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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2358

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione, del 20 novembre 2025, che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce requisiti tecnici e procedurali armonizzati per l'attuazione del quadro UE di certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo. Definisce contenuti standardizzati per i piani e le relazioni di certificazione, disciplina governance, controlli, non conformità, registri e riconoscimento dei sistemi di certificazione. Introduce inoltre requisiti di accreditamento e indipendenza per gli organismi di certificazione e norme specifiche per i controlli di gruppo in materia di carboniocoltura.

Norme di esecuzione sui sistemi di certificazione, sugli organismi di certificazione e sui controlli per il quadro UE di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione, ai gestori o gruppi di gestori e alle autorità degli Stati membri coinvolti nella certificazione prevista dal regolamento (UE) 2024/3012. Riguarda la predisposizione dei piani di attività e di monitoraggio, i controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio, la gestione dei registri di certificazione, il riconoscimento dei sistemi di certificazione e la vigilanza sugli organismi di certificazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni prevedono specifiche esclusioni o regole transitorie, in particolare fino all'istituzione del registro dell'Unione entro il 2028.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione

Il regolamento detta le norme operative che consentono di applicare in modo uniforme il regolamento (UE) 2024/3012, istitutivo del quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. L'obiettivo è garantire certezza del diritto, comparabilità delle informazioni, solidità dei controlli e riduzione del rischio di frodi, senza imporre requisiti più gravosi del necessario.

Ambito di applicazione e impianto generale

Le disposizioni riguardano i sistemi di certificazione, gli organismi di certificazione, i gestori o gruppi di gestori e le autorità nazionali e dell'Unione coinvolte nella certificazione. Il regolamento disciplina, in particolare, i contenuti standard dei piani di attività e di monitoraggio, il formato delle relazioni di controllo, le regole di governance dei sistemi, i controlli in loco e documentali, la classificazione delle non conformità, i registri di certificazione e la procedura di riconoscimento dei sistemi di certificazione.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 chiarisce alcuni concetti chiave rilevanti per l'applicazione uniforme del quadro: controllo di monitoraggio, certificato interrotto, revocato o scaduto, controllo di gruppo e non conformità. Tali definizioni incidono direttamente sulle conseguenze procedurali e sanzionatorie previste dal regolamento.

Piani di attività, piani di monitoraggio e relazioni di controllo

L'articolo 3 rinvia agli allegati per il contenuto minimo dei documenti tecnici. Il piano di attività deve descrivere l'attività, l'ammissibilità alla certificazione, la titolarità, i confini georeferenziati, le tecnologie e i tempi di avvio; deve inoltre spiegare come si applicano le metodologie di certificazione, con sezioni su quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità. Il piano di monitoraggio deve invece contenere dati, parametri, frequenza, fonti delle emissioni e dei pozzi, fonti dei dati, metodi di misurazione, controllo qualità e responsabilità. Le relazioni di controllo di certificazione e ricertificazione devono riportare, tra l'altro, dati sull'attività, sull'organismo di certificazione, sul processo di controllo e sugli esiti.

Governance, trasparenza e monitoraggio interno dei sistemi

Gli articoli 4 e 5 impongono ai sistemi di certificazione una governance indipendente e trasparente, con comitati indipendenti, supporto tecnico e regole anti-conflitto di interessi. Il monitoraggio interno deve essere svolto almeno annualmente o con frequenza almeno pari a quella dei controlli, su base risk-based e con campionamento casuale delle relazioni di controllo. I sistemi devono anche predisporre procedure di reclamo elettroniche, proteggere i segnalanti in conformità alla direttiva (UE) 2019/1937, conservare la documentazione per almeno cinque anni e dare seguito effettivo ai risultati del monitoraggio e ai reclami.

Non conformità e misure conseguenti

L'articolo 6 distingue tre livelli di non conformità: critica, grave e minore. Sono considerate critiche, tra l'altro, frodi, dichiarazioni deliberatamente errate e falsificazione dei dati sui gas a effetto serra; sono gravi le violazioni ripetute e potenzialmente reversibili che rivelano problemi sistematici; sono minori le violazioni isolate o con impatto limitato. L'articolo 7 collega a ciascun livello conseguenze differenziate: mancato rilascio del certificato, revoca o sospensione immediata, obbligo di correttivi e, per le non conformità minori, termine massimo di 12 mesi per la correzione. Nel caso di sospensione per non conformità grave, la revoca segue se il correttivo non è attuato entro 90 giorni dalla notifica.

