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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10364/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo chiamato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio promosso dal socio unico di una società in liquidazione contro l'amministratore unico, per danni asseritamente cagionati alla società. Nel corso del primo grado la convenuta ha chiamato in causa un ex amministratore, chiedendo nei suoi confronti il risarcimento degli asseriti danni. Il tribunale ha respinto le domande attoree e ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti. La convenuta ha appellato la statuizione sulle spese, ottenendo dalla corte d'appello la condanna dell'originaria parte attrice alle spese in suo favore. Il terzo chiamato ha proposto appello incidentale sostenendo che la domanda di garanzia formulata nei suoi confronti dalla convenuta fosse in rito inammissibile, per difetto di causa petendi e petitum, e comunque infondata nel merito, perché non spiegava il nesso tra le contestazioni mosse all'amministratore convenuto e la sua gestione, riferita a un periodo antecedente. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, censurando la corte territoriale per avere attribuito le spese al solo attore soccombente senza verificare se la chiamata in causa del terzo fosse stata manifestamente infondata o arbitraria; in tal caso, infatti, le spese del terzo avrebbero dovuto gravare sulla convenuta chiamante, quale soccombente nel rapporto processuale con il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, in linea generale, quando la domanda principale viene rigettata, le spese del terzo chiamato in garanzia impropria ricadono sul soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata; tuttavia, se l'iniziativa del chiamante si rivela manifestamente infondata o palesemente arbitraria, opera il principio di soccombenza nel rapporto tra chiamante e terzo, con conseguente addebito delle spese al convenuto chiamante anche se l'attore principale è soccombente. La corte d'appello non ha applicato correttamente tale criterio, perché non ha verificato se la chiamata in causa del terzo fosse stata manifestamente infondata o meno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro per la disciplina della soccombenza e della regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per valutare la correttezza della compensazione o dell'addebito delle spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un terzo è chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia impropria, le spese del terzo restano normalmente a carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata, se la domanda principale viene rigettata.
  • La regola di cui sopra è derogata se la chiamata in garanzia del terzo risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria: in tal caso le spese del rapporto processuale tra convenuto chiamante e terzo seguono la soccombenza del chiamante.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve verificare specificamente se la domanda di chiamata del terzo fosse ammissibile e non manifestamente infondata; non può limitarsi a far gravare automaticamente le spese sull'attore soccombente.
  • L'appello incidentale contro la statuizione sulle spese deve essere esaminato alla luce del concreto rapporto processuale tra chiamante e chiamato, e non solo in relazione all'esito della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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