Regolamento (UE) 2025/531
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinate bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Cina, nell'ambito di un procedimento antidumping già avviato. La misura ha lo scopo di consentire, se ne ricorreranno i presupposti a esito dell'inchiesta, l'eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping. Il regolamento non istituisce dazi definitivi, ma solo un obbligo di registrazione con durata di nove mesi.
Registrazione per nove mesi delle importazioni nell'Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese, nell'ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente da rivestimento, placcatura, finitura esterna, forma e accessori, anche assemblate in pacchi di bombole, originarie della Repubblica popolare cinese. Sono compresi i prodotti attualmente classificati nei codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00, con i relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Sono escluse le bombole non ricaricabili con capacità fino a 120 ml contemplate dalla norma EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037. La registrazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.
Registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione adotta una misura di registrazione doganale nell'ambito di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama come base giuridica l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e precisa che la registrazione serve a preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno i presupposti.
Contesto procedurale e finalità della misura
La Commissione indica che il procedimento antidumping è stato aperto il 6 dicembre 2024 in seguito a una denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque società dell'Unione: Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG (ECS), Faber Industrie S.p.A. e Worthington Cylinders GmbH. Tali imprese rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto interessato, elemento rilevante ai fini dell'avvio dell'inchiesta. La registrazione non equivale a un dazio definitivo, ma è una misura cautelare volta a tutelare l'efficacia dell'eventuale futura imposizione di dazi.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo ampio: si tratta di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, in acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di sacca di gas, valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, e anche riunite in pacchi di bombole. Sono espressamente escluse le bombole non ricaricabili con capacità fino a 120 ml contemplate dalla norma europea EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037 assegnato dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
Classificazione doganale
Il regolamento richiama, a fini informativi, i codici NC e TARIC nei quali il prodotto è attualmente classificato: ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00, con i relativi codici TARIC specificati nel testo. La Commissione chiarisce che tali indicazioni non vincolano la classificazione tariffaria, che può essere successivamente modificata. È inoltre precisato che gli estintori vuoti conformi alla definizione del prodotto rientrano nell'ambito dell'inchiesta, anche se classificati sotto il codice NC 8424 10 00.
Effetti della registrazione e possibili dazi futuri
Le autorità doganali sono tenute a registrare le importazioni nell'Unione del prodotto originario della RPC. L'obiettivo è consentire, se l'inchiesta si concluderà con l'istituzione di dazi antidumping e se saranno soddisfatte le condizioni giuridiche, la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che, allo stato, non è possibile stimare l'importo di eventuali futuri dazi. Tuttavia, richiama la regola generale del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e la possibilità, in presenza di distorsioni relative alle materie prime ex articolo 7, paragrafo 2 bis, di fissare il dazio al margine di dumping se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
Durata, dati personali ed entrata in vigore
La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel contesto della misura devono essere trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Avvio del procedimento antidumping e base giuridica
La Commissione richiama l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 come fondamento per la registrazione delle importazioni. La misura si inserisce nel procedimento antidumping aperto il 6 dicembre 2024 a seguito di denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto interessato comprende bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, in acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, con o senza rivestimenti, placcature, finiture o accessori, anche in pacchi di bombole. Sono escluse le bombole non ricaricabili fino a 120 ml ai sensi della EN 16509:2014 e/o del numero ONU 2037.
Codici doganali indicativi
Il prodotto è indicato come attualmente classificato nei codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00, con i corrispondenti codici TARIC specificati. I codici sono forniti solo a titolo informativo e possono essere modificati in seguito a revisione della classificazione tariffaria.
Obbligo di registrazione delle importazioni
Alle autorità doganali è impartita istruzione di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è finalizzata a rendere possibile, ove siano soddisfatte le condizioni di legge, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Possibile futura imposizione di dazi
La Commissione precisa che l'importo di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta. Richiama la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e la possibile applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, in presenza di distorsioni relative alle materie prime, con eventuale fissazione del dazio al margine di dumping se un dazio inferiore non bastasse a rimuovere il pregiudizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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