Ordinanza n. 5163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3205/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 3205/2025
Esito
La controversia
Nel giudizio d’appello promosso dall’impresa contro la sentenza del TAR Lazio n. 3205/2025, il Consiglio di Stato aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza del 16 dicembre 2025. Il consulente tecnico d’ufficio ha chiesto una seconda proroga dei termini, già prorogati con ordinanza del 13 marzo 2026, motivandola con la complessità degli accertamenti e con l’opportunità di coordinare le operazioni peritali con quelle relative ad altri giudizi aventi questioni tecniche analoghe. Le parti non si sono opposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del consulente tecnico d’ufficio, ritenendola sufficientemente giustificata dalla complessità dell’accertamento e dall’esigenza di coordinamento con consulenze relative a cause analoghe. Ha modificato parzialmente l’ordinanza del 13 marzo 2026, fissando il 15 luglio 2026 per la trasmissione dello schema di relazione alle parti o ai consulenti di parte, il 20 settembre 2026 per le eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte e il 20 ottobre 2026 per il deposito della relazione finale. Ha inoltre fissato in prosecuzione l’udienza pubblica del 15 aprile 2027 e disposto la trasmissione del provvedimento al presidente di sezione per consentire la trattazione congiunta di altri due ricorsi concernenti questioni analoghe. La controversia principale non è stata definita.
Massime di principio
- In presenza di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice amministrativo può prorogare i termini delle operazioni peritali quando la richiesta sia adeguatamente giustificata dalla complessità degli accertamenti e dall’esigenza di coordinamento con consulenze disposte in giudizi aventi questioni tecniche analoghe.
- La proroga dei termini peritali può essere disposta anche quando le parti non vi si oppongano, purché il giudice ne valuti la sufficiente giustificazione e stabilisca espressamente i nuovi termini per le attività del consulente tecnico d’ufficio e dei consulenti di parte.
- La trattazione congiunta di ricorsi aventi questioni analoghe può essere organizzata mediante trasmissione del provvedimento al presidente di sezione e fissazione della medesima udienza, senza che ciò determini, di per sé, la definizione delle controversie.
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