Regolamento (UE) 2025/532
Regolamento delegato (UE) 2025/532 della Commissione, del 24 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi che l’entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il DORA specificando quali fattori l'entità finanziaria deve considerare prima di consentire il subappalto di servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti. Il fulcro della disciplina è la valutazione preventiva e periodica dei rischi, della catena di subappalto, della localizzazione dei subappaltatori e dell'impatto sulla resilienza operativa digitale e sulla solidità finanziaria. Il testo disciplina inoltre le condizioni contrattuali da inserire negli accordi con i fornitori terzi di servizi TIC, le modalità di gestione delle modifiche sostanziali e i casi in cui l'entità finanziaria può risolvere il contratto.
Norme tecniche di regolamentazione sugli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità finanziarie soggette al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) quando ricorrono a fornitori terzi di servizi TIC che subappaltano, a loro volta, servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, o di parti significative di tali funzioni. Copre sia il livello individuale sia, quando il regolamento si applica su base subconsolidata o consolidata, il livello di gruppo, imponendo all'impresa madre di garantire un'applicazione coerente delle condizioni di subappalto. Il regolamento riguarda l'intera catena di subappalto TIC rilevante e include anche subappaltatori intragruppo. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; è testo rilevante ai fini del SEE.
Norme tecniche di regolamentazione sul subappalto di servizi TIC per funzioni essenziali o importanti
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) specificando gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando un fornitore terzo di servizi TIC subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, o di parti significative di tali funzioni. Il testo mira a rafforzare la governance del rischio ICT lungo l'intera catena di subappalto, tenendo conto della complessità delle catene di fornitura e della necessità di mantenere la responsabilità finale in capo all'entità finanziaria.
Finalità e contesto regolatorio
I considerando evidenziano che la dipendenza da catene di subappalto TIC, talora lunghe e complesse, può limitare la capacità dell'entità finanziaria di individuare, valutare e gestire i rischi, in particolare quando le informazioni disponibili sui subappaltatori sono incomplete. Il regolamento intende quindi rendere trasparente l'intera catena di subappalto rilevante, con attenzione ai subappaltatori che incidono sulla sicurezza e continuità del servizio, senza comprimere la responsabilità ultima degli organi di gestione dell'entità finanziaria.
Ambito di applicazione e approccio di gruppo
La disciplina si applica alle entità finanziarie soggette al DORA quando il fornitore terzo di servizi TIC ricorre a subappaltatori per servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti. In caso di applicazione su base consolidata o subconsolidata, l'impresa madre deve garantire che le condizioni di subappalto siano applicate in modo uniforme e coerente in tutto il gruppo. Il regolamento considera anche i subappaltatori intragruppo come subappaltatori TIC, inclusi quelli interamente o collettivamente posseduti da entità finanziarie nell'ambito dello stesso sistema di tutela istituzionale.
Valutazione preventiva: profilo di rischio, complessità e localizzazione
L'articolo 1 elenca gli elementi che l'entità finanziaria deve ponderare in funzione della propria dimensione, del profilo di rischio e della complessità operativa. Tra questi rientrano:
- il tipo di servizi TIC oggetto del contratto;
- la struttura della catena di subappalto;
- la localizzazione del subappaltatore o della sua impresa madre;
- la natura dei dati scambiati, trattati o conservati;
- l'eventuale prestazione in uno Stato membro o in un paese terzo;
- l'appartenenza al medesimo gruppo;
- l'eventuale autorizzazione, registrazione o vigilanza dei soggetti coinvolti;
- il rischio di concentrazione su uno o pochi subappaltatori;
- l'effetto del subappalto sulla trasferibilità del servizio;
- l'impatto di possibili perturbazioni sulla continuità e disponibilità del servizio TIC.
Dovuta diligenza e verifiche prima della stipula
Prima di concludere il contratto con il fornitore terzo, l'entità finanziaria deve decidere se consentire il subappalto di servizi TIC relativi a funzioni essenziali o importanti solo dopo avere verificato una serie di condizioni specifiche. Deve risultare che il fornitore sia in grado di selezionare e valutare i potenziali subappaltatori, di identificarli e notificarli, e di fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi. Inoltre, i contratti a valle devono consentire all'entità finanziaria di rispettare il DORA e la normativa applicabile, attribuendo a entità finanziaria e autorità gli stessi diritti di accesso e ispezione previsti verso il fornitore.
