Sentenza n. 1219/2026 - Napoli, Sezione 6
TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO - avverso la revoca del nulla osta per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, notificato il 15 luglio 2025. A seguito dell'opposizione dell'Amministrazione, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR. Nel merito erano stati dedotti, tra l'altro, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 5, commi 3-bis e 5-bis, 20 e 22 d.lgs. 286/1998, mancata applicazione della disciplina sul permesso per attesa occupazione, violazione degli artt. 3, 10-bis, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro, lesione dell'affidamento, violazione dei doveri di correttezza e buona fede, mancata traduzione del provvedimento in lingua bengali e omessa considerazione della vita privata e familiare e degli elementi sopravvenuti. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso straordinario, notificato il 10 dicembre 2025, sostenendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. 1199/1971 non è soggetto alla sospensione feriale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato irricevibile il ricorso. Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario decorreva dal 16 luglio 2025 e doveva essere computato senza sospensione feriale, poiché il ricorso straordinario conserva natura amministrativa o giustiziale e non costituisce un atto processuale in senso stretto; inoltre, per la sua proposizione non è necessario il patrocinio dell'avvocato, venendo meno la ratio della sospensione feriale. Alla data del 10 dicembre 2025 erano trascorsi 148 giorni, oltre il termine decadenziale. La tardività originaria si trasferisce nel giudizio giurisdizionale instaurato per trasposizione ai sensi dell'art. 48 c.p.a.; l'opposizione dell'Amministrazione non ha effetto sanante e il giudice può rilevare il vizio anche d'ufficio. L'eccezione di rito ha reso superfluo l'esame delle censure di merito. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
termine perentorio di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o dalla piena conoscenza
Il termine per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è perentorio e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Disciplina l'opposizione dell'Amministrazione al ricorso straordinario, che determina la trasposizione del giudizio davanti al TAR senza sanare la tardività originaria.
art. 1 l. 742/1969
sospensione di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
La sospensione feriale riguarda i termini processuali e non si applica al termine amministrativo di proposizione del ricorso straordinario.
art. 48 c.p.a.
La trasposizione davanti al TAR costituisce prosecuzione del ricorso straordinario e non inaugura un procedimento autonomo idoneo a sanarne la tardività.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del ricorso straordinario originario determina l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale trasposto.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- Il termine perentorio di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché il ricorso straordinario ha natura amministrativa o giustiziale e non costituisce un atto processuale in senso stretto.
- La tardività del ricorso straordinario originario si trasferisce nel giudizio instaurato mediante trasposizione davanti al TAR e comporta l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale.
- L'opposizione dell'Amministrazione che determina la trasposizione del ricorso straordinario non ha effetto sanante rispetto alla tardività originaria, poiché la trasposizione costituisce prosecuzione del procedimento già instaurato e non un nuovo ricorso autonomo.
- La tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →