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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2347

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2347 della Commissione, del 21 novembre 2025, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153

Normativa europea32025R2347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’intero sistema dei diritti e degli oneri dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, adeguando le tariffe al costo effettivo delle attività e introducendo criteri più trasparenti, proporzionati e indicizzati. Definisce soggetti, attività tariffabili, termini di pagamento, casi di ricalcolo, sospensione, rigetto e trasferimento, oltre a regole specifiche per ricorsi, spese di viaggio e servizi di formazione. L’allegato contiene la nuova tariffazione dettagliata per numerose categorie di attività e prevede una revisione periodica delle basi di calcolo. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 e si applica dal 1o gennaio 2026.

Disciplina i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA/EASA) per attività di certificazione, sorveglianza, servizi e ricorsi, con nuova struttura tariffaria e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153.

Ambito di applicazione

Si applica alle prestazioni rese dall’Agenzia nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139, inclusi compiti di certificazione, servizi accessori, oneri per formazione e trattamento dei ricorsi. Riguarda richiedenti, titolari di certificati, persone fisiche o giuridiche che presentano dichiarazioni o domande, nonché operatori e organizzazioni nei settori dell’aeronavigabilità, produzione, manutenzione, addestramento, operazioni di volo, ATM/ANS, UAS, VTOL, dispositivi di addestramento al volo simulato e altri ambiti connessi. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026; restano soggetti al regime previgente i cicli di fatturazione in corso al 1o gennaio 2026 e, in specifici casi, le domande presentate prima di tale data. Sono previste deroghe e regole specifiche per accordi bilaterali con paesi terzi, per talune categorie PMI e per fattispecie transitorie.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2347 sui diritti e gli oneri dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Il regolamento ridefinisce in modo organico il sistema dei corrispettivi dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA/EASA) per i compiti di certificazione, sorveglianza e altri servizi, in attuazione degli articoli 120 e 126 del regolamento (UE) 2018/1139. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: da un lato, garantire il recupero integrale dei costi evitando accumuli eccessivi di avanzi; dall’altro, assicurare trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, con attenzione specifica a PMI e competitività dell’industria europea.

Contesto e principi ispiratori

Il testo insiste sulla necessità di allineare tariffe e carico di lavoro effettivo dell’Agenzia, tenendo conto delle previsioni sui costi, dell’efficienza nell’uso delle risorse e della priorità della sicurezza dell’aviazione civile. I considerando richiamano inoltre l’esigenza di una struttura tariffaria comprensibile, prevedibile e periodicamente revisionata, nonché la necessità di adattare i diritti nei casi di convalida di certificazioni di paesi terzi e di specifiche situazioni legate ad accordi bilaterali.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 circoscrive il regolamento alle prestazioni per le quali sono dovuti diritti e oneri all’Agenzia, disciplinandone importo e modalità di versamento. L’articolo 2 fornisce definizioni essenziali per l’operatività del sistema: "diritti" per i compiti di certificazione, "oneri" per servizi diversi dalla certificazione, "compito di certificazione" come qualsiasi attività svolta per rilascio, mantenimento o modifica di certificati e dichiarazioni, e "servizio" come attività diversa dai compiti di certificazione, inclusa la fornitura di merci o consulenza tecnica.

Rientrano nel perimetro applicativo richiedenti e titolari di certificati, persone fisiche o giuridiche che domandano certificazioni, approvazioni, sorveglianza o servizi accessori, nonché una platea molto ampia di settori dell’aviazione civile e della navigazione aerea: progettazione, produzione, manutenzione, operazioni di volo, addestramento, ATM/ANS, UAS, VTOL, FSTD, TCO, CAMO, CAO, COA, ATO e altri ambiti elencati nell’allegato. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2026, con specifiche regole transitorie per i cicli in corso e per domande già presentate prima di tale data.

