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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 17 ottobre 2023 e emesso in data 2 ottobre 2023 dalla Direzione Generale Territoriale del Nordovest di rigetto di ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in data 28 luglio 2023 e notificato all'interessato in data 16 agosto 2023, nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202302351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Direzione Generale Territoriale del Nordovest aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento della Motorizzazione civile che gli imponeva la revisione della patente mediante sottoposizione a nuova visita presso la Commissione Medica Locale Patenti. La revisione era stata disposta a seguito della comunicazione dell'ASL, secondo cui, durante una visita medico-legale, erano emerse alterazioni di carattere psichico potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma il ricorrente chiedeva l'annullamento del rigetto del ricorso gerarchico e degli atti presupposti, con istanza cautelare. Nel corso del giudizio la patente è scaduta l'8 agosto 2025 e il ricorrente non ha presentato istanza di visita presso la Commissione Medica Locale; non ha inoltre chiesto una pronuncia sulla legittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la scadenza della patente ha modificato la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. Per conseguire nuovamente il titolo di guida il ricorrente dovrebbe presentare una nuova domanda e sottoporsi a una nuova valutazione medico-legale; di conseguenza, una pronuncia sulla legittimità dell'originario provvedimento di revisione non gli arrecherebbe più alcuna utilità attuale. Il Collegio ha precisato che non era stata richiesta una pronuncia ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Pur trattandosi di una decisione in rito, il TAR ha rilevato che l'impugnativa sarebbe stata comunque infondata: il provvedimento di revisione della patente non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura cautelare preventiva volta a verificare la permanenza dei requisiti psicofisici e a garantire la sicurezza della circolazione. L'esercizio del relativo potere, ampiamente discrezionale, è sindacabile solo in presenza di un uso distorto, irrazionale o irragionevole. Nel caso concreto, le risultanze sanitarie relative a un disturbo bipolare e ad alterazioni psichiche erano idonee a giustificare la revisione e non emergeva alcun esercizio distorto o irragionevole del potere. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies

    La disposizione consente di disporre la revisione della patente quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica alla guida.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    il ricorrente non ha nemmeno richiesto al Collegio di pronunciarsi per la declaratoria di legittimità ai fini risarcitori

    La pronuncia ai fini risarcitori non è stata resa necessaria, non essendo stata richiesta dal ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    sussistono i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenienza di una situazione che rende inutile la decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    il Presidente ha dato avviso a verbale ... della possibilità di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti la possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    manda alla Segreteria di procedere ... all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è stata applicata per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    manda alla Segreteria di procedere ... all'oscuramento ... di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La previsione è richiamata quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    La norma è richiamata insieme alle disposizioni sulla protezione dei dati relativi alla salute per giustificare l'oscuramento.

Massime di principio

  • La scadenza del titolo abilitativo verificatasi nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'originario provvedimento relativo a quel titolo quando, per conseguirne nuovamente la disponibilità, occorra una nuova domanda e una nuova valutazione amministrativa o medico-legale; in tal caso la pronuncia sull'atto originariamente impugnato non arreca più un'utilità attuale al ricorrente.
  • La revisione della patente di guida prevista dall'art. 128 d.lgs. 285/1992 è una misura amministrativa cautelare e preventiva, non una sanzione, finalizzata a verificare la permanenza dell'idoneità psicofisica o tecnica e a tutelare la sicurezza della circolazione.
  • Il provvedimento di revisione della patente, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente ai casi di esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere.
  • Risultanze sanitarie che evidenzino alterazioni psichiche potenzialmente incidenti sull'idoneità alla guida possono giustificare la disposizione della revisione della patente, ove non emerga un esercizio distorto o irragionevole del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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