L'entità finanziaria deve anche disporre, insieme al fornitore, di capacità e risorse sufficienti per monitorare i rischi informatici connessi alla catena di subappalto, applicando standard di sicurezza adeguati, una struttura organizzativa idonea, controlli interni, gestione dei rischi, risposta agli incidenti e continuità operativa. Deve inoltre valutare l'impatto di un eventuale inadempimento del subappaltatore sulla resilienza operativa digitale e sulla solidità finanziaria, i rischi collegati alla localizzazione dei subappaltatori, i rischi di concentrazione ICT e la presenza di ostacoli all'esercizio dei diritti di audit, ispezione e accesso. Tali valutazioni devono essere riesaminate periodicamente se cambiano il contesto aziendale, le funzioni supportate o le minacce, inclusi i rischi geopolitici.
Clausole contrattuali obbligatorie e monitoraggio continuo
L'articolo 4 richiede che il contratto con il fornitore individui i servizi che possono essere subappaltati e disciplini espressamente le condizioni del subappalto. Il fornitore resta responsabile della prestazione dei subappaltatori e deve monitorare costantemente i servizi subappaltati, informando l'entità finanziaria sugli sviluppi rilevanti. Il contratto deve anche regolare la localizzazione dei subappaltatori, il luogo di trattamento e conservazione dei dati, gli obblighi di comunicazione e monitoraggio nei rapporti a valle, la continuità del servizio lungo tutta la catena, i piani operativi d'emergenza e i livelli di servizio, nonché le norme di sicurezza TIC e gli eventuali requisiti supplementari.
Devono inoltre essere riconosciuti i diritti di accesso, ispezione e audit all'entità finanziaria e alle autorità competenti o di risoluzione. Il fornitore deve notificare ogni modifica sostanziale degli accordi di subappalto, mentre l'entità finanziaria deve poter risolvere il contratto nei casi previsti dall'articolo 6 o dall'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554. Le modifiche contrattuali rese necessarie dal nuovo regolamento devono essere implementate tempestivamente e documentate.
Modifiche sostanziali e diritto di opposizione
L'articolo 5 introduce un meccanismo di informazione preventiva e di controllo sulle modifiche sostanziali degli accordi di subappalto. Il fornitore deve comunicare con congruo anticipo le modifiche programmate, così da consentire all'entità finanziaria di valutarne l'impatto sul rischio e sulla capacità del fornitore di adempiere agli obblighi contrattuali. Il contratto deve prevedere un termine di preavviso ragionevole entro cui l'entità finanziaria può approvare o opporsi. Se la modifica supera la tolleranza al rischio, l'entità deve informare il fornitore e opporsi, chiedendo adeguamenti prima dell'attuazione. In assenza di approvazione o opposizione entro il termine, il fornitore può procedere.
Risoluzione del contratto
L'articolo 6 riconosce all'entità finanziaria la facoltà di prevedere contrattualmente la risoluzione del rapporto nei casi in cui il fornitore, nonostante l'opposizione dell'entità, attui modifiche sostanziali agli accordi di subappalto; attui tali modifiche prima della scadenza del termine di preavviso e senza approvazione; oppure subappalti servizi TIC relativi a funzioni essenziali o importanti non espressamente autorizzati dal contratto. La disposizione rafforza la leva contrattuale dell'entità finanziaria per presidiare il rischio derivante da cambiamenti non controllati nella catena di fornitura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento delegato della Commissione rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Parametri di rischio e complessità da considerare
L'articolo 1 impone alle entità finanziarie di tenere conto di dimensioni, profilo di rischio complessivo, natura, portata e complessità dei servizi, delle attività e dell'operatività. Tra gli elementi rilevanti figurano il tipo di servizi TIC coinvolti, la sede del subappaltatore o della sua impresa madre, la lunghezza e complessità della catena di subappalto, la natura dei dati condivisi, la localizzazione dei servizi e del trattamento/conservazione dei dati, l'eventuale appartenenza al gruppo, il regime autorizzativo o di vigilanza dei soggetti coinvolti, il rischio di concentrazione, l'incidenza sulla trasferibilità del servizio e l'impatto su continuità e disponibilità del servizio.