Mobilità tra sistemi di certificazione

L'articolo 8 mira a evitare fenomeni di forum shopping e a prevenire che un gestore che non ha superato un controllo in un sistema si trasferisca immediatamente in un altro. Il gestore deve dichiarare eventuali partecipazioni passate o presenti ad altri sistemi negli ultimi cinque anni, gli esiti dei controlli precedenti e l'eventuale ritiro da altri sistemi. In mancanza di informazioni o in presenza di esiti negativi non superati, il sistema può escludere il gestore, salvo specifiche deroghe temporali o giustificate da un motivo valido e inevitabile.

Pubblicità delle informazioni e relazione annuale

L'articolo 9 impone la pubblicazione sul sito web del sistema delle informazioni minime elencate nell'allegato IV, riguardanti governance, regole, tariffe, reclami e link al registro. La Commissione rende tali informazioni disponibili nel registro dell'Unione. Devono inoltre essere mantenuti nei registri i dati sui gestori con certificato revocato, interrotto o scaduto per almeno 36 mesi. La relazione annuale sulle attività, disciplinata dall'allegato V, deve offrire un quadro del mercato, delle unità certificate, del monitoraggio interno, dei reclami, delle non conformità e delle attività di cooperazione e formazione.

Controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio

L'articolo 10 stabilisce che la certificazione richiede un controllo iniziale in loco, seguito da controlli periodici di ricertificazione e monitoraggio secondo le metodologie applicabili. I controlli devono essere pianificati e svolti secondo linee guida dettagliate e nel rispetto delle norme EN ISO/IEC 17021-1 e EN ISO/IEC 19011 o equivalenti. Il controllo deve basarsi su analisi del rischio, piano di convalida/verifica, campionamento adeguato e verifica della completezza e accuratezza dei dati. Il gestore deve inoltre disporre di un sistema di gestione documentale e conservare le prove per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio.

Controllo dei calcoli e accesso alle informazioni

L'articolo 11 richiede la trasmissione preventiva dei piani di attività e monitoraggio e delle relazioni di monitoraggio ai fini dei controlli successivi. Le relazioni devono contenere i dati necessari per il calcolo dei benefici netti e per la verifica della conformità ai criteri di responsabilità e sostenibilità, oppure, nel caso del monitoraggio, le informazioni sul carbonio stoccato e sulle eventuali inversioni. Su richiesta, sistemi di certificazione e autorità competenti devono poter accedere alle relazioni di controllo e ai certificati di conformità.

Controlli di gruppo per la carboniocoltura

L'articolo 12 introduce una disciplina speciale per i controlli di gruppo in materia di carboniocoltura, pensata per ridurre gli oneri per i piccoli gestori. Il controllo di gruppo è ammesso solo se le attività sono geograficamente vicine, simili dal punto di vista pedoclimatico e procedurale, e soggette alla stessa metodologia; inoltre, il gruppo deve dotarsi di un sistema di controllo interno basato sul rischio e di un responsabile di gruppo. Il campione iniziale è pari alla radice quadrata dei membri e deve essere rappresentativo, con almeno il 25% di selezione casuale e almeno il 25% della superficie totale del campione. Le non conformità critiche o gravi possono determinare controlli aggiuntivi o, nei casi sistematici, sospensione o revoca dell'intera certificazione del gruppo.

Organismi di certificazione: requisiti, formazione e vigilanza

L'articolo 13 richiede che gli organismi di certificazione siano accreditati secondo EN ISO/IEC 17065 e, per le attività di verifica, rispettino anche EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Gli esecutori dei controlli devono essere indipendenti, privi di conflitti di interessi e dotati di competenze ed esperienza adeguate, inclusa un'esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita o capacità equivalente e, se del caso, competenze in agricoltura, silvicoltura, ingegneria, scienze del suolo e altri settori pertinenti. L'articolo 14 impone formazione iniziale e continua, con esame finale e aggiornamenti periodici.

Vigilanza transfrontaliera e cooperazione tra Stati membri

L'articolo 15 disciplina la cooperazione tra Commissione, Stati membri e sistemi di certificazione. Gli organismi di certificazione e i gestori devono collaborare con le autorità, anche consentendo l'accesso ai locali e alle informazioni rilevanti. Gli Stati membri possono delegare la vigilanza agli organismi nazionali di accreditamento; nei casi in cui un organismo operi in più Stati membri, questi devono instaurare un quadro comune di vigilanza con un supervisore principale. Se sorgono dubbi ragionevoli sulla capacità di un organismo, lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri, la Commissione e il sistema interessato, che deve esaminare immediatamente il caso.

