Sentenza del 23/11/2016 n. 869 - Comm. Trib. Prov. Pescara
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la richiesta di pagamento di una sanzione pari al 200% del contributo unificato ritenuto insufficiente. Aveva impugnato una sentenza della CTP di Pescara relativa a un pignoramento presso terzi, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e degli altri atti prodromici. Sosteneva di aver impugnato direttamente solo il pignoramento e di aver richiamato le cartelle esclusivamente come presupposti necessari per dimostrare la nullità dell'atto, senza proporre un'autonoma impugnazione delle stesse. La Segreteria, invece, aveva qualificato il ricorso come cumulativo e aveva ritenuto dovuto un contributo unificato separato anche per le cartelle.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che non vi fosse un ricorso cumulativo, poiché le cartelle non erano state impugnate autonomamente per vizi propri, ma erano state esaminate solo in via incidentale per verificare la validità del pignoramento. Inoltre, anche qualificando il ricorso come cumulativo, sarebbe stata irragionevole una duplicazione del contributo, dato che il valore del pignoramento comprendeva già la sommatoria degli importi recati dalle cartelle. L'atto sanzionatorio è stato quindi annullato. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge n. 147/2013
Prevede la tassazione singola degli atti in caso di ricorso cumulativo, quando con un unico atto vengono impugnati autonomamente più provvedimenti.
La norma è stata interpretata nel senso che il contributo unificato distinto è dovuto solo quando più atti vengono impugnati autonomamente. Non si applica quando gli atti prodromici sono richiamati soltanto incidentalmente per dimostrare l'illegittimità dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato, occorre distinguere tra impugnazione autonoma di più atti e contestazione incidentale degli atti presupposti: solo la prima, in linea generale, configura un ricorso cumulativo soggetto a tassazione separata.
- Quando un atto successivo, come un pignoramento presso terzi, viene impugnato deducendo la mancata notificazione o l'invalidità degli atti prodromici, questi ultimi possono essere esaminati dal giudice solo come presupposto della decisione, senza che ciò comporti necessariamente una loro autonoma impugnazione.
- Non dovrebbe essere richiesto un doppio contributo unificato quando il valore dell'atto principale incorpora già gli importi degli atti presupposti, poiché ciò potrebbe determinare una duplicazione irragionevole della tassazione.
- La qualificazione del ricorso dipende dal contenuto effettivo delle domande e dei motivi: il riferimento a più atti non basta, da solo, a dimostrare che essi siano stati autonomamente impugnati.
- In situazioni analoghe è importante formulare chiaramente che gli atti prodromici sono richiamati esclusivamente in via incidentale e non sono contestati autonomamente per vizi propri.
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