Applicazione a livello di gruppo
L'articolo 2 stabilisce che, quando il regolamento si applica su base consolidata o subconsolidata, l'impresa madre responsabile del bilancio consolidato o subconsolidato deve garantire un'attuazione coerente delle condizioni di subappalto in tutte le entità del gruppo e a tutti i livelli pertinenti.
Dovuta diligenza e valutazione preventiva dei rischi
L'articolo 3 prevede che, prima di stipulare il contratto con il fornitore terzo di servizi TIC, l'entità finanziaria decida se esso possa subappaltare servizi TIC relativi a funzioni essenziali o importanti solo dopo aver verificato specifiche condizioni: capacità del fornitore di selezionare e valutare i potenziali subappaltatori; possibilità di individuare e notificare tutti i subappaltatori rilevanti; garanzia che i contratti di subappalto consentano all'entità finanziaria di rispettare il DORA e la normativa UE/nazionale; attribuzione all'entità finanziaria e alle autorità degli stessi diritti di accesso e ispezione; capacità del fornitore e dell'entità di monitorare i rischi informatici; valutazione dell'impatto su resilienza operativa e solidità finanziaria; valutazione dei rischi connessi alla localizzazione dei subappaltatori, dei rischi di concentrazione TIC e di eventuali ostacoli ai diritti di audit, ispezione e accesso. Le valutazioni di cui alle lettere f) - j) vanno aggiornate periodicamente in presenza di cambiamenti del contesto aziendale, incluse minacce TIC, concentrazione e rischi geopolitici. Il ricorso ai risultati di valutazione del fornitore non esonera l'entità finanziaria dalla responsabilità finale.
Condizioni contrattuali per il subappalto
L'articolo 4 richiede che il contratto tra entità finanziaria e fornitore terzo identifichi chiaramente i servizi subappaltabili e le relative condizioni. Il contratto deve attribuire al fornitore la responsabilità della prestazione dei subappaltatori, imporre il monitoraggio dei servizi subappaltati, prevedere obblighi di comunicazione verso l'entità finanziaria, richiedere la valutazione dei rischi legati alla localizzazione dei subappaltatori e del luogo di prestazione, disciplinare gli obblighi di monitoraggio/comunicazione nei contratti a valle, garantire la continuità della catena di subappalto, recepire i piani operativi d'emergenza e i livelli di servizio, definire le norme di sicurezza TIC e i requisiti aggiuntivi, attribuire diritti di accesso/ispezione/audit a entità finanziaria e autorità competenti/di risoluzione, imporre la notifica delle modifiche sostanziali e riconoscere il diritto di risoluzione nei casi previsti dall'articolo 6 o dall'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554. Le modifiche contrattuali necessarie per l'adeguamento al regolamento devono essere attuate tempestivamente e l'entità finanziaria deve documentarne la tempistica.
Gestione delle modifiche sostanziali degli accordi di subappalto
L'articolo 5 impone al fornitore di informare l'entità finanziaria, in tempo utile, di ogni modifica sostanziale prevista agli accordi di subappalto, in modo da consentire la valutazione dell'impatto sui rischi e sulla capacità del fornitore di adempiere ai propri obblighi. Il contratto deve prevedere un ragionevole termine di preavviso entro il quale l'entità finanziaria può approvare o opporsi alla modifica. Le modifiche possono essere attuate solo dopo l'approvazione o dopo la scadenza infruttuosa del preavviso. Se la modifica supera la tolleranza al rischio dell'entità finanziaria, questa deve informare il fornitore e opporsi, chiedendo variazioni prima dell'attuazione.
Diritto di risoluzione del contratto
L'articolo 6 riconosce all'entità finanziaria il diritto di prevedere la risoluzione del contratto con il fornitore terzo di servizi TIC se: l'entità si è opposta a modifiche sostanziali degli accordi di subappalto e il fornitore le ha comunque attuate; il fornitore ha attuato modifiche sostanziali prima della scadenza del termine di preavviso e senza approvazione; il fornitore subappalta servizi TIC relativi a funzioni essenziali o importanti, o parti significative, non espressamente ammessi dal contratto.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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