Determinazione dei diritti e degli oneri

L’articolo 3 stabilisce che diritti e oneri sono riscossi solo secondo il regolamento; in linea generale si applica la tariffa oraria della parte II dell’allegato, salvo previsioni specifiche. Gli importi sono espressi e pagati in euro e sono indicizzati annualmente dal 1o gennaio secondo il metodo descritto nella parte IV dell’allegato. I compiti di certificazione svolti nel quadro di accordi bilaterali UE-paese terzo possono essere soggetti a regole particolari fissate dallo specifico accordo.

Pagamento, mora e tutela finanziaria dell’Agenzia

L’articolo 4 impone il pagamento integrale entro 30 giorni di calendario dalla notifica della fattura; in caso di ritardo l’Agenzia può applicare interessi di mora giornalieri al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali. L’articolo 5 consente il rigetto della domanda se il pagamento non arriva in tempo, se la situazione finanziaria del richiedente è a rischio o se non sono pagati obblighi connessi a trasferimenti di certificati; l’Agenzia deve comunque consultare il richiedente prima di procedere. È inoltre possibile che il regolamento interno dell’Agenzia individui ulteriori cause di rigetto o interruzione, anche legate al mancato rispetto dei requisiti tecnici o alla mancanza di risorse organizzative adeguate.

Stima finanziaria e sospensione dell’attività

Su richiesta del soggetto interessato, l’Agenzia deve fornire una stima finanziaria dei diritti e oneri dovuti (articolo 7). Se tale stima richiede un’analisi tecnica preliminare per la complessità del progetto, l’analisi è fatturata a ore sulla base di un accordo scritto. Su richiesta del richiedente, l’attività può essere sospesa fino alla comunicazione e all’accettazione della stima. La stima può essere aggiornata se il compito si rivela più semplice o, al contrario, più complesso di quanto inizialmente previsto.

Regole sui diritti: struttura, fatturazione e ricalcolo

L’articolo 8 prevede che lo svolgimento dei compiti di certificazione sia subordinato, di regola, al pagamento anticipato dell’intero importo, salvo diversa decisione dell’Agenzia dopo valutazione del rischio finanziario. Il diritto può essere fisso oppure variabile; in quest’ultimo caso è calcolato moltiplicando le ore effettive per la tariffa oraria.

L’articolo 9 disciplina i diversi periodi di fatturazione: alcuni diritti sono dovuti per domanda e per ciclo di fatturazione, altri solo per domanda o solo per ciclo, altri ancora pro rata temporis. Sono previste regole particolari per autorizzazioni, monitoraggio, sorveglianza, trasferimenti e riclassificazioni della domanda. Se una modifica dell’organizzazione incide sull’approvazione, i diritti di sorveglianza vengono ricalcolati dal ciclo successivo all’approvazione della modifica.

Rigetto, interruzione, sospensione e avvio differito

L’articolo 10 regola gli effetti economici del rigetto, dell’interruzione o della sospensione di un compito connesso a una domanda. In tali casi, diritti, spese di viaggio e altri importi dovuti vanno saldati al momento dell’interruzione, con aggiustamenti differenziati per tipologia di tariffa: in alcuni casi il saldo è pro rata giornaliero, in altri è pari al 50 %, in altri ancora è calcolato a ore. Se la sospensione si verifica entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti di quel ciclo non sono rimborsati; se il compito riprende, l’Agenzia fattura nuovi diritti. Il regolamento introduce anche la possibilità di differire temporaneamente l’avvio della valutazione di nuove domande in caso di sovraccarico eccezionale e temporaneo, sulla base di criteri di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

Sospensione o revoca dei certificati per mancato pagamento

L’articolo 11 consente all’Agenzia di sospendere o revocare un certificato, oppure cancellare una dichiarazione dai registri, se i diritti non sono stati pagati entro il termine. In caso di sospensione, l’Agenzia continua comunque a fatturare il diritto annuale o di sorveglianza e può revocare definitivamente il certificato o cancellare la dichiarazione se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla notifica della sospensione. Il ripristino è subordinato al pagamento del saldo dovuto per il periodo di sospensione e di ogni altro importo pendente.

