Cassazione Civile, Ordinanza n. 26752/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasceva da un precedente giudizio di regolamento di confini, nel quale era stata disposta anche la demolizione di un muro ritenuto sconfinante sul fondo di proprietà degli odierni ricorrenti. Questi ultimi sostenevano che, per sottrarre il bene all’esecuzione del giudicato favorevole loro ottenuto, fosse stata posta in essere una compravendita solo apparente di un fabbricato e di un locale rimessa da parte di due alienanti in favore di una nipote, seguita da una donazione degli stessi beni alla madre della donataria. Chiedevano quindi la declaratoria di simulazione assoluta degli atti. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della parentela tra le parti, dell’asserita mancata prova del pagamento del prezzo e di altri indizi. In appello, invece, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per difetto dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. nella citazione notificata alla convenuta contumace, ma ha comunque deciso nel merito, rigettando le domande di simulazione perché gli elementi dedotti erano compatibili, al più, con una donazione mascherata da vendita e non con una simulazione assoluta. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo, da un lato, la violazione delle norme processuali sulla nullità della citazione e sulla rimessione degli atti al primo giudice e, dall’altro, la violazione delle norme sulla simulazione e l’omessa considerazione della prova del mancato pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la nullità della vocatio in ius poteva essere fatta valere dalla parte direttamente interessata e che i ricorrenti non erano legittimati a far valere una nullità posta a tutela della controparte contumace; ha inoltre rilevato che la controparte non aveva chiesto la rimessione in termini e che, in ogni caso, la decisione d’appello era stata comunque favorevole a quella parte. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che l’accertamento della simulazione è questione di fatto riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che gli indizi valorizzati dai ricorrenti non dimostrassero una simulazione assoluta, potendo semmai essere coerenti con una liberalità dissimulata. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, ha applicato l’art. 96 c.p.c. con condanna a un’ulteriore somma in favore delle controparti e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
La prova della simulazione deve condurre alla ricostruzione del programma negoziale effettivamente voluto dalle parti; gli elementi indiziari dedotti nel caso concreto non erano sufficienti a provare una simulazione assoluta.
art. 1415 c.c.
È richiamata la legittimazione dei terzi danneggiati dalla simulazione ad agire per farla valere.
art. 163 c.p.c.
L’omesso avvertimento sulla decadenza in caso di tardiva costituzione integra un vizio della citazione.
art. 164 c.p.c.
La nullità della citazione per vizio dell’avvertimento è rilevabile d’ufficio; se non sanata, comporta effetti sugli atti successivi.
art. 38 c.p.c.
È richiamata come eccezione di incompetenza soggetta a decadenza in caso di tardiva costituzione.
art. 346 c.p.c.
È invocato nel ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva.
art. 354 c.p.c.
È richiamato in relazione alla rinnovazione degli atti e alla possibile rimessione al primo giudice, non ritenuta necessaria nel caso concreto.
art. 294 c.p.c.
La parte che abbia subito una nullità della citazione può chiedere la rimessione in termini se dimostra di non aver avuto conoscenza del processo.
art. 380-bis c.p.c.
La procura per chiedere la decisione può essere valida se collegata all’atto e non occorre procura notarile; se il ricorso è deciso in conformità alla proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
art. 83 c.p.c.
La specialità della procura può risultare dalla sua collocazione topografica rispetto all’atto cui accede.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata con liquidazione di un’ulteriore somma in favore delle controparti e di una somma alla cassa delle ammende.
art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.
La valutazione dell’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La nullità della citazione per omesso avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. incide sulla validità del giudizio, ma la relativa deduzione e le correlate facoltà processuali spettano alla parte direttamente pregiudicata; la controparte non può far valere quella nullità come mezzo di tutela altrui.
- In caso di nullità della vocatio in ius non sanata, il giudice d’appello deve ordinare, ove possibile, la rinnovazione degli atti del grado precedente; la rimessione al primo giudice non è automatica e dipende dalla concreta configurazione del vizio e dalla posizione della parte pretermessa.
- L’accertamento della simulazione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali o omesso esame di un fatto decisivo, non per una diversa lettura degli indizi.
- Per dimostrare la simulazione assoluta non basta prospettare elementi compatibili anche con una liberalità dissimulata; gli indizi devono convergere in modo univoco verso l’assenza di qualsiasi effetto negoziale voluto dalle parti.
- La deduzione del mancato pagamento del prezzo, unitamente ai rapporti familiari tra le parti, può al più suggerire una vendita apparente funzionale a una donazione mascherata, ma non è di per sé sufficiente a provare la simulazione assoluta.
- La valutazione delle presunzioni semplici compete al giudice di merito, che può desumere il fatto ignoto da quello noto secondo un criterio di ragionevole probabilità; in cassazione è necessario evidenziare un vizio logico decisivo, non limitarsi a contrapporre un’interpretazione alternativa.
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