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Sentenza

Sentenza n. 2018/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 520/2024 pubbl il il 20/07/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Sezione Lavoro, procedura r.g. 120/2024, Giudice dott.ssa Emanuela Fedele relativamente alle spese e competenze liquidate in favore dei procuratori avv. Fulvio Ricca e avv. Kevin Ricca;

Giustizia amministrativa202503207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della parte di una sentenza del Tribunale ordinario relativa al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dei difensori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in loro favore. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 luglio 2024 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e il mancato pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione dell'azione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto procedibile l'azione perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c. dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., precisando che, dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, quest'ultima non è più necessaria. Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine decorre dalla notificazione presso la sede del debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato relativamente al pagamento delle spese e competenze liquidate e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Tribunale si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, fissando il termine per l'adempimento e prevedendo, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
  • La nozione di titolo esecutivo di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 va distinta dalla spedizione in forma esecutiva: dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. introdotte dalla legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è necessaria, purché sia notificata una sentenza dotata di attestazione di conformità.
  • L'omesso pagamento da parte di un'amministrazione delle somme liquidate in favore del creditore da una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., a ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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