Restituzione e trasferimento dei certificati

L’articolo 12 disciplina la restituzione volontaria del certificato e il trasferimento del titolo. Se il certificato è restituito, il saldo del periodo in corso è calcolato pro rata o su base oraria e deve essere corrisposto integralmente al momento dell’efficacia della restituzione. Se il certificato è trasferito, i diritti della parte I, tabelle da 8 a 22, sono dovuti dal nuovo titolare a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo. È prevista anche una riduzione pro rata per la sorveglianza di alcuni dispositivi di addestramento al volo simulato nei periodi in cui restano disattivati su richiesta del richiedente.

Compiti di certificazione eccezionali

L’articolo 13 consente un adeguamento eccezionale del diritto quando un compito richiede categorie di personale o un numero di risorse che l’Agenzia normalmente non impiegherebbe secondo le sue procedure ordinarie. La norma mira a coprire integralmente i costi effettivi di lavorazioni eccezionali.

Oneri per servizi e formazione

L’articolo 14 prevede che gli oneri siano fatturati in base alla tariffa oraria applicabile, mentre quelli per la formazione seguono la parte II bis dell’allegato. L’articolo 15 stabilisce il pagamento anticipato degli oneri, salvo diversa decisione dell’Agenzia, e detta regole specifiche per alcuni servizi annuali o per ciclo di fatturazione. Per la piattaforma Data4Safety è previsto il rinnovo automatico dell’accesso, salvo disdetta del richiedente almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di sottoscrizione.

La parte II bis disciplina i servizi di formazione, distinguendo tra corsi in aula, in loco e online e prevedendo il calcolo in base a tabelle predefinite oppure, per altri servizi, sulla base della tariffa oraria. Il testo contempla anche esenzioni per autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali, università e soggetti che supportano l’Agenzia.

Oneri per i ricorsi

L’articolo 17 introduce un onere per il trattamento dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Il ricorso è ammissibile solo se l’onere è stato versato entro 60 giorni dalla presentazione; le persone giuridiche devono allegare un certificato sul fatturato firmato da un funzionario autorizzato. Se il ricorso è accolto, l’Agenzia rimborsa l’importo versato. La parte III dell’allegato fissa un onere base di 10 000 EUR da moltiplicare per coefficienti diversi secondo la categoria del ricorrente e, per le persone giuridiche, in funzione del fatturato.

Contabilità, trasparenza e revisione periodica

L’articolo 18 impone la separazione contabile tra attività tariffate e attività finanziate da altre fonti, mediante conto distinto e contabilità analitica. L’articolo 19 prevede una comunicazione annuale delle basi di calcolo alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, oltre a una valutazione periodica dell’allegato; la prima verifica deve avvenire due anni dopo l’inizio dell’applicazione. L’Agenzia può proporre alla Commissione modifiche dei diritti e degli oneri, motivandole.

Abrogazione del previgente regolamento e disciplina transitoria

L’articolo 20 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 e stabilisce la continuità interpretativa dei rinvii tramite la tavola di concordanza dell’allegato. L’articolo 21 preserva il regime precedente per i cicli di fatturazione in corso al 1o gennaio 2026 e, per alcune domande presentate prima di tale data, mantiene l’applicazione della parte II dell’allegato fino alla conclusione dei relativi compiti. Questo consente una transizione ordinata tra vecchio e nuovo sistema tariffario.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 22 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi solo dal 1o gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato: struttura delle tariffe e principali categorie

L’allegato è il cuore operativo del regolamento. La parte I contiene le tariffe fisse per un’ampia gamma di attività: certificati di omologazione e autorizzazioni ETSO, certificati di omologazione supplementari, modifiche e riparazioni maggiori o minori, sostegno alla convalida, revisione MRB, autorizzazione e monitoraggio dei TCO, diritti annuali per titolari di certificati, approvazioni DOA/POA, manutenzione, formazione manutentiva, CAMO, CAO, COA, ATO, organizzazioni ATM/ANS, etichetta ambientale e accesso alla piattaforma Data4Safety.

