Cassazione Civile, Ordinanza n. 06914/2025 del 15/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di circa 250 mila euro, emesso su domanda del creditore a fronte di un assegno risultato privo di provvista e di un preteso rapporto di finanziamento. Il debitore propose opposizione sostenendo che i rapporti intercorsi non riguardassero un solo mutuo, ma più finanziamenti, e che nel loro complesso integrassero usura, con conseguente nullità delle obbligazioni e insussistenza del credito monitorio. Il Tribunale revocò il decreto ma condannò l'opponente al pagamento di circa 242 mila euro, ritenendo provato un solo mutuo del 28 marzo 2011, insussistente l'usura oltre soglia e non dimostrata la tesi dell'usura in concreto; rigettò inoltre la riconvenzionale per danni da diffamazione per difetto di collegamento e prova. La Corte d'appello confermò: escluse la prova del preteso mutuo del 17 dicembre 2010, valorizzò la consulenza penale che non evidenziava superamento della soglia, ritenne non dimostrata una sproporzione illecita delle condizioni contrattuali né lo stato di difficoltà economica tale da essere consapevolmente sfruttato dal creditore, e confermò il rigetto delle domande riconvenzionali. In cassazione il ricorrente articolò otto motivi: denunciò plurime violazioni degli artt. 132, 156, 115 c.p.c. e 644 c.p. per asserita motivazione apparente o contraddittoria sulla prova dei finanziamenti, sull'uso della polizza vita e della registrazione audio, sul significato della consulenza penale e sulla configurabilità dell'usura in concreto; inoltre censurò la regolazione delle spese. Il resistente replicò con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sette motivi di ricorso e, per assorbimento logico, l'ottavo motivo sulle spese. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, e che non vi fosse alcuna radicale carenza motivazionale: la Corte territoriale aveva infatti spiegato perché la polizza vita, da sola, non provasse il primo finanziamento; perché le dichiarazioni e la consulenza penale non fossero decisive; perché non emergesse una usura in concreto, anche alla luce del patrimonio immobiliare del debitore e della fisiologia di assegno in garanzia e clausola di recesso; e perché le domande riconvenzionali difettassero comunque di prova e, in parte, di collegamento con la domanda principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente o mancante può essere denunciata in cassazione solo se la decisione non consente di comprendere la ratio decidendi; qui la motivazione è stata ritenuta riconoscibile e sufficiente
art. 156 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la pretesa nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta ultrapetizione, ma la Corte ha rilevato che la censura non scalfiva la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove e delle contestazioni specifiche, ma la Corte ha ribadito che si trattava di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito
art. 644 c.p.
richiamato con riferimento alla fattispecie di usura; la Corte ha ribadito che mancava prova dei presupposti dell'usura, compreso il profilo soggettivo
art. 360, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di un documento è denunciabile solo se il documento sarebbe idoneo, con certezza e non con mera probabilità, a sovvertire l'esito della valutazione probatoria
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di omesso esame
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato quale base della doppia decisione conforme che ostacola la censura sul vizio di motivazione o di omesso esame nei limiti di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente veicolate come violazione di legge o motivazione apparente in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- L'omesso esame di un documento o di una prova precostituita è denunciabile solo se quel documento, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, sarebbe idoneo a travolgere la trama probatoria posta a base della decisione impugnata.
- In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono fortemente limitate e non possono essere usate per rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
- L'usura non può essere affermata sulla base di mere allegazioni o di elementi indiziari deboli: occorre la prova del rapporto dedotto, del superamento della soglia o, per l'usura in concreto, della sproporzione e dello sfruttamento consapevole della condizione di difficoltà del debitore.
- La valutazione circa la prova del rapporto finanziario, della sproporzione contrattuale e della situazione economica del debitore appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione riconoscibile.
- Clausole contrattuali come la garanzia con assegno o la previsione di estinzione anticipata non sono di per sé indice di illiceità usuraria, ove risultino coerenti con la struttura del finanziamento e non emerga una concreta alterazione del sinallagma.
- Le domande riconvenzionali estranee al nucleo della causa principale possono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione; se ciò non è specificamente censurato, si consolida il relativo giudicato interno.
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