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Ordinanza

Ordinanza n. 1967/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento n. 74/29, adottato in data 10/04/2026 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino-Benevento, recante sospensione dell’attività imprenditoriale, del presupposto verbale di primo accesso ispettivo n. 74/29/48 del 10/04/2026, della decisione rep. n. 14/2026, adottata in data 27/05/2026 dalla Direzione Interregionale del Lavoro del Sud, recante reiezione di ricorso amministrativo ex art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, verbale di primo accesso ispettivo e decisione di rigetto del ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, il presupposto verbale ispettivo e la successiva decisione della Direzione Interregionale del Lavoro di rigetto del ricorso amministrativo. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi di legittimità dedotti; la contestazione investiva comunque l’accertamento dell’utilizzazione di un lavoratore irregolare, quale presupposto della sospensione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo il fumus boni iuris non apprezzabile, il Collegio ha rilevato che, al primo e sommario esame proprio della fase cautelare, l’accertamento dell’utilizzazione di un lavoratore irregolare da parte della società risultava fondato su dati di fatto valutati in modo coerente e ragionevole e non era stato persuasivamente smentito dalle allegazioni della ricorrente. L’ordinanza non definisce il merito della controversia e non dispone l’annullamento degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008

    utilizzazione di lavoratore irregolare da parte della ricorrente

    L’accertamento dell’utilizzazione di un lavoratore irregolare costituisce il presupposto sostanziale della sospensione dell’attività imprenditoriale; nel caso concreto tale accertamento è stato ritenuto, in sede cautelare, coerente e ragionevole.

  • art. 14, comma 14, d.lgs. 81/2008

    La decisione amministrativa di rigetto del ricorso proposto ai sensi della disposizione è stata impugnata insieme al provvedimento di sospensione.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta, non risultando apprezzabili profili di fondatezza della pretesa impugnatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità della ricorrente

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, al primo e sommario esame, l’accertamento dei fatti posti a fondamento dell’atto risulti coerente e ragionevole e le allegazioni del ricorrente non siano idonee a smentirlo persuasivamente.
  • Ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, l’utilizzazione di un lavoratore irregolare costituisce un presupposto la cui sussistenza può essere valutata in sede cautelare sulla base degli elementi risultanti dall’attività ispettiva.
  • La mera prospettazione di contestazioni da parte del destinatario dell’atto non è sufficiente a fondare la tutela cautelare se non è accompagnata da allegazioni idonee a mettere persuasivamente in dubbio la coerenza e la ragionevolezza dell’accertamento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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