Registri di certificazione e sicurezza informatica

L'articolo 16 impone ai registri di certificazione di tracciare l'identità dei gestori e i relativi certificati, evitare doppi conteggi e impedire il rilascio duplicato di unità certificate per la stessa attività e periodo. I registri devono inoltre impedire che unità già ritirate o cancellate siano nuovamente contabilizzate e devono prevedere rimedi in caso di rilascio errato o fraudolento, inclusa la sospensione del conto e la compensazione mediante cancellazione o sostituzione e immediata cancellazione delle unità equivalenti. Il sistema informatico del registro deve rispettare requisiti stringenti di legalità, trasparenza, riservatezza, integrità, protezione dei dati e gestione del rischio.

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

L'articolo 17 disciplina la domanda di riconoscimento alla Commissione, che deve essere completa e supportata da informazioni su identità, ambito, metodologie e regole di conformità. La Commissione può chiedere integrazioni e redige una relazione di valutazione tecnica; può anche valutare l'idoneità delle norme del sistema ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento. I sistemi devono comunicare senza indugio ogni modifica sostanziale che possa incidere sul riconoscimento, incluse modifiche delle metodologie, ampliamenti dell'ambito o variazioni delle prescrizioni del regolamento.

Entrata in vigore

L'articolo 18 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto normativo

L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento, che attua il regolamento (UE) 2024/3012 con norme su: struttura, formato e specifiche tecniche dei piani di attività e di monitoraggio e delle relazioni di controllo; funzionamento dei sistemi di certificazione e pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione; struttura dei registri di certificazione e della registrazione/detenzione/uso delle unità certificate; procedura di riconoscimento dei sistemi di certificazione; contenuto delle relazioni da presentare alla Commissione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 introduce definizioni chiave, tra cui controllo di monitoraggio, certificato interrotto, revocato e scaduto, controllo di gruppo e non conformità. Tali concetti sono centrali per l'applicazione delle regole sui controlli, sulla gestione dei certificati e sulle sanzioni.

Modelli standard per piani e relazioni

L'articolo 3 rinvia agli allegati I, II e III per il contenuto minimo del piano di attività, del piano di monitoraggio e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione. I modelli standard riguardano descrizione dell'attività, metodologia applicata, stime degli assorbimenti e delle emissioni, responsabilità, controlli e risultati delle verifiche.

Governance e imparzialità dei sistemi di certificazione

L'articolo 4 impone una struttura di governance solida, con comitato indipendente, eventuale comitato tecnico o sistema equivalente di assistenza, consultazioni trasparenti dei portatori di interessi e regole per prevenire conflitti di interessi, incluse piste di controllo e riesami periodici.

Monitoraggio interno, reclami e documentazione

L'articolo 5 impone un monitoraggio interno almeno annuale o con frequenza almeno pari a quella dei controlli, la raccolta di tutte le relazioni di controllo, procedure di reclamo elettroniche con tutela dei segnalanti ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, un registro dei reclami e un sistema di gestione della documentazione conservata per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio.

Classificazione delle non conformità

L'articolo 6 distingue non conformità critiche, gravi e minori. Quelle critiche includono frodi, violazioni irreversibili o compromissione dell'integrità del sistema; quelle gravi sono violazioni potenzialmente reversibili e ripetute che indicano problemi sistematici; quelle minori hanno impatto limitato o isolato.

Provvedimenti correttivi e sanzioni

L'articolo 7 disciplina le conseguenze delle non conformità: mancato rilascio del certificato in caso di non conformità critiche o gravi in fase di certificazione; revoca immediata del certificato per non conformità critiche rilevate in ricertificazione o monitoraggio; sospensione immediata per non conformità gravi, con revoca se il correttivo non è attuato entro 90 giorni dalla notifica; termine massimo di 12 mesi per i correttivi in caso di non conformità minori.

Passaggio tra sistemi di certificazione

L'articolo 8 impone ai gestori di dichiarare in domanda la partecipazione ad altri sistemi negli ultimi cinque anni, le risultanze degli ultimi due controlli di ricertificazione e l'eventuale ritiro da altri sistemi. Sono previsti casi di esclusione dal sistema se mancano informazioni, se il gestore o il predecessore giuridico non ha superato un controllo in un altro sistema o si è ritirato prima del primo controllo di ricertificazione, con deroghe limitate per controlli risalenti a oltre tre anni o per motivi validi di ritiro.

