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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Napoli, Sezione 6

TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO - avverso la revoca del nulla osta per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, notificato il 15 luglio 2025. A seguito dell'opposizione dell'Amministrazione, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR. Nel merito erano stati dedotti, tra l'altro, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 5, commi 3-bis e 5-bis, 20 e 22 d.lgs. 286/1998, mancata applicazione della disciplina sul permesso per attesa occupazione, violazione degli artt. 3, 10-bis, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro, lesione dell'affidamento, violazione dei doveri di correttezza e buona fede, mancata traduzione del provvedimento in lingua bengali e omessa considerazione della vita privata e familiare e degli elementi sopravvenuti. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso straordinario, notificato il 10 dicembre 2025, sostenendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. 1199/1971 non è soggetto alla sospensione feriale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato irricevibile il ricorso. Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario decorreva dal 16 luglio 2025 e doveva essere computato senza sospensione feriale, poiché il ricorso straordinario conserva natura amministrativa o giustiziale e non costituisce un atto processuale in senso stretto; inoltre, per la sua proposizione non è necessario il patrocinio dell'avvocato, venendo meno la ratio della sospensione feriale. Alla data del 10 dicembre 2025 erano trascorsi 148 giorni, oltre il termine decadenziale. La tardività originaria si trasferisce nel giudizio giurisdizionale instaurato per trasposizione ai sensi dell'art. 48 c.p.a.; l'opposizione dell'Amministrazione non ha effetto sanante e il giudice può rilevare il vizio anche d'ufficio. L'eccezione di rito ha reso superfluo l'esame delle censure di merito. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    termine perentorio di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o dalla piena conoscenza

    Il termine per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è perentorio e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina l'opposizione dell'Amministrazione al ricorso straordinario, che determina la trasposizione del giudizio davanti al TAR senza sanare la tardività originaria.

  • art. 1 l. 742/1969

    sospensione di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto

    La sospensione feriale riguarda i termini processuali e non si applica al termine amministrativo di proposizione del ricorso straordinario.

  • art. 48 c.p.a.

    La trasposizione davanti al TAR costituisce prosecuzione del ricorso straordinario e non inaugura un procedimento autonomo idoneo a sanarne la tardività.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La tardività del ricorso straordinario originario determina l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale trasposto.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • Il termine perentorio di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché il ricorso straordinario ha natura amministrativa o giustiziale e non costituisce un atto processuale in senso stretto.
  • La tardività del ricorso straordinario originario si trasferisce nel giudizio instaurato mediante trasposizione davanti al TAR e comporta l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale.
  • L'opposizione dell'Amministrazione che determina la trasposizione del ricorso straordinario non ha effetto sanante rispetto alla tardività originaria, poiché la trasposizione costituisce prosecuzione del procedimento già instaurato e non un nuovo ricorso autonomo.
  • La tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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