Cassazione Civile, Ordinanza n. 06449/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una conduttrice aveva convenuto la locatrice davanti al Tribunale per ottenere: la determinazione del canone effettivamente dovuto per un immobile locato con contratto registrato del 2004; la restituzione delle somme pagate in eccedenza dal gennaio 2004 al gennaio 2013; l’accertamento di un ulteriore rapporto di locazione orale del 2011 su altro locale, con canoni asseritamente corrisposti in nero; nonché la restituzione di maggiori importi pagati per effetto della maggiore tassazione. La locatrice si era tardivamente costituita, eccependo in via preliminare l’inammissibilità delle domande per parcellizzazione del credito, la litispendenza e la prescrizione, e nel merito chiedendo il rigetto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il diritto alla ripetizione di somme per euro 32.470 e respingendo le eccezioni di parcellizzazione e litispendenza, ma dichiarando prescritte le pretese relative alle maggiorazioni fiscali. In appello, la locatrice aveva reiterato l’eccezione di inammissibilità per frazionamento del credito; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione, la locatrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 88 c.p.c. e art. 2 Cost., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la parcellizzazione, pur trattandosi secondo lei di un unico rapporto locativo di durata e di pretese già azionate in altro giudizio tra le stesse parti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’unicità del rapporto obbligatorio; 3) violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse negato l’inammissibilità nonostante il frazionamento di un’unica pretesa restitutoria relativa a un rapporto nato nel 2004 e proseguito nel tempo. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la tesi dell’unicità del rapporto era apodittica e priva di argomentazione giuridica; il secondo perché censurava una valutazione in iure e non un fatto storico decisivo, oltre a essere smentito dalla stessa impostazione del ricorso; il terzo perché assorbito e comunque diretto a contestare la valutazione delle prove, nonché perché la motivazione della sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sul frazionamento dei crediti nei rapporti di durata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non dimostrassero, in modo giuridicamente argomentato, che le pretese azionate dalla conduttrice fossero riconducibili a un unico rapporto di durata tale da imporre un divieto di frazionamento; ha inoltre osservato che il secondo motivo confondeva un fatto storico con una valutazione giuridica e che il terzo motivo era assorbito e, comunque, inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio. È stato richiamato e ritenuto correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sul frazionamento delle domande creditorie in presenza di un medesimo rapporto di durata, consentito solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata quando le pretese siano inscrivibili nel medesimo ambito di giudicato e fondate sullo stesso fatto costitutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 447 c.p.c.
norma richiamata quale base del ricorso introduttivo in materia locatizia
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nella prospettazione della ricorrente
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto e nella prospettazione della ricorrente
art. 88 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla condotta processuale della controparte
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso/frazionamento della pretesa
art. 36 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla prospettata violazione di regole processuali
art. 112 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 132 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla sufficienza della motivazione
art. 183 c.p.c.
richiamato nel principio delle Sezioni Unite in tema di rilievo officioso della questione sul frazionamento del credito
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato nel principio delle Sezioni Unite per il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Sez. U., sentenza n. 4090 del 16/02/2017
"Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c."
principio richiamato come correttamente applicato dalla Corte territoriale: il frazionamento delle domande creditorie è consentito solo se esiste un interesse oggettivamente valutabile del creditore quando le pretese siano riconducibili al medesimo rapporto, al medesimo ambito di giudicato o allo stesso fatto costitutivo
Massime di principio
- Le domande relative a distinti crediti sorti nell’ambito di un rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, quando le pretese siano tali da ricadere nel medesimo ambito di giudicato o da richiedere la medesima istruttoria.
- Chi deduce l’illegittimità del frazionamento del credito deve argomentare in modo giuridicamente completo perché i diversi titoli o le diverse scansioni temporali integrino in realtà un unico rapporto sostanziale; la mera affermazione dell’unicità del rapporto non basta.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la censura investe in realtà una valutazione giuridica o la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito, anziché un vero fatto storico non esaminato.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli elementi istruttori è inammissibile in cassazione.
- Il principio delle Sezioni Unite sul frazionamento dei crediti richiede che il giudice, ove rilevi d’ufficio la questione e manchi una deduzione espressa della parte, assicuri il contraddittorio ex art. 183 c.p.c. e art. 101, comma 2, c.p.c.
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