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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/612

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32025R0612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il funzionamento della misura di salvaguardia definitiva sull’acciaio dell’UE in risposta al peggioramento del contesto di mercato, alla sovraccapacità globale e alla crescente pressione delle importazioni. La Commissione introduce adeguamenti mirati per categoria, riduce il tasso di liberalizzazione dall’1% allo 0,1%, modifica l’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dalla misura e ricalibra l’accesso ai contingenti residui e i massimali per alcuni paesi. Le nuove regole sono pensate per preservare l’efficacia della misura e i flussi commerciali tradizionali, pur mantenendo margini di approvvigionamento per l’industria utilizzatrice dell’Unione.

Modifica del regime di salvaguardia definitivo sull’importazione di determinati prodotti di acciaio, con adeguamento dei contingenti tariffari, del livello di liberalizzazione e delle regole di accesso ai contingenti residui.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, nei confronti di paesi terzi soggetti alla misura di salvaguardia. Incide sia sui contingenti tariffari specifici per paese sia sul contingente residuo "altri paesi", nonché sull’elenco dei paesi in via di sviluppo membri OMC esclusi o inclusi a seconda delle soglie di importazione. Non si applica alle categorie o origini per le quali il regolamento mantiene lo status quo o prevede regimi speciali; alcune modifiche decorrono dal 1° aprile 2025 e altre dal 1° luglio 2025.

Modifica del regolamento di salvaguardia sull’acciaio

Il regolamento interviene sul regime di salvaguardia definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per le importazioni di determinati prodotti di acciaio. La Commissione fonda l’intervento sul deterioramento del mercato mondiale dell’acciaio, sull’aumento della sovraccapacità, sulla crescita della pressione delle importazioni nell’Unione e sugli sviluppi delle misure commerciali adottate da paesi terzi.

Contesto e finalità del riesame

La Commissione richiama i precedenti riesami e la proroga della misura fino al 30 giugno 2026 disposta nel 2024. Il presente riesame del funzionamento è stato aperto su richiesta di 13 Stati membri, che hanno evidenziato il calo della domanda nell’Unione, il crescente scarto tra domanda effettiva e contingenti esenti da dazio e il rischio di diversione commerciale dall’Asia e da altri mercati verso l’UE. La Commissione afferma che il riesame è coerente con il quadro UE e con le regole OMC, e che non esiste un limite temporale che impedisca di avviare un nuovo riesame del funzionamento.

Valutazione economica: sovraccapacità e pressione delle importazioni

La Commissione osserva che la capacità globale di produzione di acciaio continua a crescere mentre la domanda mondiale diminuisce o cresce solo moderatamente. In particolare, segnala il ruolo delle esportazioni cinesi e l’effetto di ulteriori misure tariffarie adottate da paesi terzi, comprese le modifiche statunitensi alla Sezione 232, che potrebbero aumentare la diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione. Sul piano interno, i dati raccolti mostrano un peggioramento di produzione, vendite, utilizzo degli impianti e redditività dell’industria siderurgica dell’UE, con risultati negativi o fragili nel 2024.

Struttura dell’intervento: approccio per categorie

La Commissione adotta un approccio categoria per categoria tra le 26 categorie del regime, distinguendo quattro gruppi in base all’intensità della pressione delle importazioni: pressione molto significativa, significativa, moderata o assente/minima. Sulla base di tale classificazione, individua gli adeguamenti necessari solo dove la misura risulta compromessa, evitando di comprimere gli approvvigionamenti dell’industria utilizzatrice nei casi in cui la pressione importativa non è rilevante.

Adeguamenti orizzontali

Il regolamento riduce il tasso di liberalizzazione allo 0,1% dal 1° luglio 2025, ritenendo che l’aumento dei contingenti all’1% annuo non sia più compatibile con la domanda debole e con la necessità di preservare l’efficacia della salvaguardia. Inoltre aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo membri OMC esclusi dalla misura in base alla soglia del 3% di importazioni e alla soglia aggregata del 9%, con effetto dal 1° aprile 2025.

Gestione dei contingenti: riporto, accesso residuo e massimali

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il riporto trimestrale dei contingenti inutilizzati: esso viene abolito per le categorie maggiormente esposte alla pressione delle importazioni, mentre resta per le categorie con pressione bassa o assente. Il regolamento limita inoltre l’accesso dei titolari di contingenti specifici per paese al contingente residuo nell’ultimo trimestre, distinguendo tra categorie con divieto totale, accesso limitato e regime speciale. Parallelamente vengono introdotti massimali per singolo paese nel contingente residuo "altri paesi", con percentuali differenziate per gruppi di categorie per prevenire sostituzioni dei fornitori tradizionali.

