Sentenza n. 2355/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della aggiudicazione alla controinteressata della procedura aperta sopra soglia comunitaria, gestita con modalità telematica ed espletata attraverso il portale della piattaforma denominata DigitalPA, avente ad oggetto l'affidamento del servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I) e a rischio chimico (RSP-C) e dei rifiuti sanitari non pericolosi (RSNP) riconducibili alle definizioni riportate nel D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, punto B) del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni e dei sottoprodotti di origine animale non destinatari al consumo umano (SOA) riconducibili alle definizioni riportate nel Regolamento CE n. 1069/2009 del 21.10.2009, alla Direttiva CE n.142/2011 e al D.L 49/03/2014 “Gestione e smaltimento dei RAEE”, prodotti dalla sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del -OMISSIS-, in -OMISSIS- e dalle Sezioni della Regione Campania (CIG: -OMISSIS-); nonché degli atti presupposti: 1) verbali del seggio di gara nella parte in cui ammettono la controinteressata; nonché degli atti consequenziali: 1) determinazione Direttore Generale n.-OMISSIS- del 28/7/2025 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione; 2) determinazione del Direttore Generale n -OMISSIS- del 23.9.25 di aggiudicazione definitiva alla controinteressata; 3) contratto se sottoscritto; 4) atti di indizione gara, bando, disciplinare e capitolato tecnico se ed in quanto lesivi; 5) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente; e per l'accertamento del diritto ad ottenere l'aggiudicazione con reintegra in forma specifica nel servizio; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 3\11\2025: Ricorso incidentale su ricorso rg. 5298/2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 5\11\2025: per l’annullamento, previa sospensiva, delle disposizioni di cui al punto 10.4 del Disciplinare e art. 1 del Capitolato Tecnico, laddove venissero interpretati nel senso che tutte le componenti del RTI devono possedere ciascuno il requisito di indennità professionale di cui all’art. 10.1 e cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex D. LGS.152/06, per i rifiuti ordinari, e l’autorizzazione regionale, ex Reg. Ce 1069/09, per quelli di cui alla cat.1-2-3 del Reg. CE n. 1069/09;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta sopra soglia per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari e sottoprodotti di origine animale, nonché gli atti di ammissione e quelli consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria di un RTI secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per il mancato possesso del requisito di idoneità professionale e tecnica relativo allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e del materiale diagnostico. In particolare, l’Allegato B dell’offerta dell’aggiudicataria indicava, per la voce relativa al materiale SOA, imprese munite di autorizzazioni per il magazzinaggio con manipolazione o per la trasformazione, ma non di autorizzazioni per l’incenerimento, il coincenerimento o la combustione, richieste dalla disciplina di gara e dalla normativa europea applicabile quali modalità di destino finale. La ricorrente ha dedotto violazione della lex specialis, del regolamento CE n. 1069/2009, del regolamento UE n. 142/2011, delle linee guida recepite dalla Regione Campania, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per perplessità e carenza dei requisiti di partecipazione. L’amministrazione e l’aggiudicataria hanno sostenuto che il materiale avrebbe potuto essere preventivamente sottoposto a sterilizzazione sotto pressione e successivamente destinato agli impianti indicati. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il disciplinare e il capitolato, nella parte in cui fossero interpretati nel senso di imporre a tutte le componenti del RTI il possesso individuale delle autorizzazioni richieste. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’assenza, in capo alla mandataria del RTI ricorrente, dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato l’aggiudicazione. Ha ritenuto che la lex specialis imponesse, per ciascuna tipologia di rifiuto, la disponibilità di almeno due convenzioni o dichiarazioni di accettazione con impianti idonei e che, per il materiale SOA e diagnostico, la normativa richiamata dalla gara richiedesse impianti riconosciuti e autorizzati all’incenerimento o al coincenerimento, salvo le modalità alternative previste dalla normativa, praticabili però soltanto da impianti muniti dello specifico riconoscimento. Le imprese indicate dall’aggiudicataria disponevano soltanto di autorizzazioni al magazzinaggio con manipolazione o alla trasformazione e non risultavano autorizzate all’incenerimento o al coincenerimento. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di ritenere valida la filiera basata sulla sterilizzazione sotto pressione, poiché l’impresa indicata per tale attività non possedeva il riconoscimento previsto dai regolamenti europei per trattare materiale diagnostico e SOA; inoltre, gli impianti successivamente indicati non possedevano né l’autorizzazione all’incenerimento né quella alla sterilizzazione sotto pressione. La distinzione tra rifiuti ospedalieri ordinari e materiale diagnostico/SOA è stata ritenuta decisiva: la sterilizzazione eventualmente ammessa per i primi non sostituisce le modalità di smaltimento prescritte per i secondi. Il ricorso incidentale è stato respinto: la mancata iscrizione della mandataria all’Albo nazionale dei gestori ambientali era compensata dal cumulo dei requisiti tra le imprese del RTI, ai sensi dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, applicabile anche ai requisiti tecnico-professionali, fermo restando che l’impresa materialmente esecutrice deve possedere il requisito relativo alla prestazione affidatale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la ricorrente sosteneva già l’interpretazione della lex specialis fatta propria dal TAR e non aveva interesse a contestare una diversa interpretazione non applicata. L’amministrazione e l’aggiudicataria sono state condannate in solido al pagamento di € 4.500,00 di spese per il ricorso principale; le spese relative al ricorso incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023
“I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.”
