Ordinanza n. 363/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Responsabile Settore Ambiente della Provincia di Foggia del 22 maggio 2026, Reg. Gen. n. 921, con cui è stata disposta la revoca dell’“Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 con D.D. n. 1392 del 07/08/2024, per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi nell’impianto sito in agro del Comune di Troia, Contrada La Casina – Zona PIP, ai sensi dell’art. 208 del D.to L.vo 125/06 e s.m.i. identificato catastalmente con Foglio di mappa n. 14 – P.lle 551-731-733-735-736-739, per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo”; nonché, per quanto possa occorrere - della nota del 9 gennaio 2026, prot. n. 914, del Servizio Gestione Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente, con cui la Provincia di Foggia ha diffidato il ricorrente a presentare idonea polizza fideiussoria secondo quanto previsto nell’autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 1392/2024 e contestualmente ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione unica “ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990”; - di ogni altro atto comunque presupposto e connesso alla D.D. del Responsabile Settore Ambiente della Provincia di Foggia del 22 maggio 2026, Reg. Gen. n. 921, anche di natura istruttoria e ancorché non conosciuto, su cui si fonda la decisione della Provincia di Foggia di disporre la revoca dell’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 rilasciata al ricorrente con D.D. n. 1392 del 7 agosto 2024, per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi nell’impianto sito in agro del Comune di Troia, Contrada La Casina – Zona PIP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per l'esercizio di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, motivata dal mancato adeguamento alle prescrizioni autorizzative
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore ambientale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale di revoca dell'autorizzazione unica rilasciata per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché la precedente diffida con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di revoca. La contestazione riguardava il mancato adeguamento alle prescrizioni autorizzative, in particolare l'omessa presentazione di un'idonea polizza fideiussoria. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto la rilevanza della trasmissione della polizza, avente efficacia dall'8 maggio 2026, dunque anteriore al provvedimento di revoca del 22 maggio 2026, sebbene comunicata tramite PEC alcuni giorni dopo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca. Il giudice ha attribuito rilievo alla trasmissione della polizza fideiussoria con efficacia decorrente dall'8 maggio 2026, anteriore alla data della revoca, ritenendo pertanto necessario che la Provincia rivaluti il provvedimento. L'amministrazione dovrà provvedere al riesame entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Non è stata definita la controversia nel merito; la trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti; il provvedimento di revoca è stato adottato in relazione al mancato adeguamento alle prescrizioni autorizzative.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca contenuta nella diffida provinciale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR ai fini del riesame dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando, prima dell'adozione del provvedimento di revoca di un'autorizzazione ambientale, l'interessato trasmette una garanzia fideiussoria avente efficacia già anteriore alla revoca, tale circostanza deve essere valutata dall'amministrazione e può giustificare, in sede cautelare, l'ordine di riesame del provvedimento.
- La comunicazione della polizza fideiussoria successiva alla data di efficacia della garanzia non esclude, di per sé, la rilevanza cautelare della garanzia se questa era già efficace prima dell'adozione dell'atto di revoca; l'amministrazione deve rivalutare il provvedimento alla luce di tale sopravvenuta o comunque preesistente circostanza.
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