Regolamento (UE) 2025/2335
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione, del 20 novembre 2025, che definisce le emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione stabilisce, per il periodo di riferimento dell'anno 2019, le emissioni di CO2 di riferimento applicabili a determinati sottogruppi di veicoli pesanti. Tali valori sono necessari per determinare gli obiettivi specifici di emissione e le traiettorie di riduzione previste dal regolamento (UE) 2019/1242. Il testo rende giuridicamente vincolanti valori già richiamati in precedenza e li elenca in allegato. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Definizione delle emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019 per specifici sottogruppi di veicoli pesanti nuovi
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai costruttori di veicoli pesanti nuovi e, in particolare, ai sottogruppi di veicoli per i quali il periodo di base è il periodo di riferimento dell'anno 2019 ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242. Le emissioni di CO2 di riferimento sono rese giuridicamente vincolanti anche per i costruttori che non erano destinatari della precedente decisione di esecuzione (UE) 2021/781 perché entrati nel mercato dell'Unione solo dopo il periodo di riferimento 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Definizione delle emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione interviene nel quadro della disciplina europea sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Esso rende giuridicamente vincolanti, tramite rinvio ad allegato, i valori di riferimento per il periodo di base corrispondente all'anno 2019, così da consentire il calcolo degli obiettivi specifici di emissione e delle traiettorie di riduzione previste dal regolamento (UE) 2019/1242.
Base giuridica e finalità
Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242. I considerando chiariscono che la riadozione dei valori è necessaria per renderli vincolanti anche per i costruttori che non erano destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2021/781, perché entrati nel mercato dell'Unione solo dopo il periodo di riferimento 2019. La Commissione evidenzia inoltre che i valori di riferimento devono basarsi sui dati comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda specifici sottogruppi di veicoli pesanti per i quali il periodo di base è il periodo di riferimento dell'anno 2019. I valori si applicano nel contesto della determinazione degli obiettivi specifici di CO2 e delle traiettorie di riduzione dei costruttori interessati. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Valori di emissione di riferimento
L'allegato del regolamento contiene i valori rCO2sg espressi in g/tkm per gli otto sottogruppi individuati:
- 4-UD: 307,23
- 4-RD: 197,16
- 4-LH: 105,96
- 5-RD: 84,00
- 5-LH: 56,60
- 9-RD: 110,98
- 9-LH: 65,16
- 10-RD: 83,26
- 10-LH: 58,26
Questi valori costituiscono la base tecnica per l'applicazione del sistema europeo di monitoraggio e riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Da tale momento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione delle emissioni di CO2 di riferimento
L'articolo 1 dispone che le emissioni di CO2 di riferimento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242, per i sottogruppi di veicoli cui si applica come periodo di base il periodo di riferimento dell'anno 2019, sono quelle indicate nell'allegato del regolamento. La finalità è rendere tali valori giuridicamente vincolanti per i soggetti interessati, compresi i costruttori entrati nel mercato dell'Unione dopo tale periodo.
Base normativa e coordinamento con atti precedenti
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2019/1242, con richiamo in particolare all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma. I considerando precisano che i valori di riferimento già pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/781 sono riadottati nel presente regolamento e che la determinazione degli obiettivi specifici e delle traiettorie di riduzione si fonda sui dati comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956.
Valori delle emissioni di riferimento per i sottogruppi
L'allegato riporta i valori di rCO2sg in g/tkm per i sottogruppi interessati: 4-UD 307,23; 4-RD 197,16; 4-LH 105,96; 5-RD 84,00; 5-LH 56,60; 9-RD 110,98; 9-LH 65,16; 10-RD 83,26; 10-LH 58,26.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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