Sentenza n. 2953/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della decisione e/o degli atti diversamente denominati che pubblicano gli Esiti con i DRG delle protesi mono valorizzati a Euro 8.608,00, pubblicati in data 3 febbraio 2023, in parte qua, ovvero nella parte in cui pubblicano una riduzione nella valorizzazione delle protesi Permedica a fronte dell'esito 030106_22T1107_ES/TI.zip pubblicato sullo SMAF il 26 gennaio 2023 in cui invece erano valorizzate con DRG 544 pari a €9.636,00 con Tipo Tariffa "B".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti SMAF del 3 febbraio 2023 relativi alla valorizzazione di prestazioni protesiche del ginocchio con DRG 544 e tariffa N anziché tariffa B
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti pubblicati sul sistema SMAF della Regione Lombardia il 3 febbraio 2023, deducendo che alcune prestazioni relative a protesi mono-compartimentali del ginocchio a due componenti, inizialmente valorizzate nell’esito del 26 gennaio 2023 con DRG 544 e tariffa B pari a euro 9.636,00, erano state successivamente valorizzate con tariffa N pari a euro 8.608,00, con un pregiudizio economico quantificato in euro 259.069,00 per l’anno 2022. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il passaggio dalla tariffa B alla tariffa N non fosse stato adeguatamente spiegato né preceduto da una specifica verifica della tipologia di protesi; violazione del giusto procedimento e del legittimo affidamento, assumendo che la ragione del declassamento fosse stata esplicitata soltanto in giudizio e che il carattere progressivo del sistema SMAF non consentisse modifiche peggiorative prive di motivazione; erronea applicazione della disciplina tariffaria regionale, sostenendo che le protesi mono-compartimentali a due componenti avessero complessità chirurgica e costi assimilabili alla sostituzione totale del ginocchio; infine, disparità di trattamento, in quanto prestazioni ritenute analoghe o persino più complesse sarebbero state remunerate in misura inferiore. La Regione ha eccepito che il sistema SMAF prevede elaborazioni progressive, correzioni e verifiche dei flussi sino al file finale certificato e ha sostenuto che la deliberazione regionale n. XI/5924 del 7 febbraio 2022 riserva la tariffa B alla sostituzione totale del ginocchio, con codice procedura 8154 e rendicontazione dei tre componenti nel flusso SDO4, mentre le sostituzioni mono-compartimentali rientrano nella tariffa N.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente le censure relative a motivazione, istruttoria e affidamento, ritenendo che il sistema SMAF non si concluda con una singola determinazione definitiva, ma attraverso elaborazioni progressive di affinamento, correzione e verifica dei dati. L’esito del 26 gennaio 2023 aveva quindi natura non definitiva e non poteva fondare un affidamento tutelabile sulla stabilità della tariffa B. La successiva valorizzazione del 3 febbraio 2023, intervenuta dopo soli otto giorni, è stata ricondotta alla fisiologia del processo di elaborazione dei flussi e non è stata considerata una modifica provvedimentale autonoma soggetta a specifica motivazione rispetto alla precedente elaborazione provvisoria. È stata pertanto esclusa sia la carenza di motivazione sia la lesione del legittimo affidamento. Quanto all’applicazione della disciplina tariffaria, il TAR ha ritenuto che la deliberazione regionale n. XI/5924 del 7 febbraio 2022 distingua legittimamente tra sostituzione totale dell’articolazione del ginocchio, remunerata con tariffa B, e sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori, remunerata con tariffa N. Le protesi mono-compartimentali non realizzano una sostituzione totale e sono quindi correttamente ricondotte alla tariffa N. La distinzione è stata ritenuta fondata sulla diversa tecnica chirurgica e sul diverso impiego di risorse, non su una classificazione meramente nominalistica. Il giudice ha inoltre affermato di non poter sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione nella classificazione tariffaria, potendo verificare soltanto l’assenza di manifesta irragionevolezza o di carenza di fondamento tecnico; nel caso concreto tale soglia non è stata superata. È stata infine respinta la censura di disparità di trattamento, poiché la ricorrente non ha dimostrato che prestazioni identiche per tecnica chirurgica e classificazione DRG fossero state remunerate diversamente, avendo invece comparato prestazioni che la disciplina qualifica come differenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
deliberazione regionale n. XI/5924 del 7 febbraio 2022
Disciplina la rimodulazione delle tariffe del DRG 544, riservando la tariffa B alla sostituzione totale del ginocchio e la tariffa N alle sostituzioni di articolazioni maggiori o al reimpianto degli arti inferiori; le protesi mono-compartimentali sono ricondotte alla tariffa N.
codice procedura 8154
Individua, secondo la disciplina tariffaria regionale richiamata dal giudice, la sostituzione totale del ginocchio cui è associata la tariffa B.
flusso informativo SDO4
Prevede la rendicontazione dei tre componenti specifici richiesta per l’applicazione della tariffa B.
Massime di principio
- Quando un sistema informativo amministrativo prevede elaborazioni progressive, con successivi affinamenti, correzioni e verifiche fino alla formazione di un dato finale certificato, le elaborazioni intermedie non definitive non fondano, di regola, un affidamento tutelabile sulla stabilità del loro contenuto.
- La rettifica di un dato contenuto in un’elaborazione provvisoria, intervenuta nell’ambito del fisiologico processo di affinamento dei flussi informativi e a breve distanza temporale dalla prima pubblicazione, non costituisce necessariamente un autonomo provvedimento modificativo soggetto a uno specifico obbligo di motivazione rispetto all’elaborazione precedente.
- Nella definizione delle tariffe sanitarie, la distinzione tra prestazioni fondata sulla diversa tecnica chirurgica e sul diverso impiego di risorse rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o carenza di fondamento tecnico.
- Non sussiste disparità di trattamento quando la diversa remunerazione riguarda prestazioni che la disciplina di settore qualifica come differenti; il vizio presuppone la dimostrazione che situazioni identiche per caratteristiche rilevanti siano state trattate diversamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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