La parte II fissa la tariffa oraria generale in 347 EUR/ora per una serie di attività non coperte da tariffe fisse, tra cui numerose certificazioni e servizi speciali in materia di aviazione, UAS, ATM/ANS, componenti innovativi e altri compiti elencati. La parte II bis riguarda i servizi di formazione; la parte III disciplina gli oneri per i ricorsi; la parte IV rinvia all’IPCA Eurostat per l’indicizzazione; la parte V contiene le note esplicative che precisano classificazioni, criteri di aggregazione e riduzioni; la parte VI regola le spese di viaggio con formule specifiche, distinguendo attività svolte fuori dai territori degli Stati membri e formazione in loco; la parte VII fornisce la concordanza con il precedente regolamento 2019/2153.

Profili pratici di rilievo per operatori e professionisti

Per gli operatori economici, il regolamento è rilevante soprattutto per la previsione del costo di certificazioni, sorveglianza e servizi EASA, per la gestione dei tempi di pagamento e per l’effetto economico di rigetti, sospensioni e trasferimenti. Per avvocati e commercialisti, assumono rilievo: la nuova tariffazione per settore e dimensione dell’organizzazione, la possibilità di calcoli pro rata o a ore, l’impatto delle riclassificazioni, il regime degli interessi di mora, i criteri di ammissibilità dei ricorsi e le regole transitorie per pratiche avviate prima del 1o gennaio 2026. La presenza di numerose note esplicative nell’allegato rende essenziale verificare caso per caso la corretta classificazione della domanda o dell’organizzazione ai fini del diritto applicabile.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e criteri generali

L’articolo 1 individua le prestazioni per cui sono dovuti diritti e oneri all’Agenzia e ne disciplina importi e modalità di versamento. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, diritti, oneri, compito di certificazione, servizio, richiedente, ciclo di fatturazione e varie categorie tecniche di aeromobili e prodotti (VTOL, HTOL, dirigibili, aeromobili ad alte prestazioni, ecc.). L’articolo 3 stabilisce che diritti e oneri sono riscossi solo in conformità al regolamento, che salvo diversa previsione si applica la tariffa oraria dell’allegato parte II, che gli importi sono in euro e indicizzati annualmente dal 1o gennaio secondo l’allegato parte IV; per alcuni compiti in base ad accordi bilaterali UE-paese terzo possono valere disposizioni specifiche.

Pagamento, mora, rigetto e stima finanziaria

L’articolo 4 impone il pagamento integrale entro 30 giorni di calendario dalla notifica della fattura e prevede interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza, calcolati al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento aumentato di 8 punti percentuali. L’articolo 5 consente il rigetto o l’interruzione della domanda per mancato pagamento, rischio per la capacità finanziaria del richiedente o altri motivi previsti nel regolamento interno, previa consultazione del richiedente. L’articolo 7 prevede, su richiesta, una stima finanziaria dei diritti e oneri; se occorre un’analisi tecnica preliminare complessa, questa è fatturata a ore su accordo scritto, e la domanda può essere sospesa fino all’accettazione della stima.

Struttura dei diritti: pagamento, riclassificazione, periodi e adeguamenti

L’articolo 8 prevede, come regola generale, il pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti, salvo diversa decisione dell’Agenzia sulla base di una valutazione del rischio finanziario; il diritto può essere fisso o variabile. L’articolo 9 disciplina i periodi di fatturazione e il calcolo dei diritti per domanda, per ciclo di fatturazione o pro rata temporis, a seconda della tabella applicabile; regola anche la riclassificazione della domanda e i suoi effetti sui diritti. L’articolo 10 disciplina rigetto, interruzione e sospensione delle attività, prevedendo il saldo finale dei diritti, criteri di calcolo per diverse categorie tariffarie, nessun rimborso per la sospensione entro il primo ciclo di fatturazione, possibilità di avvio differito per eccezionale sovraccarico operativo e nuova fatturazione alla ripresa. L’articolo 11 e l’articolo 12 regolano, rispettivamente, sospensione/revoca del certificato o cancellazione della dichiarazione per mancato pagamento e restituzione o trasferimento del certificato, con saldo dovuto calcolato pro rata o su base oraria; per il trasferimento si applicano i diritti dal ciclo successivo e, per alcuni dispositivi FSTD, riduzioni pro rata in caso di disattivazione richiesta dal richiedente. L’articolo 13 prevede un adeguamento eccezionale del diritto per i compiti che richiedano risorse normalmente non impiegate dall’Agenzia.

