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Sentenza

Sentenza n. 1506/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale già rilasciato per l’assunzione del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. Il nulla osta era stato rilasciato in via accelerata, prima dell’acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. Successivamente l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato carenze documentali e sostanziali, tra cui l’assenza dell’asseverazione, della richiesta al Centro per l’impiego, della documentazione sulla sistemazione alloggiativa e di una proposta contrattuale completa. Dopo ulteriori integrazioni e un precedente giudizio sul silenzio, la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca, contestando l’assenza di una sede aziendale o di un effettivo luogo di impiego nella provincia competente, la mancata dimostrazione del domicilio o della residenza dei lavoratori, l’incompletezza dell’accordo contrattuale e l’insufficiente prova dell’idoneità alloggiativa. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 7 e 97 Cost. per omessa comunicazione di avvio e lesione della partecipazione del lavoratore. Il secondo motivo sosteneva che la revoca fosse un annullamento d’ufficio, soggetto all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, e che mancassero la ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e la tutela dell’affidamento maturato dopo l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il terzo motivo deduceva difetto e contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione delle memorie e della documentazione, insussistenza delle carenze relative alla proposta contrattuale e all’alloggio, irrilevanza della mancanza di una sede stabile in ragione della natura itinerante dell’attività agricola, nonché l’obbligo di trasferire la pratica allo Sportello Unico territorialmente competente. Il ricorrente richiamava inoltre contratti di assunzione, comunicazioni UNILAV, certificati di idoneità alloggiativa e documentazione relativa alla capacità economica e contributiva dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore, individuava il nulla osta e indicava puntualmente le ragioni ostative. In ogni caso, il contraddittorio si era concretamente svolto mediante plurime memorie e integrazioni documentali del datore di lavoro; il ricorrente non ha dimostrato quale ulteriore apporto istruttorio sarebbe stato impedito. Le osservazioni presentate dovevano essere valutate anche se tardive, ma l’Amministrazione aveva dato conto delle produzioni e spiegato perché esse non superassero le carenze rilevate. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non costituisce annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. Essa è l’effetto legale dell’accertamento successivo di elementi ostativi o della carenza originaria dei presupposti, non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario e non è impedita dall’ingresso in Italia o dall’attività lavorativa successivamente svolta. Anche la precedente sentenza sul silenzio aveva imposto soltanto la definizione del procedimento, senza riconoscere il diritto alla conferma del nulla osta. Quanto al terzo motivo, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem, poiché richiamava il parere dell’ITL e indicava ragioni autonome e specifiche. La competenza territoriale dello Sportello Unico può radicarsi nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, ma tale luogo deve essere concreto e documentato. I contratti di appalto non dimostravano da soli l’esistenza di una sede aziendale o di un luogo stabile di impiego; la successiva apertura di un’unità produttiva non sanava la carenza originaria. L’attività agricola itinerante non eliminava l’onere di indicare e documentare le sedi e le modalità di impiego. I contratti e le comunicazioni UNILAV successivi all’ingresso non sostituivano la proposta contrattuale completa richiesta ab origine; analogamente, una dichiarazione d’impegno a produrre in futuro la documentazione non colmava il deficit istruttorio. Non risultava inoltre provato il collegamento tra gli alloggi indicati e il singolo lavoratore, né quindi l’idoneità alloggiativa. Le ulteriori deduzioni sulla capacità economica, sul DURC e sul fatturato erano irrilevanti, poiché l’atto era fondato su autonome ragioni sufficienti. Non sussisteva l’obbligo di trasferire la pratica a un diverso Sportello Unico, anche perché la revoca non dipendeva soltanto dalla questione territoriale. È stata revocata anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondata la domanda giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, e la sentenza è stata trasmessa all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni di competenza in relazione al possibile frazionamento di controversie sostanzialmente identiche.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Consente il rilascio anticipato del nulla osta senza preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso quando tali elementi emergano successivamente.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano gli elementi e i presupposti rilevanti per il rilascio del nulla osta e per l’ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiede che la domanda sia corredata dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro proposto, inclusi quelli necessari alla verifica delle condizioni contrattuali e dell’impegno del datore di lavoro per le spese di rimpatrio.

  • art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, purché tale luogo sia effettivo e adeguatamente documentato.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni pervenute prima del provvedimento finale devono essere valutate anche se presentate oltre il termine ordinario, ma il loro esame non impone l’accoglimento quando la documentazione resta incompleta o non verificabile.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non si applica alla revoca speciale conseguente al controllo successivo dei nulla osta rilasciati in via accelerata, poiché tale revoca non costituisce annullamento d’ufficio discrezionale.

  • artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consentono la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emerga che le ragioni fatte valere erano manifestamente infondate o mancavano i presupposti dell’ammissione.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, quando il controllo successivo accerti elementi ostativi o carenze originarie dei presupposti, costituisce effetto legale della disciplina speciale e non annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990; non richiede quindi una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario.
  • Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione del lavoratore se i controlli successivi accertano che mancavano originariamente i requisiti per l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro; l’ingresso in Italia e lo svolgimento successivo dell’attività lavorativa non sanano tali carenze.
  • La competenza territoriale dello Sportello Unico può essere determinata dal luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa, ma tale luogo deve essere effettivo, specificamente indicato e adeguatamente documentato. La mera esistenza di contratti di appalto o la natura itinerante dell’attività agricola non sostituiscono tale prova.
  • Ai fini del nulla osta, la proposta contrattuale deve essere completa, individualizzata e verificabile nei suoi elementi essenziali. Contratti di assunzione, comunicazioni UNILAV o altra documentazione formata successivamente all’ingresso del lavoratore non possono sanare la carenza originaria della domanda.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è conoscibile dall’interessato e contiene l’indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; in presenza di più ragioni autonome e sufficienti, la permanenza di una sola di esse è idonea a sostenere l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

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