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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06059/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un avvocato, che chiedeva il riconoscimento in prededuzione dei compensi per attività di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta nell'ambito di una procedura di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento della società. Il Tribunale aveva ammesso i crediti già riconosciuti, inclusa l'IVA con riserva, ritenendo prededucibili le prestazioni professionali perché funzionali alla procedura concorsuale. La curatela fallimentare ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 111 l.fall. e dell'art. 111 Cost. per contraddittorietà e illogicità della motivazione; 2) violazione dell'art. 111 l.fall. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il solo collegamento funzionale senza richiedere un'utilità per la procedura; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto non provata la consapevolezza del professionista circa l'asserita impossibilità di soddisfare la percentuale prevista dall'art. 163 l.fall.; 4) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere dichiarato inammissibili le eccezioni di inadempimento sulla base del giudicato endofallimentare, nonostante, secondo il ricorrente, esse investissero anche la prededuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo e inammissibile il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di prededuzione alla luce del principio secondo cui il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice di merito, alle finalità della procedura e alla conservazione o incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato. Il Tribunale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro evocato per censurare la motivazione del decreto, ma non è oggetto di specifica regola di merito nella decisione di legittimità.

  • art. 111 l. fall.

    La prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale richiede la verifica della funzionalizzazione della prestazione alla procedura, da valutarsi ex ante e in concreto; non è sufficiente un generico collegamento né un'utilità valutata ex post.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è stato assorbito; la censura era diretta a contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla consapevolezza del professionista circa l'impossibilità di soddisfare la condizione prevista per il concordato.

  • art. 1460 c.c.

    Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva la ratio decidendi del provvedimento, che aveva ritenuto preclusa l'eccezione per giudicato interno sull'ammissione del credito.

  • art. 163 l. fall.

    art. 163, 2 comma, n. 4 l. fall.

    È richiamato come disposizione rilevante per la procedura di concordato e per la valutazione, nel caso concreto, della consapevolezza del professionista circa la possibilità di fornire la somma prevista dalla proposta.

  • art. 161 l.fall.

    È richiamato dalle Sezioni Unite nel principio applicato dalla Corte per individuare il momento e la funzionalità della prestazione del professionista rispetto alla domanda di concordato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il credito del professionista incaricato per l'accesso alla procedura è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è stata funzionale alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice di merito.
  • La prededuzione non può essere riconosciuta automaticamente per il solo fatto che l'attività professionale sia stata svolta nell'ambito del concordato: occorre accertare in concreto la necessaria inerenza della prestazione alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
  • Se il giudice di merito afferma in astratto il criterio della funzionalizzazione ma poi riconosce la prededuzione senza svolgere il relativo accertamento, la motivazione è viziata per contraddizione in iure.
  • L'eccezione di inadempimento non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non si confronta con la reale ratio decidendi della decisione impugnata, specie quando il rigetto sia fondato su un giudicato interno già formatosi sull'ammissione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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