Sentenza del 19/06/2017 n. 1548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Deducibilità di costi relativi a prestazioni di pubblicità e sponsorizzazioni - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai fini IRES, della deducibilità di costi sostenuti per prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche operanti nel calcio e nello sport femminile. L’Amministrazione ne contestava presumibilmente l’inerenza, la congruità e l’antieconomicità, ritenendo non adeguatamente giustificato il rapporto tra le spese sostenute e l’attività d’impresa.
La decisione
La decisione ha riconosciuto l’inerenza delle spese, poiché dirette a promuovere la società ricorrente mediante la pubblicizzazione del marchio e il sostegno a realtà sportive. Inerenza e congruità devono essere valutate con criteri distinti: la prima in relazione all’obiettivo promozionale perseguito, la seconda considerando i dati economici dell’impresa e del mercato. L’asserita antieconomicità non è stata ritenuta decisiva, poiché le scelte di sponsorizzazione rientrano nella discrezionalità dell’imprenditore e non possono essere sindacate soltanto perché ex post rivelatesi non convenienti. La pretesa fiscale è stata quindi respinta, con riconoscimento della deducibilità dei costi, nei limiti della loro effettiva documentazione e congruità.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi inerenti all’attività d’impresa
I costi sono deducibili quando risultano collegati, anche indirettamente, all’attività e agli obiettivi imprenditoriali. Per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione, il collegamento può consistere nella promozione del marchio e dell’immagine aziendale.
Massime di principio
- La deducibilità di una sponsorizzazione richiede la dimostrazione di un collegamento concreto con l’attività d’impresa, ad esempio attraverso la visibilità del marchio, la promozione commerciale o il raggiungimento di specifici obiettivi di marketing.
- Inerenza e congruità sono requisiti distinti: l’inerenza riguarda la relazione tra costo e finalità aziendale, mentre la congruità riguarda la proporzione della spesa rispetto alle dimensioni dell’impresa, ai risultati attesi e ai valori di mercato.
- L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente un costo solo perché la sponsorizzazione appare antieconomica o non ha prodotto risultati soddisfacenti; l’imprenditore conserva un margine di discrezionalità nelle scelte strategiche e promozionali.
- È comunque opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti, materiali pubblicitari, documentazione della visibilità ottenuta e ogni elemento utile a dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso: l’inerenza non equivale a una presunzione automatica di deducibilità e la spesa può essere contestata se mancano prestazione reale, documentazione, proporzionalità o un effettivo beneficio promozionale.
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