La disposizione consente il cumulo, nell’ambito del RTI, sia dei requisiti economico-finanziari sia di quelli tecnico-professionali; resta necessario che l’impresa materialmente esecutrice possieda il requisito prescritto per la prestazione che si è impegnata a svolgere.
art. 10.1 del disciplinare di gara
Prevede a pena di esclusione il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio.
art. 10.3 del disciplinare di gara
Impone la dimostrazione del requisito autorizzativo mediante la compilazione dell’Allegato B e l’indicazione di almeno due ditte per ciascuna tipologia di rifiuto.
art. 18.1, lettere m) e n), del disciplinare di gara
Richiede l’indicazione degli impianti di destino finale utilizzati dopo eventuali operazioni preliminari di raggruppamento, messa in riserva o deposito preliminare.
Regolamento CE n. 1069/2009
Disciplina i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; il materiale di categoria 1 deve essere destinato alle modalità di distruzione previste dalla normativa, tramite impianti riconosciuti e idonei.
Regolamento UE n. 142/2011, Allegato VI
“Se non vengono conservati per i fini di riferimento (…) i campioni diagnostici e i prodotti derivati dannosi di detti campioni, devono essere smaltiti: a) mediante incenerimento e coincenerimento.”
Il materiale diagnostico e i prodotti derivati devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla disciplina europea; le modalità alternative, quale la sterilizzazione sotto pressione, sono praticabili soltanto da impianti muniti degli specifici riconoscimenti richiesti.
art. 227, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006
È richiamato nella disciplina della gara quale base normativa per la gestione dei rifiuti sanitari.
Massime di principio
- Nelle gare aventi a oggetto lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e materiale diagnostico, il concorrente deve dimostrare la disponibilità di impianti di destino finale muniti delle autorizzazioni e dei riconoscimenti prescritti dalla normativa europea e dalla lex specialis; la mera disponibilità di impianti autorizzati al magazzinaggio, alla manipolazione o alla trasformazione non equivale alla disponibilità di impianti autorizzati all’incenerimento o al coincenerimento.
- La sterilizzazione sotto pressione costituisce una modalità alternativa di trattamento del materiale diagnostico soltanto se effettuata da un impianto riconosciuto ai sensi dei regolamenti europei applicabili; non è sufficiente indicare un impianto autorizzato al trattamento di rifiuti ospedalieri ordinari privo di tale riconoscimento.
- La distinzione tra rifiuti ospedalieri ordinari e materiale diagnostico o sottoprodotti di origine animale è giuridicamente decisiva: l’eventuale sterilizzazione ammessa per i primi non può sostituire le modalità di smaltimento prescritte per il materiale soggetto ai regolamenti europei sui sottoprodotti di origine animale.
- Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, i componenti di un RTI possono cumulare sia i requisiti di capacità economico-finanziaria sia quelli di capacità tecnico-professionale. Resta fermo che l’impresa, mandataria o mandante, incaricata dell’esecuzione di una specifica prestazione deve possedere il requisito prescritto per quella prestazione.
- I motivi aggiunti proposti contro una diversa interpretazione della lex specialis sono inammissibili per difetto di interesse quando il ricorrente sostiene già l’interpretazione effettivamente applicata dalla stazione appaltante e fatta propria dal giudice.
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