Trasparenza e relazione annuale

L'articolo 9 obbliga i sistemi di certificazione a pubblicare sul proprio sito web le informazioni minime dell'allegato IV, che la Commissione rende disponibili anche nel registro dell'Unione. I registri dei sistemi devono riportare per almeno 36 mesi i gestori con certificato revocato, interrotto o scaduto. La relazione annuale sulle attività segue l'allegato V e copre l'anno civile precedente.

Processo di controllo e livello di certezza

L'articolo 10 stabilisce che la partecipazione al sistema è subordinata a un controllo di certificazione in loco che fornisca ragionevole certezza; seguono controlli periodici di ricertificazione e monitoraggio. Sono disciplinati pianificazione, svolgimento, standard tecnici applicabili (EN ISO/IEC 17021-1 e EN ISO/IEC 19011 o equivalenti) e i contenuti minimi del controllo, inclusi analisi del rischio, piano di validazione/verifica e verifica dell'accuratezza dei dati.

Controllo dei calcoli e accesso alle relazioni

L'articolo 11 richiede che i gestori trasmettano piani di attività e monitoraggio prima del controllo di certificazione e le relazioni di monitoraggio prima dei controlli successivi. Tali relazioni devono contenere, a seconda del tipo di attività, i dati necessari per calcolare benefici netti, conformità ai criteri di sostenibilità e responsabilità, monitoraggio del carbonio stoccato e inversioni. Su richiesta, sistemi e autorità competenti hanno accesso alle relazioni di controllo e ai certificati.

Controlli di gruppo per la carboniocoltura

L'articolo 12 consente controlli di gruppo solo per attività di carboniocoltura che presentino vicinanza geografica, similitudine pedoclimatica, processi analoghi, stessa metodologia di certificazione e un sistema di controlli interni basato sul rischio con responsabile del gruppo. Sono previste regole sul responsabile, sulla dimensione del campione pari alla radice quadrata dei membri, sulla rappresentatività del campione, sulla selezione casuale minima del 25% e sulle conseguenze di non conformità critiche o gravi, fino alla sospensione o revoca dell'intero gruppo.

Designazione e requisiti degli organismi di certificazione

L'articolo 13 prevede che gli organismi siano designati solo se accreditati EN ISO/IEC 17065; per le attività di verifica, si applicano anche i requisiti EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Sono fissati requisiti di indipendenza, assenza di conflitti di interessi, competenze tecniche ed esperienza minima, incluse conoscenze specifiche per il tipo di attività e, se del caso, in scienza del suolo. È richiesto inoltre un sistema di rotazione o buone pratiche per l'indipendenza del giudizio.

Formazione e vigilanza sugli organismi di certificazione

L'articolo 14 impone corsi di formazione solidi e continui per gli esecutori dei controlli, con esame e aggiornamenti regolari. L'articolo 15 disciplina la vigilanza da parte di Stati membri e Commissione, l'obbligo di collaborazione e accesso alle informazioni, la possibile delega agli organismi nazionali di accreditamento, la cooperazione tra Stati membri e il sistema di supervisione principale nei casi transfrontalieri. Le inadempienze possono determinare l'esclusione del gestore o dell'organismo dal sistema.

Registri di certificazione e sicurezza informatica

L'articolo 16 impone ai registri di certificazione di tracciare identità dei gestori e certificati, evitare doppi conteggi, impedire il rilascio duplicato di unità certificate per la stessa attività e periodo, e correggere il rilascio errato o fraudolento mediante sospensione e compensazione. Sono inoltre previsti requisiti di sicurezza informatica su legalità, trasparenza, riservatezza, integrità, protezione dati e gestione del rischio.

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

L'articolo 17 disciplina la domanda di riconoscimento dei sistemi di certificazione da parte della Commissione, ammissibile solo per sistemi conformi al regolamento (UE) 2024/3012, alle metodologie pertinenti e al presente regolamento. La domanda deve contenere dati identificativi, ambito, metodologie richieste e norme/procedure di conformità. La Commissione valuta solo domande complete e redige una relazione tecnica; i sistemi notificano senza indugio ogni modifica sostanziale, inclusi cambiamenti delle metodologie, ampliamenti dell'ambito o modifiche alle prescrizioni del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica climaticaagricolturaaccreditamento e certificazionetrasparenza amministrativa

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