Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto finanziato aveva stipulato con una società finanziaria un contratto di finanziamento di euro 2.800.000 da rimborsare in 216 rate mensili. Dopo aver pagato 44 rate e poi estinto anticipatamente il debito residuo, sosteneva che nel contratto non fosse indicato il tasso annuo nominale (TAN), mentre risultavano indicati solo TAEG e ISC. Da ciò faceva derivare la nullità della clausola sul tasso debitore e la sostituzione automatica ex art. 117, comma 7, TUB, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite. La società finanziaria aveva resistito in appello ottenendo riforma della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 1284, comma 3, c.c. e 117, commi 4 e 7, TUB, sostenendo che la mancata espressa indicazione del TAN non poteva essere supplita dal solo TAEG né dal piano di ammortamento, soprattutto in presenza di tasso variabile; con il secondo motivo denunciava anche violazione dell’art. 1346 c.c., per mancanza di un criterio univoco e fisso di determinabilità del tasso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, ai fini della validità della pattuizione sugli interessi ultralegali, non è indispensabile l’indicazione numerica del TAN nel testo contrattuale, essendo sufficiente che il contratto richiami per iscritto elementi obiettivamente individuabili, anche esterni al documento, idonei a consentire la concreta determinazione del tasso. Nel caso concreto la Corte ha valorizzato l’accertamento della Corte d’appello, secondo cui contratto e piano di ammortamento, entrambi sottoscritti, contenevano tutti i dati necessari per calcolare il TAN, compreso l’indice Euribor per il tasso variabile. Ha inoltre ribadito che TAEG/ISC esprime il costo complessivo dell’operazione e non equivale al tasso di interesse, ma la sua indicazione non esclude che il TAN sia comunque determinabile secondo i dati contrattuali e il piano finanziario allegato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1284, comma 3, c.c.
La pattuizione degli interessi ultralegali richiede la forma scritta, ma la determinabilità del tasso può risultare anche per relationem tramite criteri ed elementi obiettivamente individuabili richiamati nel contratto.
art. 117, commi 4 e 7, d.lgs. n. 385/1993
La nullità per mancata indicazione di tassi, prezzi e condizioni opera solo quando manchino gli elementi essenziali richiesti; non è necessaria l’indicazione espressa del TAN se esso è comunque determinabile dai dati contrattuali.
art. 1346 c.c.
L’oggetto della pattuizione è valido se il tasso è determinabile mediante criteri univoci ricavabili dal regolamento contrattuale e dai documenti richiamati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini della validità della clausola sugli interessi ultralegali, l’indicazione espressa del tasso numerico nel contratto non è sempre necessaria: è sufficiente che il regolamento negoziale contenga o richiami elementi obiettivi e prestabiliti che consentano di determinare il tasso in modo certo.
- La determinabilità del tasso può essere realizzata anche per relationem, mediante il richiamo a un piano di ammortamento sottoscritto e ad altri dati contrattuali esterni ma oggettivamente individuabili, purché non sia rimesso a valutazioni arbitrarie o a criteri indeterminati.
- TAEG o ISC non coincidono con il TAN: il primo indica il costo complessivo del finanziamento, mentre il secondo è il tasso di interesse convenzionale; tuttavia l’erronea o mancata indicazione del TAN non comporta nullità se il tasso resta ricostruibile dal complesso dei documenti contrattuali.
- In presenza di tasso variabile, la determinabilità del tasso deve essere verificata avendo riguardo anche all’indice di riferimento pattuito, ove indicato nei documenti contrattuali, perché tale elemento consente di calcolare la misura dell’interesse applicabile nel tempo.
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