Sentenza n. 728/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 650/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2024, con cui si riconosce il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 e si condanna l’Amministrazione scolastica al relativo pagamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione e al pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi di funzionari delegati o delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile, per l'esecuzione di una pronuncia di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito e condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle somme dovute integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando il giudicato risulti ineseguito.
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