azione di rimborso in caso di doppia imposizione o di pagamento indebito; la decorrenza del relativo termine va individuata secondo le regole proprie della domanda di rimborso.
Cassazione, sentenza n. 1648/2013
Il precedente conferma che le regole di competenza temporale dei componenti negativi sono inderogabili e non dipendono dalla verifica di un concreto danno per l'Erario.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, un costo deve essere dedotto nell'esercizio fiscalmente competente e non in quello scelto dal contribuente per ragioni di convenienza o per compensare ricavi e altri componenti positivi.
- Le regole di competenza temporale hanno natura vincolante e si applicano anche quando lo spostamento del costo non produce, nel complesso, un danno per l'Erario.
- L'assenza di evasione o di danno erariale non consente di derogare alle regole formali e temporali di determinazione del reddito.
- Se l'applicazione delle regole determina una doppia imposizione, non si può normalmente correggere la competenza scegliendo un esercizio diverso; occorre utilizzare gli strumenti di rimborso previsti dalla legge, rispettando i relativi termini di decorrenza.
- La valutazione deve distinguere tra l'errata imputazione temporale, che può essere contestata dall'Amministrazione, e l'eventuale doppia imposizione, che può fondare una separata domanda di rimborso.
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