Regolamento (UE) 2026/324
Regolamento delegato (UE) 2026/324 della Commissione, del 21 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il tema ad hoc del 2027 salute mentale e benessere nel dominio del reddito e delle condizioni di vita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per il tema ad hoc del 2027 "salute mentale e benessere", quali variabili devono essere rilevate nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. La finalità è rafforzare la base informativa utile al semestre europeo, al pilastro europeo dei diritti sociali e alle politiche dell’Unione in materia di condizioni di vita, povertà, esclusione sociale e salute mentale. L’allegato elenca 21 variabili rilevate, di cui 19 obbligatorie e 2 facoltative, oltre a 1 variabile tecnica facoltativa.
Specificazione del numero e del titolo delle variabili per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, nell'ambito del quadro comune per le statistiche europee istituito dal regolamento (UE) 2019/1700, al dominio del reddito e delle condizioni di vita. Riguarda la rilevazione statistica nel 2027 del tema ad hoc "salute mentale e benessere" e vincola gli Stati membri per quanto concerne il numero e il titolo delle variabili da raccogliere, come specificato nell'allegato. Il testo è rilevante ai fini SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni espresse diverse dal perimetro tematico indicato.
Specificazione del numero e del titolo delle variabili per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere"
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 nel settore delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, limitatamente al dominio del reddito e delle condizioni di vita. Esso stabilisce, per la rilevazione del 2027, il numero e il titolo delle variabili da utilizzare per il tema ad hoc "salute mentale e benessere", con finalità di supporto alle politiche dell’Unione in materia sociale e sanitaria.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il dominio del reddito e delle condizioni di vita è una fonte informativa essenziale per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, soprattutto con riferimento a distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Il nuovo tema ad hoc è considerato particolarmente rilevante per l’attuazione dell’iniziativa "Unione europea della salute", nella quale la salute mentale è qualificata come parte integrante della salute. Il regolamento mira quindi a favorire lo sviluppo graduale di nuove statistiche e indicatori utili a valutare anche l’impatto di azioni e finanziamenti pubblici.
Base giuridica e natura dell’atto
Il regolamento è adottato dalla Commissione come regolamento delegato sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Ambito di applicazione
L’ambito materiale è circoscritto al dominio del reddito e delle condizioni di vita, nell’ambito del quadro comune per le statistiche europee istituito dal regolamento (UE) 2019/1700. L’atto non disciplina in generale la salute mentale, ma solo le variabili statistiche da rilevare per il tema ad hoc 2027. È espressamente indicato che il testo è rilevante ai fini del SEE.
Contenuto dell’allegato: variabili da rilevare
L’allegato riporta il modulo "Salute mentale e benessere" e specifica 21 variabili rilevate, di cui 19 obbligatorie e 2 facoltative, oltre a 1 variabile tecnica facoltativa. Tra le variabili figurano, in particolare:
- il sentirsi giù, depressi o ansiosi per almeno 2 settimane negli ultimi 12 mesi;
- l’impatto della salute mentale e del benessere sulle attività sociali e sulla capacità di lavorare;
- il motivo principale del malessere;
- la consultazione di uno specialista o professionista della salute mentale e le eventuali esigenze insoddisfatte;
- la possibilità di discutere problemi personali;
- elementi relativi a istruzione e formazione, lavoro, rapporto con colleghi e dirigenti, equilibrio vita-lavoro e assenza dal lavoro;
- indicatori su sport, disturbi del sonno, uso dei social media, violenza digitale, onere dei lavori domestici, responsabilità di gestione quotidiana, discriminazione e peso complessivo della salute mentale e del benessere.
Limite quantitativo
Il regolamento richiama il vincolo secondo cui il numero di variabili da rilevare non può superare di oltre il 5% il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700. Tale limite funge da parametro di contenimento dell’onere statistico.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti ulteriori termini di recepimento o misure nazionali di attuazione, trattandosi di atto direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Integrazione del regolamento (UE) 2019/1700
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione del numero e del titolo delle variabili relative al tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. Il fondamento giuridico è l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito informativo e finalità statistiche
I considerando precisano che il dominio del reddito e delle condizioni di vita fornisce informazioni necessarie per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare su distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Il tema ad hoc è ritenuto rilevante per l’attuazione dell’iniziativa Unione europea della salute, con l’obiettivo di sviluppare nuove statistiche e indicatori su disuguaglianze, salute fisica e mentale e impatto delle azioni e dei finanziamenti.
Limite quantitativo delle variabili
Il considerando (2) stabilisce che il numero di variabili da rilevare non deve superare di oltre il 5% il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
Elenco delle variabili del tema ad hoc 2027
L’allegato elenca 21 variabili rilevate, di cui 2 facoltative e 19 obbligatorie, più 1 variabile tecnica facoltativa. Le variabili riguardano, tra l’altro: sentirsi giù, depressi o ansiosi negli ultimi 12 mesi; impatto sulla vita sociale e sulla capacità lavorativa; motivo del malessere; consultazione di specialisti della salute mentale; bisogni insoddisfatti e relative cause; possibilità di discutere problemi personali; relazioni in istruzione e formazione e sul lavoro; equilibrio vita-lavoro; assenza dal lavoro per tali motivi; sport, sonno, uso dei social media, violenza digitale, onere dei lavori domestici e delle responsabilità quotidiane, sensazione di discriminazione e peso complessivo della salute mentale e del benessere.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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