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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31616/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra reati oggetto di più sentenze irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva: il giudice dell'esecuzione aveva individuato come pena base quella per il reato più grave (art. 416-bis c.p.) pari a 12 anni di reclusione e aveva applicato un aumento per continuazione relativo a una sentenza del 30/04/2015 quantificato in 1 anno e 4 mesi, portando la pena unica a 13 anni e 4 mesi. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 81 c.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe preventivamente "scorporato" tutti i reati riuniti in continuazione e non avrebbe operato autonomi aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia rispettato i principi giurisprudenziali: ha individuato correttamente la pena base per il reato più grave richiamando la motivazione della sentenza che l'ha inflitta e ha quantificato l'aumento per il reato satellite. Il ricorso è stato considerato generico e privo della necessaria specificità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Individua il reato più grave preso come base per la determinazione della pena nella continuazione (in concreto la Corte ha assunto la pena inflitta per questo reato quale pena base).

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e gli aumenti in caso di continuazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare la pena base e quindi operare autonomi aumenti per i reati satellite, motivandone l'entità.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per individuare il reato più grave, ossia quello per il quale è stata inflitta la pena più grave; la Corte lo applica per selezionare la pena base.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri di discrezionalità nella determinazione della pena; il giudice deve esercitare tale potere motivando sia la scelta della pena base sia l'entità degli aumenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali; sulla base di tale articolo la Corte ha anche disposto la condanna alla somma per la cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente, per profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio quantificando la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, deve prima scorporare tutti i reati che erano stati riuniti in continuazione nelle sentenze di cognizione.
  • Deve quindi individuare il reato più grave (ai sensi dell'art. 187 disp. att.), assumere la pena inflitta per questo reato quale pena base e solo successivamente applicare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione.
  • Il giudice è tenuto a motivare non solo la scelta della pena base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, in modo da consentire il controllo giurisdizionale del percorso logico-giuridico seguito.
  • Il giudice dell'esecuzione può confermare gli aumenti quantificati in sede di cognizione richiamandone le ragioni motivazionali; in tal caso è sufficiente il richiamo alla motivazione originaria a condizione che questa sia effettiva e leggibile.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata sono inammissibili.
  • In caso di impugnazione irrituale o manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

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