Ordinanza n. 1538/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione della studentessa alla classe seconda per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti dello scrutinio e alla documentazione valutativa finale
Esito
La controversia
I genitori della studentessa minore hanno impugnato la delibera del Consiglio di classe del 5 giugno 2026, il verbale dello scrutinio finale, il documento di valutazione finale e gli ulteriori atti presupposti, nella parte in cui disponevano o attestavano la non ammissione alla classe successiva. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della trattazione cautelare il Collegio ha rilevato che agli atti non era presente il verbale del Consiglio di classe del 5 giugno 2026, ossia l’atto collegiale all’esito del quale era stato adottato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sull’istanza cautelare, ha disposto un incombente istruttorio. Ha onerato la parte più diligente di depositare entro il 31 agosto 2026 il verbale del Consiglio di classe del 5 giugno 2026, ritenuto necessario per l’ulteriore esame della controversia. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 3 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Il Collegio ne ha ritenuto sussistenti i presupposti, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la minore, i genitori e gli ulteriori interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nella trattazione di un’istanza cautelare, non risulta acquisito agli atti il verbale dell’organo collegiale dal quale deriva il provvedimento amministrativo impugnato, il giudice amministrativo può disporne il deposito come incombente istruttorio prima di decidere sulla cautela.
- L’acquisizione dell’atto presupposto essenziale e direttamente incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato può giustificare il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare a una successiva udienza camerale.
- La riproduzione e diffusione di provvedimenti giudiziari relativi a minori richiede l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarli, nonché dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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