Categorie, volumi e allegati

L’allegato II sostituisce l’allegato IV del regolamento 2019/159 con i nuovi volumi trimestrali dei contingenti tariffari per il periodo 1° aprile 2025 - 30 giugno 2026. L’allegato I sostituisce l’allegato III.2 con l’elenco aggiornato dei paesi in via di sviluppo OMC inclusi o esclusi per categoria. Il regolamento contiene inoltre tabelle dettagliate sui volumi per categoria, sui codici NC/TARIC e sui regimi applicabili ai contingenti specifici per paese e al contingente residuo.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per importatori, esportatori e utilizzatori dell’acciaio, l’impatto principale consiste nella diversa disponibilità dei contingenti per categoria, nella maggiore restrizione dell’accesso al contingente residuo e nella ridotta crescita annuale dei volumi esenti da dazio. In pratica, il regolamento rende più selettiva la gestione doganale dei contingenti e richiede verifiche puntuali su categoria, origine, trimestre di applicazione e capienza residua, soprattutto a decorrere dal 1° aprile 2025 e dal 1° luglio 2025.

Disposizioni principali

Riesame del funzionamento e base giuridica

La Commissione svolge un riesame del funzionamento della misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/478, dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755 e dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Il riesame è stato avviato su richiesta motivata di 13 Stati membri del 29 novembre 2024 e riguarda mutamenti delle circostanze, tra cui calo della domanda, sovraccapacità globale e diversione degli scambi verso l’UE.

Adeguamento del tasso di liberalizzazione

A decorrere dal 1° luglio 2025 il tasso di liberalizzazione annuale dei contingenti tariffari passa dall’1% allo 0,1% per tutte le categorie di prodotti. La Commissione ritiene che il precedente tasso fosse eccessivo rispetto all’andamento della domanda e che il nuovo tasso sia necessario per preservare l’efficacia della misura.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo OMC

L’allegato III.2 è sostituito per aggiornare, sulla base dei dati di importazione 2024 e in applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell’articolo 18 del regolamento di base, i paesi in via di sviluppo membri OMC inclusi o esclusi dalla misura. Le modifiche si applicano dal 1° aprile 2025 e riguardano, tra gli altri, Cina, Egitto, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Oman, Arabia Saudita, Thailandia, Turchia, Emirati arabi uniti e Vietnam, per specifiche categorie.

Nuove regole sul riporto dei contingenti inutilizzati

L’articolo 1, paragrafo 4, viene modificato per escludere il riporto automatico dei saldi non utilizzati al trimestre successivo nelle categorie 1A, 2, 4A, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25B. Il saldo non utilizzato dell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione non viene trasferito.

Accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre

L’articolo 1, paragrafo 5, è riscritto per limitare o escludere l’accesso dei titolari di contingenti specifici per paese al contingente residuo nell’ultimo trimestre. Nessun ulteriore accesso è consentito per numerose categorie (tra cui 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B e 26); per 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 e 28 è consentito solo un accesso limitato; per la categoria 4B resta un regime speciale con tetto del 30% per singolo esportatore.

Massimali per il contingente residuo "altri paesi"

L’articolo 1, paragrafo 7, introduce un limite massimo per singolo paese nel contingente residuo disponibile all’inizio del trimestre per i paesi privi di contingente specifico. I massimali sono fissati al 13% per le categorie 1A e 2; 15% per 16 e 17; 20% per 4B, 6, 7 e 13; 25% per 4A, 5 e 14; 30% per 3B, 20, 21, 25B e 26. Il limite si applica in tutti i trimestri.

Suddivisione della categoria 1 in 1A e 1B

Per evitare l’esaurimento immediato del sotto-contingente relativo al codice NC 7212 60 00 e preservare i flussi di prodotti di nicchia, la categoria 1 viene scissa in 1A e 1B. La 1B riguarda il prodotto altamente specifico e ha contingenti autonomi; la 1A comprende gli altri codici della categoria.

Ridistribuzione dei volumi delle sanzioni Russia/Bielorussia

Per le categorie interessate dai divieti di importazione di prodotti siderurgici originari di Russia e Bielorussia, la Commissione modifica in parte la precedente ridistribuzione dei relativi volumi. In particolare, nelle categorie 24 e, in misura del 65%, nelle categorie 1A, 7, 16 e 21, i volumi vengono parzialmente o integralmente sottratti alla ridistribuzione; le modifiche decorrono dal 1° aprile 2025.

Categorie senza adeguamenti

Per le categorie in cui non è stata riscontrata pressione delle importazioni o il rischio è ritenuto minimo, la Commissione non interviene per non limitare inutilmente gli approvvigionamenti dell’industria utilizzatrice dell’UE. Rientrano in tale area, tra le altre, le categorie 1B, 3A, 4B, 8, 9, 10, 12, 19, 25A, 27 e 28.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalemisure di salvaguardiadazio doganalepolitica commercialedifesa commerciale

Testo integrale

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