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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/324

Regolamento delegato (UE) 2026/324 della Commissione, del 21 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il tema ad hoc del 2027 salute mentale e benessere nel dominio del reddito e delle condizioni di vita

Normativa europea32026R0324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per il tema ad hoc del 2027 "salute mentale e benessere", quali variabili devono essere rilevate nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. La finalità è rafforzare la base informativa utile al semestre europeo, al pilastro europeo dei diritti sociali e alle politiche dell’Unione in materia di condizioni di vita, povertà, esclusione sociale e salute mentale. L’allegato elenca 21 variabili rilevate, di cui 19 obbligatorie e 2 facoltative, oltre a 1 variabile tecnica facoltativa.

Specificazione del numero e del titolo delle variabili per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, nell'ambito del quadro comune per le statistiche europee istituito dal regolamento (UE) 2019/1700, al dominio del reddito e delle condizioni di vita. Riguarda la rilevazione statistica nel 2027 del tema ad hoc "salute mentale e benessere" e vincola gli Stati membri per quanto concerne il numero e il titolo delle variabili da raccogliere, come specificato nell'allegato. Il testo è rilevante ai fini SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni espresse diverse dal perimetro tematico indicato.

Specificazione del numero e del titolo delle variabili per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere"

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 nel settore delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, limitatamente al dominio del reddito e delle condizioni di vita. Esso stabilisce, per la rilevazione del 2027, il numero e il titolo delle variabili da utilizzare per il tema ad hoc "salute mentale e benessere", con finalità di supporto alle politiche dell’Unione in materia sociale e sanitaria.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il dominio del reddito e delle condizioni di vita è una fonte informativa essenziale per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, soprattutto con riferimento a distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Il nuovo tema ad hoc è considerato particolarmente rilevante per l’attuazione dell’iniziativa "Unione europea della salute", nella quale la salute mentale è qualificata come parte integrante della salute. Il regolamento mira quindi a favorire lo sviluppo graduale di nuove statistiche e indicatori utili a valutare anche l’impatto di azioni e finanziamenti pubblici.

Base giuridica e natura dell’atto

Il regolamento è adottato dalla Commissione come regolamento delegato sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Ambito di applicazione

L’ambito materiale è circoscritto al dominio del reddito e delle condizioni di vita, nell’ambito del quadro comune per le statistiche europee istituito dal regolamento (UE) 2019/1700. L’atto non disciplina in generale la salute mentale, ma solo le variabili statistiche da rilevare per il tema ad hoc 2027. È espressamente indicato che il testo è rilevante ai fini del SEE.

Contenuto dell’allegato: variabili da rilevare

L’allegato riporta il modulo "Salute mentale e benessere" e specifica 21 variabili rilevate, di cui 19 obbligatorie e 2 facoltative, oltre a 1 variabile tecnica facoltativa. Tra le variabili figurano, in particolare:

  • il sentirsi giù, depressi o ansiosi per almeno 2 settimane negli ultimi 12 mesi;
  • l’impatto della salute mentale e del benessere sulle attività sociali e sulla capacità di lavorare;
  • il motivo principale del malessere;
  • la consultazione di uno specialista o professionista della salute mentale e le eventuali esigenze insoddisfatte;
  • la possibilità di discutere problemi personali;
  • elementi relativi a istruzione e formazione, lavoro, rapporto con colleghi e dirigenti, equilibrio vita-lavoro e assenza dal lavoro;
  • indicatori su sport, disturbi del sonno, uso dei social media, violenza digitale, onere dei lavori domestici, responsabilità di gestione quotidiana, discriminazione e peso complessivo della salute mentale e del benessere.

Limite quantitativo

Il regolamento richiama il vincolo secondo cui il numero di variabili da rilevare non può superare di oltre il 5% il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700. Tale limite funge da parametro di contenimento dell’onere statistico.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti ulteriori termini di recepimento o misure nazionali di attuazione, trattandosi di atto direttamente applicabile.

Disposizioni principali

Integrazione del regolamento (UE) 2019/1700

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione del numero e del titolo delle variabili relative al tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. Il fondamento giuridico è l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700.

Ambito informativo e finalità statistiche

I considerando precisano che il dominio del reddito e delle condizioni di vita fornisce informazioni necessarie per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare su distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Il tema ad hoc è ritenuto rilevante per l’attuazione dell’iniziativa Unione europea della salute, con l’obiettivo di sviluppare nuove statistiche e indicatori su disuguaglianze, salute fisica e mentale e impatto delle azioni e dei finanziamenti.

Limite quantitativo delle variabili

Il considerando (2) stabilisce che il numero di variabili da rilevare non deve superare di oltre il 5% il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.

Elenco delle variabili del tema ad hoc 2027

L’allegato elenca 21 variabili rilevate, di cui 2 facoltative e 19 obbligatorie, più 1 variabile tecnica facoltativa. Le variabili riguardano, tra l’altro: sentirsi giù, depressi o ansiosi negli ultimi 12 mesi; impatto sulla vita sociale e sulla capacità lavorativa; motivo del malessere; consultazione di specialisti della salute mentale; bisogni insoddisfatti e relative cause; possibilità di discutere problemi personali; relazioni in istruzione e formazione e sul lavoro; equilibrio vita-lavoro; assenza dal lavoro per tali motivi; sport, sonno, uso dei social media, violenza digitale, onere dei lavori domestici e delle responsabilità quotidiane, sensazione di discriminazione e peso complessivo della salute mentale e del benessere.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeepolitica socialesalute mentalereddito e condizioni di vita

Testo integrale

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