Cassazione Penale, Sentenza n. 21057/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 6/8/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame della misura cautelare: il ricorrente era stato sottoposto a custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) e altri reati in materia di stupefacenti e armi. Il ricorrente deduce tre motivi principali: a) insufficienza degli elementi indiziari per ritenere la partecipazione all'associazione (contestando la qualificazione come associazione e proponendo valutazione come ipotesi concorsuale); b) errata valutazione delle intercettazioni e della loro rilevanza, con richiesta di ricondurre la condotta alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 (associazione per fatti di lieve entità), anche in ragione di guadagni esigui e condizioni economiche di alcuni componenti; c) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla concreta e attuale pericolosità di reiterazione e sull'adeguatezza della misura; la difesa ha anche depositato memoria segnalando la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari nelle more.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, rilevando l'impossibilità per la Cassazione di riesaminare criticamente la ricostruzione di merito sui gravi indizi se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma della misura su un compendio indiziario consistente in numerosissime intercettazioni e nell'informativa dei Carabinieri che, adeguatamente motivate, documentavano l'appartenenza del ricorrente a una struttura organizzata e stabile dedita al traffico di cocaina e marijuana, con ruoli stabili e canali di rifornimento. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è stato respinto: il ricorrente non ha prodotto elementi idonei a vincere la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. Quanto alla sostituzione della misura con gli arresti domiciliari intervenuta nelle more, la Corte ha ritenuto la questione sull'adeguatezza della misura inframuraria non esaminabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato per distinguere il diverso grado di valutazione richiesto nella fase cautelare rispetto al giudizio di merito: in fase cautelare non è richiesta la prova piena prevista dall'art. 192, comma 2, ma la sussistenza di gravi indizi.
art. 125 c.p.p.
Richiamato nella contestazione difensiva in combinato disposto con l'art. 192 c.p.p. e le norme del DPR 309/1990; la Corte non ha ravvisato violazioni di tale disciplina nella motivazione di merito.
art. 74 D.P.R. 309/1990 (comma 6)
Norma che disciplina l'ipotesi di associazione per la commissione di reati di lieve entità: la Corte conferma che tale qualificazione è possibile solo se risulta che il sodalizio era programmato esclusivamente per fatti di lieve entità; nel caso concreto tale requisito non è emerso.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Richiamato in relazione ai reati fine dell'associazione (traffico di stupefacenti); la Corte accerta che le condotte contestate non rientravano nell'ambito esclusivo della lieve entità.
art. 416 bis c.p. (art. 416bis.1 c.p.)
Menizonata l'esclusione dell'aggravante specifica nella contestazione iniziale; non rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art. 273 c.p.p.
Richiamato per la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" tipica della fase cautelare: la Corte ribadisce che gli indizi in questa fase non vanno valutati con gli stessi criteri del giudizio di merito.
art. 275 c.p.p.
Richiamata in relazione alla presunzione operante in tema di esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte osserva che il ricorrente non ha prodotto elementi per vincere tale presunzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: può sindacare la motivazione solo per violazione di legge o per manifesta illogicità o contraddizione.
- Per l'adozione o la conferma di una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, valutati con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito che richiede prove più qualificate.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in cassazione occorre invocare specifiche violazioni di norme o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; semplici diverse letture dei fatti raramente sono sufficienti.
- Per ottenere la qualificazione dell'associazione come "per fatti di lieve entità" ex art. 74, comma 6, DPR 309/1990, è necessario dimostrare che il sodalizio era programmato esclusivamente per fatti di lieve entità e che le modalità operative erano incompatibili con reati più gravi.
- Per vincere la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (esigenze cautelari) il difensore deve proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o l'inadeguatezza della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20952/2022 del 30/05/2022
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20953/2022 del 30/05/2022
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20954/2022 del 30/05/2022
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2022 del 30/05/2022
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20959/2022 del 30/05/2022
- Sentenza penale · 30 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20965/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →