Sentenza del 31/07/2018 n. 20265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dall’agevolazione "prima casa" e la tempestività della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro. La ricorrente aveva venduto l’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e sosteneva che il termine triennale per il recupero dell’imposta dovesse decorrere dalla registrazione dell’atto di successione o, comunque, da un momento anteriore rispetto a quello individuato dall’Amministrazione. Deduceva inoltre che il fatto di avere continuato ad abitare l’immobile, dopo la vendita, quale comodataria dovesse escludere la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la ricorrente aveva prospettato per la prima volta in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella sostenuta nei precedenti gradi di giudizio. In ogni caso, ha confermato che, quando l’immobile acquistato con l’agevolazione viene venduto entro cinque anni, il termine triennale per il recupero dell’imposta decorre dalla scadenza dell’anno successivo alla vendita, poiché solo allora diventa definitiva la decadenza, salvo il riacquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Il secondo motivo è stato rigettato: la permanenza nell’immobile venduto in qualità di comodataria non impedisce la revoca, essendo necessario un nuovo acquisto entro un anno dalla vendita. Il ricorso è stato integralmente rigettato e S.M.G. è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 1.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1, nota 2-bis, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
"la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale"
La vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa entro cinque anni comporta la decadenza dal beneficio, salvo che il contribuente acquisti entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale. La permanenza nell’immobile venduto come comodatario non equivale a un nuovo acquisto e non evita la revoca.
Art. 1, nota 2-bis, comma 4, ultimo periodo, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
Il termine triennale per l’esercizio del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta ordinaria decorre dalla scadenza dell’anno successivo all’alienazione, poiché solo a quel momento, in assenza di riacquisto, la perdita dell’agevolazione diventa definitiva.
Massime di principio
- La vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa entro cinque anni fa presumere una finalità speculativa e comporta la revoca dell’agevolazione, salvo il riacquisto di un altro immobile entro un anno da destinare ad abitazione principale.
- Il termine triennale per il recupero dell’imposta non decorre necessariamente dalla vendita o dalla registrazione di altri atti, ma dalla scadenza dell’anno successivo alla vendita, quando diventa definitiva la decadenza dal beneficio.
- Continuare ad abitare l’immobile venduto, ad esempio come comodatario, non sostituisce il requisito del riacquisto e non impedisce la revoca dell’agevolazione.
- In cassazione non è possibile introdurre una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa tesi non prospettata nei precedenti gradi di giudizio.
- Per evitare la decadenza, il contribuente deve rispettare puntualmente il termine di un anno per il nuovo acquisto e gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina prima casa.
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