Oneri, formazione e regole di fatturazione

L’articolo 14 stabilisce che gli oneri per i servizi sono fatturati in base alla tariffa oraria e che i servizi di formazione seguono l’allegato parte II bis. L’articolo 15 prevede il pagamento anticipato degli oneri, salvo diversa decisione dell’Agenzia, e disciplina i periodi di fatturazione per specifiche categorie, il rinnovo automatico dell’accesso alla piattaforma Data4Safety salvo preavviso di 90 giorni e il ricalcolo in caso di riclassificazione. L’allegato parte II bis dettaglia i servizi di formazione soggetti a oneri, le modalità di calcolo per aula, in loco e online, il criterio di riparto del costo dei corsi convenzionati e le ipotesi di esenzione a favore di autorità nazionali, organizzazioni internazionali, università e soggetti che supportano l’Agenzia.

Ricorsi

L’articolo 17 introduce un onere per il trattamento dei ricorsi ex articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139; il ricorso è ammissibile solo se l’onere è versato entro 60 giorni dalla presentazione. Le persone giuridiche devono trasmettere un certificato attestante il fatturato. Se il ricorso è accolto, l’Agenzia rimborsa l’onere. L’allegato parte III fissa un onere base di 10 000 EUR moltiplicato per coefficienti variabili in funzione della natura del ricorrente e, per le persone giuridiche, del fatturato.

Separazione contabile, revisione e trasparenza

L’articolo 18 impone una distinzione contabile tra entrate/spese attribuibili ai compiti tariffati e quelle finanziate da altre fonti, con conto distinto e contabilità analitica. L’articolo 19 obbliga l’Agenzia a comunicare annualmente alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate le informazioni alla base del calcolo dei diritti e a riesaminare periodicamente l’allegato, la prima volta due anni dopo l’inizio di applicazione, potendo proporre modifiche motivate.

Abrogazione, transitorio ed entrata in vigore

L’articolo 20 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 e dispone che i rinvii ad esso si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza. L’articolo 21 contiene regole transitorie: i cicli di fatturazione in corso al 1o gennaio 2026 restano disciplinati dal regolamento abrogato nella versione applicabile al 31 dicembre 2025; le tariffe orarie della parte II si applicano ai compiti in corso al 1o gennaio 2026; per alcune domande presentate prima del 1o gennaio 2026 continuano a valere le regole della parte II dell’allegato fino al completamento dei compiti. L’articolo 22 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1o gennaio 2026.

Allegato: struttura tariffaria e parametri principali

L’allegato contiene una articolata tariffazione per compiti a tariffa fissa, compiti a tariffa oraria, servizi di formazione, ricorsi, spese di viaggio e tavola di concordanza. La parte I copre numerose procedure di certificazione e sorveglianza, tra cui certificati di omologazione, certificati di omologazione supplementari, modifiche e riparazioni maggiori/minori, supporto alla convalida, MRB, TCO, certificati e approvazioni per DOA, POA, manutenzione, formazione manutentiva, CAMO, CAO, COA, ATO, ATM/ANS, etichetta ambientale e piattaforma Data4Safety. La parte II fissa una tariffa oraria generale di 347 EUR/ora per le attività non coperte da tariffe fisse, mentre la parte III quantifica gli oneri per i ricorsi; la parte IV indica l’IPCA Eurostat come indice di riferimento; la parte V contiene note esplicative su classificazioni, riduzioni, limitazioni e criteri di assegnazione; la parte VI disciplina il rimborso delle spese di viaggio mediante formula; la parte VII riporta la concordanza con il regolamento abrogato.

Come è indicizzato

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