Cassazione Civile, Ordinanza n. 18597/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio la promittente venditrice e una terza soggetto che aveva stipulato un successivo preliminare sugli stessi beni. La società attrice sosteneva di avere sottoscritto nel giugno 2016 un preliminare per l'acquisto di due immobili e chiedeva l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte su tale preliminare, nonché la declaratoria di nullità del successivo preliminare del luglio 2017 concluso dalla venditrice con la terza promissaria acquirente. La venditrice, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare del 2016 per inadempimento della promissaria acquirente. In primo e secondo grado le domande dell'attrice venivano rigettate e veniva accolta la riconvenzionale. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 183 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto tardiva la sua contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, formulata con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; secondo la ricorrente, la contestazione sarebbe stata ammissibile fino alla scadenza del termine per la definizione del thema decidendum e del thema probandum, e quindi fino al termine della terza memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per effetto del principio di preclusione nel rito ordinario, la parte deve contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte nella prima difesa utile e comunque entro il termine di definitiva determinazione del thema decidendum. Nel caso concreto, i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale di risoluzione erano stati tempestivamente allegati dalla convenuta, mentre la contestazione della ricorrente era intervenuta solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi tardivamente. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del precedente invocato dalla ricorrente, rilevando che esso riguardava un diverso regime processuale anteriore alla riforma del 2005. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese, oltre a condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte deve avvenire nel rispetto del regime delle preclusioni processuali; il principio di non contestazione opera entro la prima difesa utile e non oltre la definitiva delimitazione del thema decidendum.
art. 183 c.p.c.
i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. segnano le preclusioni nell'allegazione e nella contestazione dei fatti; per i fatti introdotti con la prima memoria, la contestazione deve avvenire al più tardi entro la seconda memoria per consentire l'eventuale prova.
art. 96 c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la somma in favore della cassa delle ammende, ritenendo la soccombenza assistita dai presupposti per tale statuizione.
art. 13 d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in conseguenza dell'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito ordinario di cognizione, la contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte deve essere formulata nella prima difesa utile e comunque entro il momento in cui si definisce definitivamente il thema decidendum, secondo il regime delle preclusioni processuali.
- La non contestazione tardivamente revocata non è idonea a superare le preclusioni già maturate quando la nuova allegazione o contestazione intervenga oltre il termine processuale utile; la parte deve coordinare contestazioni e richieste istruttorie con le scansioni dell'art. 183 c.p.c.
- Un precedente giurisprudenziale formatosi sotto un diverso regime processuale non può essere utilizzato per superare le preclusioni del sistema successivo introdotto dalla riforma del 2005.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una pretesa tardività della contestazione, la verifica va condotta con riferimento alla scansione concreta delle memorie ex art. 183 c.p.c. e al momento in cui il fatto è stato per la prima volta allegato dalla controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →