Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/641

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Normativa europea32025R0641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi UE dei territori e delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di talune categorie di prodotti avicoli e di materiale germinale, alla luce di nuovi focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e di un focolaio di malattia di Newcastle nella Repubblica di Macedonia del Nord. In parallelo, rimuove o attenua alcune restrizioni per la Bosnia-Erzegovina, ritenendo superato il rischio alla base della precedente sospensione. L’atto modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli elenchi UE di paesi, territori e zone autorizzati per l’ingresso di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne di pollame, in relazione a focolai di HPAI e malattia di Newcastle.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, con riferimento alle origini ammesse o sospese negli elenchi degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Ha portata territoriale UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; interviene sulle voci relative a Bosnia-Erzegovina, Canada, Repubblica di Macedonia del Nord, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica di specifiche zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, per la Repubblica di Macedonia del Nord, da malattia di Newcastle.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione aggiorna gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. L’intervento è motivato da nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e da un focolaio di malattia di Newcastle nella Repubblica di Macedonia del Nord, nonché dal miglioramento della situazione epidemiologica in Bosnia-Erzegovina.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si fonda sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429. Quest’ultimo prevede che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi UE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce tali elenchi negli allegati da I a XXII, mentre gli allegati V, XIV e XV sono specificamente dedicati, rispettivamente, a pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

Motivi delle modifiche: situazione sanitaria nei paesi interessati

La Commissione prende atto delle notifiche ricevute da Canada, Regno Unito e Stati Uniti relative a nuovi focolai di HPAI, per i quali le autorità locali hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato politiche di abbattimento totale, con successive operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse, la Commissione ritiene necessario sospendere o adeguare l’accesso di partite provenienti dalle zone interessate al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Per la Repubblica di Macedonia del Nord, invece, il regolamento considera un focolaio di malattia di Newcastle nel pollame nel comune di Jegunovtse e conclude che, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame, non è sufficiente la disciplina previgente: viene quindi imposto un trattamento di riduzione dei rischi D.

La Bosnia-Erzegovina è trattata in senso più favorevole: dopo l’aggiornamento delle informazioni epidemiologiche e la valutazione favorevole della Commissione, viene ritenuto superato il rischio che aveva giustificato la sospensione di alcune partite di carni fresche di pollame. Di conseguenza, si procede a una riapertura parziale e al ripristino di una posizione più favorevole anche per i prodotti a base di carne di pollame.

Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V, parte 1, sezione B, viene aggiornato per Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche consistono nella sostituzione di righe esistenti e nell’aggiunta di nuove zone, con riferimento alle categorie di partite ammesse e alle date di applicazione delle misure. Per il Canada vengono aggiornate la zona CA-2.253 e aggiunte le zone CA-2.259 e CA-2.260. Per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.351, GB-2.354-GB-2.358 e aggiunte GB-2.366-GB-2.368. Per gli Stati Uniti sono sostituite numerose zone, da US-2.680 fino a US-2.861, e aggiunte le zone US-2.979- US-2.1005, con descrizioni territoriali dettagliate nella parte 2 dell’allegato.

Nella parte 2 dell’allegato V sono aggiornate anche le descrizioni geografiche delle zone, con indicazione di municipalità, contee, coordinate GPS e raggio delle zone di protezione/sorveglianza. Per il Canada, ad esempio, la zona CA-2.239 in British Columbia e la zona CA-2.245 vengono ridefinite; per le nuove zone CA-2.259 e CA-2.260 sono indicate le municipalità incluse nelle aree di protezione di 3 km e di sorveglianza di 10 km. Per Regno Unito e Stati Uniti sono fornite coordinate e delimitazioni puntuali delle nuove aree soggette a restrizione.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene modificato per riflettere le restrizioni su carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per la Bosnia-Erzegovina la voce è sostituita con la zona BA-0. Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiornate le zone interessate dai focolai HPAI: vengono sostituite alcune righe e inserite nuove zone, tra cui CA-2.259 e CA-2.260, GB-2.366-GB-2.368 e numerose zone statunitensi da US-2.979 a US-2.1005.

Per ciascuna zona la tabella riporta, oltre all’identificazione geografica, le categorie di animali/prodotti interessate e la data di inizio o di aggiornamento della restrizione. La logica complessiva è quella di consentire l’ingresso solo dalle aree non coinvolte dai focolai o dalle aree per le quali la Commissione ha ritenuto cessato il rischio sanitario.

Allegato XV: prodotti a base di carne di pollame

L’allegato XV, parte 1, sezione A, è modificato in due punti principali. Per la Bosnia-Erzegovina la voce viene sostituita e reimpostata con l’indicazione che la zona BA-0 è in parte ripristinata, con la categoria di trattamento generico "A" per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame, cioè senza trattamento specifico di riduzione dei rischi per tale voce. Per la Repubblica di Macedonia del Nord, invece, viene imposto il trattamento di riduzione dei rischi D per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, in ragione del focolaio di malattia di Newcastle e secondo il rinvio all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori e gli operatori del settore avicolo, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite e la corrispondente voce negli allegati V, XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404, nonché l’eventuale trattamento di riduzione dei rischi richiesto. La disciplina è dinamica e legata all’evoluzione dei focolai: le autorizzazioni possono essere ristrette, sospese o ripristinate anche in tempi molto brevi, con effetti immediati sugli scambi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I considerando chiariscono che l’adozione è avvenuta con procedura urgente, in ragione della necessità di tutela sanitaria e di continuità degli scambi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di autorizzazione per l’ingresso nell’Unione

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle zone ammesse o sospese per pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne di pollame.

Nuove sospensioni e aggiornamenti per HPAI

Per Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiornate le zone soggette a restrizioni negli allegati V e XIV a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, vengono sospesi o ricalibrati gli ingressi dalle zone interessate e aggiornate le delimitazioni territoriali e le date di applicazione delle restrizioni.

Revisione delle restrizioni per la Bosnia-Erzegovina

La Bosnia-Erzegovina ottiene la riapertura dell’ingresso nell’Unione per carni fresche di pollame nella zona BA-0, mentre nell’allegato XV la voce è aggiornata per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame con trattamento generico "A". Tuttavia, nella tabella dell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce è formulata in modo da mantenere talune indicazioni come "Non autorizzato" per altre categorie/condizioni riportate nella tabella.

Restrizione rafforzata per la Repubblica di Macedonia del Nord

A causa di un focolaio di malattia di Newcastle nel pollame nel comune di Jegunovtse, per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame dalla Repubblica di Macedonia del Nord viene imposto il trattamento di riduzione dei rischi D, in conformità all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. La voce dell’allegato XV è modificata di conseguenza.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando sottolineano l’urgenza delle modifiche per proteggere lo stato sanitario dell’Unione e per evitare inutili perturbazioni degli scambi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animaleimportazionisicurezza alimentarescambi internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.