Ordinanza n. 255/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rifiuto della Questura di Foggia al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo/subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Foggia di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in sede di sommario esame, che non risultava dimostrata, alla data di adozione del diniego dell'8 gennaio 2026, la disponibilità del reddito minimo necessario al sostentamento. La documentazione prodotta confermava la percezione di redditi personali inferiori ai limiti previsti dall'ordinamento. Inoltre, la qualità di coadiutore dell'impresa gestita da un congiunto non risultava accompagnata da documenti idonei a dimostrare con chiarezza la capienza reddituale dell'impresa. Il quadro è stato ritenuto ulteriormente confermato dall'istanza presentata dal genitore del ricorrente il 12 gennaio 2026 per la definizione agevolata dei carichi fiscali relativi alla posizione previdenziale del figlio, riguardante sedici cartelle di pagamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto non provata la sussistenza del reddito minimo alla data del provvedimento impugnato, valorizzando i redditi personali inferiori alla soglia normativa, l'insufficiente dimostrazione della capienza reddituale dell'impresa familiare e l'istanza di definizione agevolata dei carichi fiscali e previdenziali. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce il merito del ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza di un idoneo fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non dimostri, con riferimento alla data di adozione del diniego, la disponibilità del reddito minimo necessario al sostentamento.
- La percezione di redditi personali inferiori ai limiti previsti dall'ordinamento costituisce elemento contrario alla dimostrazione del requisito reddituale necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- La mera qualità di coadiutore di un'impresa familiare non dimostra di per sé la disponibilità di un reddito sufficiente, se la documentazione prodotta non evidenzia la capienza reddituale dell'impresa.
- In sede cautelare, la presentazione di un'istanza di definizione agevolata di numerosi carichi fiscali relativi alla posizione previdenziale del richiedente può essere valorizzata come elemento ulteriore nella valutazione sommaria dell'insussistenza del requisito reddituale.
Come è indicizzato
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