Ordinanza n. 555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 02035/2025, resa tra le parti: a) per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., sull’istanza della CO.BI.EM. s.r.l. di insediamento per ampliamento attività produttiva, da attuarsi sul lotto individuato in catasto al foglio n. 27 del Comune di Flumeri (AV) con particelle nn. 238, 300, 304 e 306 (di complessivi mq 40533), trasmessa a mezzo pec in data 13 agosto 2025 ed acquisita al prot. consortile n. 5328 del 19 agosto 2025; b) per l’annullamento della deliberazione del Comitato Direttivo n.2025/27/260, resa nella seduta del 03 settembre 2025; della deliberazione del Comitato Direttivo n.2025/28/266, resa nella seduta del 15 settembre 2025; della deliberazione del Comitato Direttivo n.2025/31/294, resa nella seduta del 08 ottobre 2025; di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro gli atti consortili relativi all'individuazione dell'assegnatario di un lotto industriale e alla relativa procedura di evidenza pubblica
Esito
Favorevole al resistente (consorzio industriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'obbligo del Consorzio di provvedere sull'istanza di insediamento per ampliamento dell'attività produttiva e all'annullamento delle deliberazioni del Comitato Direttivo con cui erano stati adottati atti relativi all'assegnazione del lotto e all'indizione di una procedura di evidenza pubblica. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di appello; la questione cautelare riguarda la possibilità per il Consorzio di scegliere le modalità di individuazione dell'assegnatario e il pregiudizio derivante dall'indizione della procedura pubblica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, con valutazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, insussistenti adeguati profili di fumus boni iuris. In particolare, ha considerato che l'art. 9, comma 2, del regolamento ASI attribuisce al Consorzio un potere di scelta sulle modalità di individuazione dell'assegnatario dell'area. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché la mera indizione della procedura di evidenza pubblica non determina un pregiudizio irreversibile per l'interesse della società all'assegnazione del lotto: ove gli atti impugnati fossero successivamente annullati, la società potrebbe eventualmente ottenere l'area, purché sussistano gli ulteriori presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello; l'istanza di sospensione è stata respinta per difetto di adeguati profili di fumus boni iuris e di un pregiudizio irreversibile.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Richiamati per la domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il testo dell'ordinanza cautelare non definisce tale domanda nel merito.
art. 9, comma 2, del regolamento ASI
Attribuisce al Consorzio il potere di scegliere le modalità di individuazione dell'assegnatario dell'area, circostanza valorizzata dal Collegio per escludere, allo stato cautelare, il fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone adeguati profili di fumus boni iuris; la valutazione è necessariamente sommaria e non pregiudica l'esame più approfondito del merito.
- Quando la disciplina regolamentare attribuisce all'amministrazione un potere di scelta sulle modalità di individuazione dell'assegnatario di un'area, l'esercizio di tale scelta non presenta, allo stato cautelare, profili sufficienti di illegittimità in assenza di elementi ulteriori.
- La mera indizione di una procedura di evidenza pubblica non integra un pregiudizio irreversibile per l'aspirante assegnatario, se l'eventuale annullamento degli atti impugnati consente ancora l'assegnazione dell'area, subordinatamente alla sussistenza degli altri presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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