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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/624

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/624 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo urgente la mappatura europea delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione tiene conto dell’evoluzione epidemiologica, con nuovi focolai in Germania e Polonia e con il declassamento o la soppressione di alcune aree polacche. L’atto ridefinisce, con grande dettaglio territoriale, le zone I, II e III in vari Stati membri per orientare i controlli e limitare la diffusione della malattia. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, al loro interno, alle specifiche zone geografiche elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni I, II e III definite per la gestione della peste suina africana in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e, per le zone di parte II, Bulgaria e Romania. Le misure sono immediate e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le delimitazioni territoriali sono puntuali e comprendono anche esclusioni, porzioni di comuni, quartieri, strade, linee ferroviarie, fiumi e altri riferimenti geografici.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/624 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento è motivato dall’evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell’Unione, con nuovi focolai e con la necessità di adeguare le zone geografiche soggette a restrizioni in modo coerente con il rischio sanitario.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando la Commissione richiama la natura altamente contagiosa della peste suina africana, i suoi effetti su suini detenuti e selvatici, sui movimenti di animali e prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi.

È inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che prevede misure speciali di controllo per gli Stati membri interessati tramite l’elenco delle zone soggette a restrizioni negli allegati I e II. Le modifiche devono essere coerenti con gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della PSA nell’Unione, nonché con il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Razionale delle modifiche

La Commissione evidenzia che l’allegato I è stato già modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/498, ma che successivamente si sono verificati nuovi focolai di PSA in Germania e Polonia. In Germania, il nuovo focolaio nel Brandeburgo determina un aumento del livello di rischio e giustifica la riclassificazione di aree attualmente incluse in zona I come zona II, in nome della continuità territoriale.

In Polonia, alcuni nuovi focolai in suini selvatici in aree già soggette a restrizioni richiedono l’innalzamento del livello di protezione, mentre altre zone possono essere declassate o soppresse in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo applicate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare degli articoli 64, 65 e 67.

Ambito territoriale e contenuto dell’allegato

L’allegato sostituito individua con estrema precisione le zone soggette a restrizioni I, II e III nei vari Stati membri interessati. Le delimitazioni sono formulate mediante elenchi di regioni, distretti, province, comuni e, in alcuni casi, porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, corsi d’acqua o altri riferimenti topografici.

Per la Germania sono individuate zone I e II soprattutto nei Länder Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg e altri territori contigui. Per la Polonia l’allegato contiene un’ampia rimodulazione delle zone I e II, con particolare incidenza su voivodati quali kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie e zachodniopomorskie.

L’Italia è interessata da una dettagliata mappatura delle zone I, II e III, con elenchi separati per regione e provincia. Tra le aree più rilevanti figurano ampie porzioni di Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, oltre a zone in Toscana, Calabria, Basilicata e Campania. Sono presenti anche zone III per Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia, a conferma della gravità e diffusione del rischio sanitario in specifiche aree.

Effetti operativi

L’effetto principale del regolamento è l’immediata sostituzione della cartografia normativa delle restrizioni, con conseguenze dirette sui movimenti di suini detenuti e selvatici, sui prodotti derivati e sulle misure di controllo applicabili nelle aree elencate. Per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità competenti, la verifica puntuale dell’inclusione territoriale nelle zone I, II o III diventa essenziale per il rispetto delle limitazioni, dei controlli e delle eventuali misure di prevenzione e contenimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e degli orientamenti scientifici e internazionali richiamati nei considerando.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. L’allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati.

Ragioni epidemiologiche della modifica

I considerando segnalano nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e in Polonia e un miglioramento della situazione in alcune aree della Polonia. Le modifiche delle zone si fondano sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.

Modifiche specifiche per la Germania

Alcune aree del Brandeburgo e della Sassonia sono riclassificate o ridefinite, con passaggi da zona soggetta a restrizioni I a II in presenza di nuovi focolai in suini selvatici, in particolare nel Land Brandeburgo e nelle aree circostanti. L’allegato distingue con precisione tra zone I e II in vari distretti e comuni.

Modifiche specifiche per la Polonia

La Polonia è il principale oggetto delle rettifiche: alcune aree passano da zona I a zona II a seguito di nuovi focolai, mentre altre aree già in zona II vengono riclassificate in zona I o soppresse dagli elenchi, in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo. Sono inoltre delimitate nuove aree di restrizione di dimensioni sufficienti in più voivodati.

Elenco puntuale delle zone I, II e III

L’allegato contiene l’elenco analitico delle zone soggette a restrizioni per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania (zone I), per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Romania (zone II e/o III secondo la parte dell’allegato), con individuazione per regioni, province, comuni, distretti, quartieri e porzioni territoriali.

Italia: aggiornamento delle aree restrittive

Per l’Italia l’allegato elenca zone soggette a restrizioni I, II e III in numerose regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania. Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e comprendono comuni, porzioni di comuni e riferimenti infrastrutturali; in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna sono presenti anche zone III di particolare rilievo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo delle malattiemercato interno agroalimentare

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