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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2422 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Outsourcing - Affidamento a terzi esterni - Autonoma organizzazione - Considerevoli attività - Ingenti importi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: l'affidamento continuativo a terzi di attività rilevanti, direttamente collegate all'esercizio professionale, unitamente all'entità degli esborsi sostenuti, dimostra un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile per l'attività personale del professionista. Ne consegue l'assoggettamento a IRAP.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'IRAP a un professionista che affidava stabilmente a soggetti terzi esterni alla propria struttura lo svolgimento di attività considerevoli e strettamente connesse alle prestazioni professionali. Il ricorso costante all'outsourcing e gli ingenti importi corrisposti ai terzi sono stati considerati indici dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposta.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, desumibile anche dall'impiego stabile di prestazioni di terzi per attività rilevanti e strettamente connesse a quella professionale.

  • Disciplina dell'outsourcing nell'attività professionale

    L'affidamento a terzi non esclude di per sé l'autonoma organizzazione; assume rilievo impositivo quando è costante, riguarda attività considerevoli e comporta il pagamento di importi ingenti.

Massime di principio

  • Il ricorso a collaboratori o fornitori esterni non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP, ma può farlo quando è abituale, economicamente significativo e riguarda attività essenziali o strettamente collegate a quelle professionali.
  • Per valutare l'autonoma organizzazione occorre considerare concretamente entità dei compensi ai terzi, continuità dell'affidamento e rilevanza delle attività esternalizzate, non il solo fatto formale di utilizzare servizi esterni.
  • L'assenza di dipendenti o di una struttura interna non esclude necessariamente l'IRAP: anche un'organizzazione realizzata prevalentemente tramite outsourcing può costituire il presupposto dell'imposta.
  • In una situazione analoga, il professionista dovrebbe documentare la natura meramente occasionale o accessoria dei servizi esterni e la loro non essenzialità rispetto alla propria attività personale, oltre a dimostrare la modestia degli importi corrisposti.

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