Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva condannato un convenuto al pagamento delle spese di due gradi in favore dell'attore e, confermando per il resto la decisione di primo grado, aveva condannato l'attore al pagamento delle spese di grado in favore di un altro convenuto. L'attore soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che il termine di impugnazione dovesse decorrere dalla notificazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale, intervenuta successivamente alla sentenza, poiché la correzione aveva riguardato il nome proprio indicato in un punto del dispositivo. La Corte ha esaminato se tale correzione fosse idonea a riaprire o prorogare il termine per impugnare, secondo i principi in tema di art. 288 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la correzione dell'errore materiale non fosse idonea a far decorrere nuovamente il termine di impugnazione, perché l'errore sul nome proprio era una mera discrepanza redazionale chiaramente percepibile dal contesto della sentenza e non aveva generato un'obiettiva ambiguità sul contenuto della decisione. Ne è derivata la tardività del ricorso e quindi la sua inammissibilità. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

    richiamato solo per la fase camerale di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 288 c.p.c.

    ex art. 288, ultimo comma, c.p.c.

    la notificazione dell'ordinanza di correzione fa decorrere il termine per impugnare solo se la correzione svela errori decisivi o incide sul contenuto sostanziale della decisione; non lo fa quando rettifica meri errori di redazione chiaramente percepibili

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale riapre il termine per impugnare solo quando la correzione incide sul contenuto sostanziale della decisione, rende percepibili errori decisivi o determina un'obiettiva incertezza sul giudicato; non opera invece per la mera rettifica di errori redazionali o di trascrizione immediatamente riconoscibili dal contesto.
  • Un errore nel nominativo di una parte, se chiaramente isolato e non idoneo a generare ambiguità sul reale contenuto del dispositivo e della motivazione, non proroga né riapre i termini di impugnazione.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine decorre come tardiva e deve essere dichiarata inammissibile, senza che la correzione materiale di un errore cartolare, priva di incidenza sostanziale, possa essere invocata per sanare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.