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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6158/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce più censure: 1) nullità per inosservanza del diritto di difesa e vizio motivazionale in relazione alla revoca dell'ordinanza che aveva ammesso il rito abbreviato condizionato all'escussione della teste Sulcis Monica; la difesa aveva chiesto e ottenuto l'ammissione della prova in udienza preliminare, la teste poi non presenziò per cure chemioterapiche e il GIP revocò l'ordinanza; in appello la difesa chiese la rinnovazione e l'assunzione della testimonianza, rigettata dalla Corte territoriale senza adeguata motivazione, con pregiudizio per il contraddittorio e per l'assunzione di una prova decisiva. 2) contrasto e illogicità della motivazione circa la valutazione delle intercettazioni e la presunta attendibilità dei testi Cabua e Brau, nonostante contraddizioni e possibili elementi indicanti falsità o interesse a mentire. 3) vizio di applicazione dell'art. 368 c.p. (falsa incolpazione): sostenuto che Pittau, sapendo di essere innocente, indicò Cabua e Brau nell'esercizio della difesa e dunque mancava l'elemento soggettivo del reato. 4) censura (declarata inammissibile in Cassazione) sulla riforma dell'assoluzione riguardo al porto illegale d'arma (capo B), non sorretta da specifiche ragioni di diritto nel ricorso. 5) eccessività della pena e negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al capo B) per difetto di specificazione delle ragioni di diritto, rendendo irrevocabile la condanna in relazione a quel capo. Ha invece accolto il primo motivo (assorbente) relativo all'illegittima mancata assunzione della prova alla quale era condizionato il rito abbreviato: ha stabilito che l'ordinanza che ammette il rito abbreviato condizionato e la prova non è revocabile salvo la effettiva impossibilità dell'assunzione della prova; la Corte territoriale ha illegittimamente valutato l'inutilità della prova senza accertare l'impossibilità. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) (omicidio colposo art.589) e F) (art.368 c.p. per falsa incolpazione), rimettendo gli atti a diversa sezione della Corte d'Appello di Cagliari perché proceda all'assunzione della testimonianza ovvero dia atto, con congrua motivazione, che l'espletamento è divenuto effettivamente impossibile. Gli altri motivi non accolti restano assorbiti o inammissibili. La sentenza viene quindi annullata parzialmente e rinviata per nuovo giudizio limitatamente ai capi indicati.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma delittuosa richiamata in relazione alla responsabilità per omicidio colposo; la Cassazione mantiene la necessità di un'istruttoria completa per fondare la condanna e annulla la decisione quando la prova, ammessa e condizionante il rito, non è stata assunta senza giustificata impossibilità

  • art. 368 cod. pen.

    Regola il delitto di falsa incolpazione; il vizio denunciato riguardava l'elemento soggettivo (dolo) e la possibilità che l'indicazione di terzi nell'esercizio della difesa non integri il reato se priva del requisito psicologico necessario; la Cassazione ha ritenuto però necessario riesaminare la questione alla luce della prova testimoniale non assunta

  • art. 30 lett. a) legge 11 febbraio 1992, n.157

    Norma in materia di tutela della fauna e caccia, citata perché al capo C era contestata l'attività venatoria in periodo di divieto; rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti di primo grado

  • artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n.497

    Previsioni richiamate circa il porto illegale di arma: il Tribunale aveva assolto gli imputati ritenendo che non potesse essere contestato a titolari di licenza di caccia; la Corte d'appello li ha ritenuti colpevoli, questione poi dichiarata irrevocabile in Cassazione per carenza di specificità nel ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme di diritto e vizio della motivazione/contraddittorietà); la Corte ha applicato tali criteri per valutare ammissibilità e fondatezza delle censure

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati per i requisiti formali del ricorso per cassazione: devono essere specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni censura; la mancata specificazione ha determinato l'inammissibilità di una doglianza

  • art. 441 e art. 441-bis cod. proc. pen.

    L'art.441 disciplina l'udienza preliminare e l'ammissione delle prove; la Cassazione sottolinea che l'ordinanza che ammette il rito abbreviato condizionato e le prove non è revocabile se non per le ipotesi previste, e richiama art.441-bis comma 4 come unica ipotesi di revoca obbligatoria per nuove contestazioni

  • art. 495, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nel confronto tra poteri del giudice di ufficio; la Corte evidenzia che l'art.495(4) non autorizza la revoca ex officio dell'ordinanza ammissiva del rito condizionato

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sindacato in sede di gravame quando il giudice ritiene impossibile l'assunzione della prova; la Corte chiarisce che la valutazione di impossibilità è sindacabile in appello

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza con riguardo al capo per il quale il motivo di cassazione è stato dichiarato inammissibile

  • Sezioni Unite, sent. n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    L'imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito "condizionato", subordina l'efficacia della domanda all'assunzione di elementi di prova specificamente indicati, tanto che il giudice deve ammettere le prove sollecitate o, in alternativa, rigettare in toto la richiesta.

    La pronuncia è richiamata per affermare l'autonomia della domanda di rito abbreviato condizionato: l'ammissione delle prove indicate è dovuta e l'ordinanza ammissiva non è revocabile se non per oggettiva impossibilità di assunzione della prova

Massime di principio

  • La richiesta di rito abbreviato condizionata all'assunzione di specifiche prove vincola il giudice: una volta ammessa la prova, il provvedimento non è revocabile salvo la reale e oggettiva impossibilità di espletamento; diversamente la mancata assunzione integra vizio sindacabile in appello e in Cassazione.
  • Se l'ordinanza ammette il rito abbreviato condizionato, il giudice d'appello che venga investito della richiesta di integrazione istruttoria deve verificare se l'impossibilità della prova sia effettiva; non può sostituirsi al GIP con una valutazione di inutilità senza adeguata motivazione.
  • I motivi di cassazione devono contenere la specificazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità del motivo e l'irrevocabilità della decisione impugnata per quel capo.
  • La mancata assunzione di una prova ammessa e condizionante il rito può pregiudicare il diritto di difesa e giustifica l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per riesame o per l'effettiva acquisizione della prova, salvo che sia accertata l'impossibilità.
  • Quando si censura la motivazione circa la valutazione della attendibilità dei testimoni o di intercettazioni, il ricorrente deve indicare in modo circostanziato come l'omissione o l'errata valutazione abbia inciso sul convincimento motivante la decisione.
  • Le modifiche della decisione di merito (es. riforma di un'assoluzione in condanna) diventano irrevocabili in Cassazione se il ricorso non rispetta i requisiti di specificità richiesti dall'art. 606 e dagli artt. 581/591 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è opportuno per la difesa: richiedere formalmente l'ammissione della prova condizionante il rito, opporsi alla revoca, documentare l'effettiva possibilità di assunzione in grado d'appello e motivare puntualmente in cassazione ogni vizio dedotto.

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