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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/608

Regolamento (UE) 2025/608 del Consiglio, del 24 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

Normativa europea32025R0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime sanzionatorio UE relativo ad Haiti alle modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2025/601, adottata il 24 marzo 2025 in attuazione della risoluzione 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza ONU. In particolare, amplia e chiarisce il divieto relativo a beni e tecnologie militari, armi da fuoco e servizi/finanziamenti connessi, e introduce ulteriori criteri di designazione per soggetti coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illecito di risorse naturali. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica il regolamento (UE) 2022/2309 sulle misure restrittive nei confronti di Haiti, aggiornando l’embargo sulle armi e i criteri di designazione delle persone/soggetti sanzionabili.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell’Unione, con effetti diretti e uniformi in tutti gli Stati membri. Riguarda le operazioni relative ad Haiti o destinate a essere utilizzate ad Haiti, in particolare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a beni e tecnologie militari, armi da fuoco, loro parti e munizioni. Sono previste deroghe autorizzabili dalle autorità competenti per attività connesse a Nazioni Unite, missioni autorizzate dall’ONU, unità di sicurezza sotto il comando del governo haitiano, nonché per materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo, previa approvazione del comitato sanzioni nei casi previsti.

Modifica del regime restrittivo UE nei confronti di Haiti

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2022/2309 per allinearlo alla decisione (PESC) 2025/601 del Consiglio, adottata il 24 marzo 2025 in attuazione della risoluzione 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La finalità è rafforzare e chiarire il quadro delle misure restrittive relative ad Haiti, con particolare riguardo all’embargo sulle armi e ai criteri di individuazione dei soggetti sanzionabili.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio sottolinea che alcune modifiche introdotte dalla decisione PESC rientrano nell’ambito del TFUE e richiedono quindi un atto dell’Unione per garantirne applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. Il regolamento modifica di conseguenza il regime esistente per assicurare coerenza tra disciplina PESC e disciplina vincolante di diritto UE.

Ambito oggettivo delle misure

Il cuore della modifica riguarda i beni e le tecnologie militari, le armi da fuoco, le loro parti e componenti essenziali e le munizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 258/2012. Il divieto opera per vendite, forniture, trasferimenti ed esportazioni, sia diretti sia indiretti, quando destinati ad Haiti o a essere utilizzati ad Haiti. Il regolamento amplia inoltre la nozione rilevante di servizi connessi, includendo espressamente i servizi di intermediazione e la nozione di finanziamenti o assistenza finanziaria.

Divieti principali

Il nuovo articolo 2 conferma un divieto generale molto ampio: non solo la movimentazione fisica dei beni è vietata, ma anche l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria collegati ad attività militari o alla filiera di approvvigionamento, fabbricazione, manutenzione e uso dei beni vietati. La formulazione estende la portata delle misure a tutte le forme di supporto economico e operativo che possano agevolare l’uso di tali materiali ad Haiti.

Deroghe autorizzabili

Il regolamento prevede tre principali canali derogatori, tutti rimessi all’autorizzazione delle autorità competenti:

  • operazioni destinate alle Nazioni Unite, a missioni autorizzate dall’ONU o a unità di sicurezza sotto il comando del governo haitiano, purché finalizzate esclusivamente alla pace e stabilità;
  • operazioni previamente approvate dal comitato delle sanzioni ONU, sempre per obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
  • operazioni aventi a oggetto materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo.

Nuovi criteri di designazione

Il regolamento aggiunge, tra gli elementi rilevanti per le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 4 bis del regolamento base, il coinvolgimento nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali. Tale estensione amplia il perimetro soggettivo delle sanzioni oltre i profili strettamente militari, collegandolo anche a condotte economiche illecite con effetti destabilizzanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò implica applicazione immediata delle nuove definizioni, dei divieti e dei criteri di designazione nell’operatività di compliance, trade control e due diligence sanzionatoria.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

All’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2309 sono introdotte due nuove definizioni. I "servizi di intermediazione" comprendono la negoziazione o l’organizzazione di transazioni tra paesi terzi per l’acquisto, la vendita o la fornitura di beni e tecnologie, ovvero di servizi finanziari e tecnici, nonché la vendita o l’acquisto di beni, tecnologie o servizi ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. I "finanziamenti o assistenza finanziaria" comprendono qualsiasi forma di erogazione o impegno a erogare fondi o risorse economiche, inclusi sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore e acquirente, anticipi import/export, assicurazioni e riassicurazioni, compresa l’assicurazione del credito all’esportazione; sono esclusi i normali pagamenti commerciali e le relative condizioni di pagamento.

Divieto di esportazione e fornitura di materiali e tecnologie militari

Il nuovo articolo 2, paragrafo 1, vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, nonché delle armi da fuoco, delle loro parti e componenti essenziali e delle munizioni di cui al regolamento (UE) n. 258/2012, anche se non originari dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.

Divieti su assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti

Il nuovo articolo 2, paragrafo 2, vieta: a) la prestazione, diretta o indiretta, di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ad attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei beni/tecnologie militari e delle armi da fuoco sopra indicate; b) la prestazione, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alle medesime attività o alla prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, quando rivolte a soggetti ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.

Deroghe per Nazioni Unite e soggetti autorizzati

In deroga ai divieti, le autorità competenti possono autorizzare operazioni e servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1, inclusi finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o personale, se destinati alle Nazioni Unite, a missioni autorizzate dall’ONU o a unità di sicurezza operanti sotto il comando del governo haitiano, purché impiegati da o in coordinamento con tali entità e finalizzati esclusivamente alla pace e alla stabilità ad Haiti.

Deroga previa approvazione del comitato sanzioni ONU

Le autorità competenti possono autorizzare le medesime operazioni anche quando il comitato delle sanzioni abbia preventivamente approvato la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, oppure i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o personale, se diretti a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

Deroga per materiale militare non letale a fini umanitari o protettivi

È prevista un’ulteriore deroga per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale, nonché per i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, quando l’uso sia esclusivamente umanitario o protettivo e l’operazione sia destinata a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

Nuovi criteri di designazione sanzionatoria

All’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), viene aggiunto il coinvolgimento nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali come nuovo elemento rilevante ai fini dell’inclusione nelle misure restrittive.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comuneembargo sulle armicommercio internazionalesicurezza internazionale

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