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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/610

Regolamento (UE) 2025/610 del Consiglio, del 24 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Normativa europea32025R0610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica centrafricana in coerenza con la risoluzione 2745 (2024) del Consiglio di sicurezza ONU. La modifica principale consiste nella ridefinizione del divieto di fornire armamenti e servizi correlati ai gruppi armati attivi nel Paese e alle persone associate, mentre viene chiarita la nozione di "finanziamenti o assistenza finanziaria". Sono inoltre soppressi gli articoli 3 e 4 del regolamento originario, con conseguente semplificazione del quadro normativo.

Modifica il regime di misure restrittive UE relativo alla Repubblica centrafricana, adeguando l’embargo sulle armi ai nuovi parametri della risoluzione ONU 2745 (2024).

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e vincola direttamente operatori economici, persone fisiche o giuridiche, entità e organismi dell’Unione coinvolti nella vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a beni e tecnologie militari, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. Il divieto riguarda specificamente i gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e le persone ad essi associate, indipendentemente dall’origine dei beni (UE o extra UE). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2025/610 del Consiglio: modifica del regime restrittivo per la Repubblica centrafricana

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 224/2014 per adeguare il regime sanzionatorio UE alla risoluzione 2745 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla conseguente decisione (PESC) 2025/604. La finalità è garantire un’applicazione uniforme nell’Unione delle misure restrittive relative ai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e alle persone ad essi associate.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio rileva che la risoluzione ONU del 30 luglio 2024 ha revocato l’embargo sulle armi nei confronti del governo della Repubblica centrafricana, mantenendo però un embargo sulle armi, fino al 31 luglio 2025, nei confronti dei gruppi armati attivi nel Paese e delle persone associate. Poiché alcune modifiche rientrano nella competenza dell’Unione ai sensi del TFUE, è necessario un atto di diritto UE per assicurare applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda operatori economici e, più in generale, persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che effettuino o intendano effettuare operazioni concernenti beni e tecnologie militari, armi da fuoco, parti e componenti essenziali e munizioni. Il divieto opera sia per beni originari dell’Unione sia per beni di origine extra UE, quando il destinatario è costituito dai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana o dalle persone ad essi associate.

Nuova definizione di finanziamenti o assistenza finanziaria

Viene inserita nell’articolo 1 del regolamento 224/2014 una definizione ampia di "finanziamenti o assistenza finanziaria". La nozione copre qualsiasi forma di erogazione o impegno a erogare fondi o risorse economiche proprie, comprendendo, a titolo esemplificativo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione, assicurazioni e riassicurazioni, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Restano fuori dalla definizione i pagamenti e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, se effettuati secondo la normale prassi commerciale.

Divieti sostanziali introdotti o riformulati

Il nuovo articolo 2 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, nonché armi da fuoco, parti e componenti essenziali e munizioni di cui al regolamento (UE) n. 258/2012.

Sono inoltre vietati:

  • l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione connessi a tali beni o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso;
  • i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi alle operazioni sopra indicate.

Tali divieti si applicano quando i destinatari sono i gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e le persone ad essi associate.

Abrogazione di disposizioni previgenti

Il regolamento sopprime gli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 224/2014. Il testo fornito non riporta il contenuto previgente di tali disposizioni, ma la soppressione indica un intervento di riassetto del regime restrittivo già esistente.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, ciò implica l’immediata necessità di verifica della conformità delle operazioni con soggetti collegati ai gruppi armati nella Repubblica centrafricana.

Disposizioni principali

Nuova definizione di finanziamenti o assistenza finanziaria

L’articolo 1 del regolamento 224/2014 è integrato con una definizione ampia di "finanziamenti o assistenza finanziaria", comprensiva di qualsiasi azione con cui una persona fisica o giuridica, entità od organismo eroga o si impegna a erogare fondi o risorse economiche proprie, anche sotto forma di sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e assicurazioni/riassicurazioni, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Sono esclusi i pagamenti e le condizioni di pagamento effettuati secondo la normale prassi commerciale per beni o servizi.

Divieto di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di beni militari e armi da fuoco

Il nuovo articolo 2, paragrafo 1, vieta, direttamente o indirettamente, la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, nonché delle armi da fuoco, parti e componenti essenziali e munizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 258/2012, siano essi originari o meno dell’Unione, quando destinatari sono i gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e le persone ad essi associate.

Divieto di assistenza tecnica e servizi di intermediazione

Il nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera a), vieta la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie militari o alle armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni, nonché connessi alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, se destinati ai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e alle persone ad essi associate.

Divieto di finanziamenti e assistenza finanziaria connessi alle operazioni vietate

Il nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera b), vieta la fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni e tecnologie militari o delle armi da fuoco, nonché alla prestazione della relativa assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, quando i beneficiari siano i gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e le persone ad essi associate.

Abrogazione di disposizioni previgenti

Sono soppressi gli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 224/2014, con effetto di eliminare le disposizioni precedentemente previste in tali articoli nel quadro del regime restrittivo.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecommercio di armamentisanzioni internazionali

Testo integrale

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