Regolamento (UE) 2025/2338
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2338 della Commissione, del 20 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 per allinearne la procedura di decisione congiunta alle modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623. In particolare, sostituisce il riferimento al metodo avanzato di misurazione per il rischio operativo con i nuovi riferimenti al metodo standardizzato e mantiene il riferimento all’articolo 363 per il rischio di mercato alla luce del regime transitorio previsto dall’articolo 520 bis. La riforma incide soprattutto su tempi di trasmissione delle domande, contenuto della valutazione, coordinamento tra autorità e struttura del parere finale.
Modifica della procedura di adozione della decisione congiunta per il rilascio di alcune autorizzazioni prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, per adeguarla alle nuove regole su rischio operativo e rischio di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di vigilanza e ai collegi delle autorità di vigilanza coinvolti nella valutazione delle domande di autorizzazione presentate dagli enti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Riguarda in particolare le domande per autorizzazioni di cui agli articoli 143, paragrafo 1, 151, paragrafo 9, 283, 325 terquinquagies e, per il regime transitorio richiamato, all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024. Include anche il coinvolgimento, in presenza di attività in paesi terzi, delle autorità di vigilanza di tali paesi nel collegio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica della procedura di decisione congiunta per alcune autorizzazioni prudenziali
Il regolamento (UE) 2025/2338 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 per adeguarne la disciplina alla riforma del regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2024/1623. La principale finalità è mantenere aggiornata la procedura di adozione della decisione congiunta relativa ad alcune autorizzazioni prudenziali, con particolare riguardo al nuovo assetto dei requisiti per il rischio operativo e al regime transitorio sul rischio di mercato.
Contesto normativo e ragioni della modifica
La Commissione evidenzia che il regolamento (UE) 2024/1623 ha sostituito la parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013, eliminando i metodi precedenti di stima dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, compreso il metodo avanzato di misurazione, e introducendo un unico metodo standardizzato non basato su modelli. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 deve essere aggiornato per riferirsi ai nuovi presupposti normativi.
In parallelo, il regolamento delegato (UE) 2025/1496 ha inserito l’articolo 520 bis nel regolamento (UE) n. 575/2013, prevedendo che gli enti continuino ad applicare fino al 1° gennaio 2027 la parte tre, titolo IV, e alcuni requisiti per il rischio di mercato nella versione vigente all’8 luglio 2024. Per questo motivo, il riferimento all’articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013 resta rilevante e viene espressamente preservato.
Ambito oggettivo della procedura
Il regolamento di esecuzione, come modificato, disciplina la procedura di adozione della decisione congiunta relativa alle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorizzazioni interessate sono quelle di cui agli articoli 143, paragrafo 1, 151, paragrafo 9, 283 e 325 terquinquagies, oltre a quelle riferite all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024.
L’obiettivo è facilitare l’adozione di decisioni congiunte, chiarendo quali autorità partecipano, quali documenti devono essere trasmessi e quali elementi devono essere inclusi nella valutazione e nel parere finale.
Coinvolgimento delle autorità di paesi terzi
La nuova formulazione dell’articolo 3 consente all’autorità di vigilanza su base consolidata di coinvolgere le autorità di vigilanza di paesi terzi che partecipano al collegio delle autorità di vigilanza, nei casi in cui il richiedente operi nel paese terzo interessato e intenda applicare le metodologie oggetto della domanda alle esposizioni in quel paese.
Il coinvolgimento deve essere concordato tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità di vigilanza dei paesi terzi per due finalità principali:
- fornire contributi alla relazione di valutazione elaborata dall’autorità di vigilanza su base consolidata;
- allegare tali contributi alla relazione di valutazione finale.
Trasmissione della domanda e verifica di completezza
L’articolo 4 è modificato per precisare che, una volta ricevuta la domanda di autorizzazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata deve trasmetterla alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.
La domanda è considerata completa solo se contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di valutarla secondo i requisiti degli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, oppure dell’articolo 363 nella versione vigente all’8 luglio 2024.
Relazione di valutazione, parere e condizioni
Il regolamento aggiorna anche il contenuto della relazione di valutazione. In particolare, essa deve includere:
- un parere sulla concessione o meno dell’autorizzazione richiesta, con relativa motivazione;
- le valutazioni sulle questioni che le autorità competenti devono esaminare ai sensi degli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o dell’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024.
La decisione può inoltre prevedere condizioni che il richiedente deve rispettare prima di utilizzare l’autorizzazione. Tali condizioni devono essere accompagnate dalla relativa motivazione.
Coordinamento procedurale e revisione del modello
Per le domande che riguardano estensioni o modifiche sostanziali del modello, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati devono collaborare in piena consultazione. La decisione deve essere adottata seguendo la procedura generale prevista dagli articoli da 3 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100.
Inoltre, nella pianificazione delle attività, l’autorità di vigilanza su base consolidata deve tenere conto, per quanto possibile, delle altre attività svolte nell’ambito del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’oggetto del regolamento di esecuzione 2016/100
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 è sostituito per chiarire che la procedura di decisione congiunta riguarda le domande di autorizzazione relative agli articoli 143, paragrafo 1, 151, paragrafo 9, 283 e 325 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024. Il riferimento all’articolo 363 è mantenuto per il regime transitorio sul rischio di mercato.
Coinvolgimento delle autorità di paesi terzi
L’autorità di vigilanza su base consolidata può coinvolgere le autorità di vigilanza dei paesi terzi che partecipano al collegio delle autorità di vigilanza, quando il richiedente opera in tali paesi e intende applicare le metodologie interessate alle esposizioni in tali paesi. Il coinvolgimento deve essere concordato quanto ad ampiezza e può servire a fornire contributi alla relazione di valutazione e ad allegare tali contributi alla relazione finale.
Trasmissione della domanda entro 10 giorni
Ricevuta la domanda di autorizzazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata deve trasmetterla alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e comunque entro 10 giorni.
Completezza della domanda
La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per valutarla conformemente agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, ovvero all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Coordinamento con il programma di revisione del collegio
Nella programmazione delle attività, l’autorità di vigilanza su base consolidata deve tenere conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese nell’ambito del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Contenuto della relazione di valutazione e del parere
La relazione di valutazione deve includere un parere sulla concessione o meno dell’autorizzazione richiesta, con motivazione, alla luce dei requisiti applicabili. Deve inoltre contenere le valutazioni sulle questioni che le autorità competenti sono tenute a esaminare ai sensi degli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, ovvero dell’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024.
Condizioni preliminari all’uso dell’autorizzazione
La decisione congiunta può imporre condizioni che il richiedente deve rispettare prima di utilizzare l’autorizzazione, includendo la relativa motivazione. La previsione è riferita, a seconda dei casi, alle autorizzazioni previste dagli articoli 143, 151, 283, 325 terquinquagies e 363 nella versione transitoria.
Estensioni e modifiche sostanziali del modello
Quando la domanda riguarda estensioni o modifiche sostanziali del modello, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti coinvolte devono cooperare in piena consultazione per decidere sulla concessione dell’autorizzazione, seguendo la procedura generale di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento di esecuzione 2016/100.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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