Cassazione Civile, Ordinanza n. 30031/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con recupero di imposte non versate. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sulla non congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore e sull'applicazione di un ricarico ritenuto irrisorio sulle merci vendute. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e degli artt. 24, 97 e 111 Cost., sostenendo che l'avviso dovesse essere preceduto da contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'omessa produzione e allegazione della documentazione posta dall'Ufficio a base dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per i tributi non armonizzati e in assenza di specifica previsione, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cd. "a tavolino", estranei all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; ha inoltre osservato che lo scostamento dagli studi di settore non era l'unico elemento posto a base dell'atto, essendo stato valorizzato anche il ricarico irrisorio e l'antieconomicità della gestione. Quanto all'IVA, ha richiamato il principio secondo cui la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale decisività, onere che nel caso non risultava assolto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo, ritenuto legittimo in presenza di incongruità dei ricavi e di ulteriori elementi sintomatici di antieconomicità.
art. 2697 c.c.
È invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma il motivo è respinto; la Corte non ravvisa una violazione del criterio legale di riparto.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del contraddittorio preventivo, ma la Corte esclude che la sua violazione derivi, nel caso, dalla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione.
art. 111 Cost.
È richiamato dal ricorrente a fondamento delle garanzie del giusto processo, ma il motivo è ritenuto infondato nel contesto dell'accertamento fiscale a tavolino.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte precisa che la disciplina del contraddittorio in essa contenuta riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non si applica agli accertamenti a tavolino.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'invalidità dell'atto consegue solo se una specifica disposizione lo preveda espressamente.
- L'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 opera per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente e non per gli accertamenti cd. "a tavolino".
- La mera contestazione dello scostamento dagli studi di settore non basta, da sola, a fondare o a censurare un accertamento se l'Ufficio lo sorregge anche con ulteriori indici di antieconomicità della gestione, come un ricarico irrisorio.
- In materia IVA, la lesione del contraddittorio procedimentale rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale incidenza sull'esito dell'accertamento.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o per ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori.
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